TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/09/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2597-2020 del R.G.A.C., pendente
TRA ed rapp.ti e difesi dall'Avv. Andrea Parte_1 Parte_2
Manzillo Opponenti- attori in riconvenzionale
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv.to Antonio Ferrara
Opposta- convenuta in riconvenzionale
NONCHE'
n persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferrara
INTERVENUTA VOLONTARIA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con domanda monitoria la chiedeva Controparte_1 ingiungersi a ed al fideiussore il pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di €. 296.766,68 di cui: “a) €. 100.817,47= per saldo debitore del rapporto anticipi n. 70139512 acceso presso la filiale di Pompei della banca e chiuso in data 04.07.2018; b) €. 195.949,48 = per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario 741639035 acceso presso la Filiale di Pompei in data
13.02.2013 per originari Euro 150.000,00 e chiuso in data 05.07.2018 oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo di cui: 1. €. 106.446,00= per rate insolute, 2. €.
89.503,48= per capitale residuo”.
1 Con decreto ingiuntivo n. 93 del 2020 il Tribunale di Torre Annunziata “ritenuta parzialmente accoglibile la domanda limitatamente all'importo di euro 195.949,48 riferito al finanziamento, attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. per l'ulteriore importo richiesto (rapporto anticipi n. 70139512)” ha ingiunto a e di pagare in favore della , in solido tra Parte_1 Parte_2 CP_1 loro, l'importo di euro 195.949,48, per il contratto di finanziamento chirografario n. 741639035, oltre interessi e spese.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, spiegando al contempo domanda riconvenzionale, premettendo, in sintesi, che: - il , Parte_1 titolare dell'omonima ditta, in data 7.3.2002 apriva presso la Controparte_1
, Filiale di Pompei, il conto corrente n° 677860 su cui venivano concessi
[...] affidamenti;
- a tale conto era associato il “conto tecnico” n °7566 su cui venivano versati gli assegni di cui la anticipava la valuta;
- sulle esigenze di liquidità, CP_1 conseguenti alla crescita aziendale, iniziarono a pesare gli interessi applicati trimestralmente dalla banca che, d'improvviso, nell'anno 2012 chiese al Parte_1
l'immediato rientro dell'esposizione debitoria, proponendo a tal fine la conclusione di un mutuo finalizzato ad estinguere le passività; - per tale motivo, nel 2013, fu stipulato il mutuo chirografario di euro 150 mila, il cui importo mutuato fu accreditato sul conto corrente e trattenuto con la banca. Nello specifico euro 90 mila euro furono destinati ad azzerare lo scoperto di conto corrente, euro 40 mila per estinguere un extrafido temporaneo ed i residui euro 20 mila furono versati sul conto;
- nell'anno 2013 la banca, senza revocare formalmente gli affidamenti, provvedeva ad incassare i bonifici eseguiti dai clienti sulle fatture scontate, senza tuttavia pagare le spese aziendali (quali le rate di leasing, gli stipendi ai dipendenti ecc), bloccando di fatto gli affidamenti e l'operatività dell'azienda che, al contempo, rimaneva debitrice verso la banca per l'importo mutuato e dei costi degli interessi che continuavano a maturare sul conto.
Gli opponenti hanno dedotto: - la nullità del mutuo chirografario per carenza dei presupposti causali propri del contratto siccome concluso all'esclusivo fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria dell'impresa, in forte crisi di liquidità,
e di ampliare i soggetti debitori per effetto delle garanzie personali prestate;
-
l'invalidità derivata del finanziamento in quanto destinato ad estinguere
2 l'illegittimo debito relativo al rapporto di conto corrente n. 677860; - la difformità del tasso d'interesse corrispettivo e moratorio in concreto applicato rispetto a quello pattuito e la mancanza del documento di sintesi e del foglio informativo;
- la mancata indicazione nel finanziamento dell' “isc/taeg”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, con conseguente nullità delle clausole contrattuali previste, per gli interessi, ai sensi dell'art. 117 Tub e rideterminazione del piano di ammortamento, al tasso d'interesse minimo dei Bot nei dodici mesi precedente alla data di sottoscrizione pari al 0,843%.
