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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1166 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1166 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, prendente tra nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Paolinelli;
Parte_1
ricorrente contro ato a Jesi il 27.10.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Nocchi;
CP_1
resistente
e nato a Senigallia il [...] in [...] curatore speciale Avv. Bernardo Controparte_2
Becci; con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
1) il figlio minore è affidato, ai sensi dell'art. 337 quater CC in via super- esclusiva al padre Controparte_2
, con collocamento dello stesso presso l'abitazione del medesimo;
CP_1
2) il padre potrà adottare in via esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiederne il consenso.
pagina 1 di 4 3) Le parti accettano e confermano la disponibilità agli interventi di sostegno e supporto alla famiglia e al minore, quali la vigilanza ed il monitoraggio a cura del competente servizio sociale territoriale ed il servizio di Educativa Domiciliare per h.6 già in atto, oltre al supporto psicologico in favore del minore da parte del competente consultorio familiare e/o del professionista individuato dal padre.
4) Il sig. dichiara di accettare di continuare il proprio percorso di supporto alla genitorialità in atto presso il competente CP_1 consultorio familiare.
5) Il padre godrà per intero dell'assegno unico familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n.
230/2021;
6) La madre verserà al padre mensilmente (entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 CP_1 mese), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di Euro 150,00, Controparte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate relative al medesimo figlio, per come previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale
Ordinario di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, veicolate tramite i rispettivi difensori.
Sin d'ora si prevede che. laddove la madre trovi un lavoro maggiormente remunerativo con stipendio pari ad almeno €
1.000,00 mensili, l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 dal mese successivo all'assunzione o all'aumento stipendiale.
7) Qualora la madre ritorni, temporaneamente o definitivamente, sul territorio italiano, previa volontà espressa del minore e parere positivo espresso dai servizi competenti, anche sentito lo psicologo di , potrà essere autorizzata a CP_2 intrattenere colloqui protetti con il figlio secondo il calendario che verrà appositamente stilato.
Alle stesse condizioni potranno essere autorizzati colloqui telefonici ed in video chiamata;
In ogni caso, la medesima riprenderà il percorso di supporto alla genitorialità presso i servizi competenti.
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore CP_2
nato dalla relazione sentimentale con il sig.
[...] CP_1
2. Con comparsa depositata in data 20.05.2024, si è costituto in giudizio il sig. contestando le CP_1 circostanze rappresentate dalla controparte e chiedendo al Tribunale l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice relatore ha disposto l'immediato intervento dei
Servizi Sociali e del Consultorio familiare di Jesi, riservando la decisione in ordine alle modalità di affidamento del minore ad ulteriori approfondimenti istruttori e, con successivo provvedimento, ha nominato un curatore speciale per il minore.
Nel corso dell'udienza del 04.12.2024, è stata disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e la condizione psico-fisica del minore. Nel corso delle operazioni pagina 2 di 4 di C.T.U., tuttavia, la sig.ra si è trasferita in Albania, manifestando l'intenzione di rimanervi Pt_1 stabilmente e di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Di talché, su richiesta di tutte le parti, il giudice ha provveduto alla revoca della C.T.U.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, le parti, compreso il curatore speciale, hanno dichiarato di aver raggiunto una soluzione condivisa e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Collegio.
Dalle relazioni dei servizi sociali e del Consultorio familiare, nonché dagli atti di parte, emerge come il nucleo familiare fosse connotato da un clima di forte conflittualità genitoriale, all'interno del quale il minore manifestava un rifiuto nei confronti della figura materna. Tale contesto di marcata conflittualità si rifletteva negativamente sul benessere psico-fisico del minore, spesso coinvolto nelle dinamiche familiari. A fronte di ciò, e con il consenso di entrambi i genitori, il minore è stato preso in carico dalla Neuropsichiatria
Infantile nel corso del procedimento.
La situazione di forte conflittualità risulta oggi superata a seguito della sopravvenuta circostanza del definitivo trasferimento della madre in Albania, avvenuto nel corso del giudizio. Questo elemento giustifica l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore al padre, il quale – pur a fronte delle criticità evidenziate – ha manifestato la volontà di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità.
Inoltre, le parti hanno espressamente previsto un'attività di vigilanza e monitoraggio a cura dei servizi sociali, nonché la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare già attivato e il mantenimento del supporto psicologico in favore del minore, circostanze che consentono a questo Collegio di recepire l'accordo raggiunto.
Inoltre, la ripresa degli incontri tra la madre e il minore è stata espressamente subordinata al parere positivo dei servizi sociali, i quali dovranno trasmettano relazioni semestrali al giudice tutelare.
L'accordo delle parti può essere recepito anche con riferimento alle ulteriori questioni economiche, tenuto conto delle condizioni reddituali della sig.ra Pt_1
5. La definizione concordate del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti, così dispone: affida il minore in via super- esclusiva al padre con collocamento presso Controparte_2 CP_1
l'abitazione del medesimo;
Il padre potrà adottare in via esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiederne il consenso.
pagina 3 di 4 incarica i servizi sociali di Jesi di proseguire nell'attività di sostegno e supporto alla famiglia e al minore, mantenendo la vigilanza e il monitoraggio del nucleo familiare, nonché il servizio di assistenza educativa domiciliare già in atto, e relazionando semestralmente al giudice tutelare;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di proseguire nel percorso di supporto psicologico in favore del minore nonché nel percorso di supporto alla genitorialità per il sig. CP_1 dispone che la sig.ra versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma di Euro 150,00, rivalutabile Controparte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate relative al medesimo figlio, per come previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale Ordinario di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, veicolate tramite i rispettivi difensori. prende atto dell'accordo previsto dai genitori secondo cui “laddove la madre trovi un lavoro maggiormente remunerativo con stipendio pari ad almeno € 1.000,00 mensili, l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 dal mese successivo all'assunzione o all'aumento stipendiale”; dispone che il sig. quale genitore affidatario esclusivo del minore, percepisca per l'intero CP_1
l'assegno unico familiare;
dispone che la riattivazione degli incontri protetti madre-minore, qualora la madre manifesti l'intenzione di rientrare, temporaneamente o definitivamente, sul territorio italiano, siano subordinate alla valutazione dei servizi sociali, che terranno conto della volontà del minore e del parere dello psicologo che lo segue. Alle stesse condizioni potranno essere autorizzati colloqui telefonici ed in video chiamata. Fermo restando la volontà già espressa dalla sig.ra di riprendere il percorso di supporto alla genitorialità nell'ipotesi di Pt_1 rientro in Italia;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Jesi e al Consultorio familiare di Jesi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1166 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, prendente tra nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Paolinelli;
Parte_1
ricorrente contro ato a Jesi il 27.10.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Nocchi;
CP_1
resistente
e nato a Senigallia il [...] in [...] curatore speciale Avv