Con la spiegata domanda riconvenzionale hanno chiesto di calcolare, detrarre e/o compensare le somme illegittimamente addebitate sul conto corrente ordinario a titolo di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e d'istruttoria veloce, nulle per indeterminatezza, e d' interessi superiori alla soglia d'usura ed indebitamente pagati con il finanziamento per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Hanno altresì chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo recesso dagli affidamenti e dall'illegittima segnalazione nella
Centrale rischi della Banca d'Italia.
La banca, costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il relativo rigetto così come della domanda riconvenzionale siccome non provata non avendo gli opponenti prodotto i contratti dei conti correnti richiamati in citazione né la serie continua degli estratti conto. L'infondatezza della domanda risarcimento attesa la legittimità del recesso della in quanto CP_1 contrattualmente previsto e conforme alla normativa di riferimento e legittima la segnalazione eseguita in centrale rischi.
All'esito dell'esperimento del tentativo di conciliazione, conclusosi negativamente, ha spiegato intervento volontario in giudizio la Controparte_2 ichiarando di essere divenuta titolare per effetto della
[...] scissione della del credito già vantato da nei Controparte_1 CP_3 confronti degli opponenti, riportandosi e reiterando tutte le difese, richieste e Contr conclusioni della di non essere legittimata passiva in ordine alle e domande restitutorie o risarcitorie che restano di competenza di CP_3
3 Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ammesse le istanze istruttorie articolate dagli opponenti, è stato nominato un consulente tecnico al fine di verificare i rilievi mossi dagli opponenti.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rileva preliminarmente il giudicante che l'eccepita carenza di mandato alle liti per Cont la e la non appare fondata. CP_2
Invero la dott.ssa che nell' indicato ruolo di “Preposto di Reparto Parte_3 di Capogruppo Bancaria con funzione "Recupero Crediti” ha conferito mandato al Contr difensore a rappresentare la nel presente giudizio fosse a tanto legittimata si evince dall'atto per notar 12.05.2014 che, pur non contenendo alcuna Per_1 elencazione nominativa, prevede al capo primo, rubricato “attestato di ruolo” che
“i nominativi autorizzati alla firma con la presente procura sono identificati in base ad un attestato di ruolo che certifica il ruolo, la data di inserimento nel ruolo, i livelli di procura, l'ambito territoriale e la scadenza di validità dell'attestazione”.
In atti risulta prodotta l'attestazione del ruolo ricoperto dalla dott.ssa
[...] ed il livello di procura: “E5” che in base a quanto previsto al capo due Parte_3 della medesima procura rientra tra i soggetti muniti di firma in rappresentanza della banca. Sebbene alla data di costituzione in giudizio la suddetta attestazione era già scaduta, come risulta dallo stesso documento, ciò non comporta anche il venir meno dei poteri del soggetto firmatario.
Per quanto invece attiene la CP_2 CP_2 Controparte_2
il mandato risulta conferito dalla sig.ra cui, come da
[...] Parte_4 comunicazione prodotta in atti, risulta “attribuito il ruolo di CP_7 nell'organico della (già Controparte_8 [...]
” e in base a quanto previsto nell'atto per Controparte_9 notaio del 17.04.2018, la facoltà di firma spetta, tra gli altri, - e come Persona_2 risulta dalla lettera B di tale atto- “ai Signori che ricoprono i ruolo di….Team
Leader..”, ossia il ruolo ricoperto dalla , con conseguente infondatezza anche Pt_4 in tal caso dell'eccezione.
Passando al merito, l'opposizione è infondata così come lo sono le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti.
4 Occorre ricordare che il decreto ingiuntivo in tale sede opposto è stato reso per il Contr solo credito riferito al finanziamento del 13.2.2013, concesso dalla a con l'intervento di in qualità di garante. Parte_1 Parte_2
La banca ha fornito prova della erogazione del finanziamento producendo la contabile del 14.2.2013, firmata per quietanza dal e, come riscontrato dal Parte_1
CTU, la somma è stata accreditata in data 14.02.2013 sul c.c. ordinario n.ro 6778.60 con descrizione “EROGAZIONE FINANZIAMENTO”.
Il consulente ha altresì verificato, esaminando gli estratti del conto ordinario n. 6778 che successivamente alla data di erogazione del finanziamento, risultano addebiti, con descrizione “rientro totale per rapporto anticipo” per un valore complessivo di
€ 84.070,00.
Orbene la circostanza che il contratto di finanziamento sia stato concluso per ripianare esposizioni debitorie della parte mutuataria, risulta espressamente indicato nella premessa del contratto ove si prevede che “a) la parte mutuataria ha chiesto alla banca un finanziamento da destinare a consolidamento passività a breve termine;
b) che la banca è disposta a concedere il finanziamento richiesto dalla mutuataria da destinare allo scopo di cui sopra” ed all'art. 1, si legge “la banca concede alla parte mutuataria un finanziamento di euro 150.000,00 per lo scopo previsto alle lettera a) delle premesse”.
In considerazione delle espresse previsioni contrattuali il contratto di finanziamento per cui è causa può essere qualificato come mutuo di scopo in cui una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Ne consegue che il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può ritenersi nullo per mancanza di causa né contrario a legge e la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca
5 illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del
2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n.
976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142). Neppure può ritenersi che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG sia sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993ee, come tale, trattandosi dell'indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. tra le altre Tribunale Napoli sez. II, 10/12/2024, n.10630; Tribunale Rimini sez. I,
25/09/2024, n.860; Tribunale Reggio Emilia sez. II, 19/07/2024, n.810) e, incora,
Tribunale Benevento sez. II, 07/01/2021, n.5 “In tema di mutuo, nell'ipotesi in cui il contraente non sia un consumatore, ma una società commerciale che contrae per esigenze d'impresa, l'indicazione del Taeg/isc non è elemento essenziale del contratto, per cui non trova applicazione la nullità del contratto per mancata o erronea indicazione del Taeg/isc con conseguente applicazione degli interessi bot.”.
Va, quindi, disattesa la conclusione cui giunge il consulente nominato nella perizia in cui sostiene che “la mancata pattuizione del regime finanziario da applicare al piano di ammortamento configura violazione della prescrizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB”, in quanto il tipo di ammortamento e il regime finanziario non integrano “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza cfr. Trib.
Milano, Sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3484 anche alla luce dei principi espressi dalle
Sezioni Unite in materia di mutui bancari a tasso fisso che hanno escluso l'incidenza
6 sulla validità del contratto dell'omessa indicazione delle modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto”. Neppure può ritenersi che il contratto di finanziamento sia affetto da invalidità derivata dalle denunciate illegittimità del rapporto di conto corrente, il cui scoperto era destinato a ripianare, non avendo gli opponenti prodotto i relativi contratti e fornito prova delle dedotte illegittimità.
E, infatti, pur avendo gli opponenti eccepito l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario n.ro 6778.60 della commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi e d'istruttoria per indeterminatezza e nullità della relativa pattuizione e per l'addebito di interessi superiori alla soglia d'usura, di cui in riconvenzionale, hanno chiesto la decurtazione/compensazione con quanto dovuto in virtù del finanziamento, non hanno prodotto il contratto relativo a tale conto, com'era loro onere in virtù della spiegata domanda, non consentendo in tale modo alcuna verifica delle nullità contrattuali denunciate e, quindi della legittimità o meno degli addebiti.
Ne consegue che i ricalcoli eseguiti dal consulente in perizia non possono essere presi in considerazione non avendo gli opponenti dimostrato le nullità/illegittimità denunciate con la domanda riconvenzionale. Anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente all'asserito illegittimo recesso della banca non può essere accolta, avendo gli opponenti solo allegato asseriti danni rappresentati dalla preclusione al credito bancario e conseguente paralisi dell'attività imprenditoriale e lesione alla propria reputazione, senza fornire alcuna prova al riguardo. Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria erano irrilevanti ai fini della prova del danno allegato e pertanto non sono stati ammessi. Va altresì rigettata la domanda di risarcimento per danno all'immagine conseguente alla segnalazione nella Centrale rischi, non avendo gli opponenti prodotto la documentazione relativa a tale segnalazione ed essendo quella prodotta dalla banca illeggibile. Per quanto innanzi esposto l'opposizione va rigettata così come le domande riconvenzionali con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che pertanto va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in Cont favore della e a a Controparte_2 considerarsi quale parte unica a tali fini attesa l'identità delle difese e la successione
7 nell'unico credito. Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 13.000 per competenze, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.9.2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
8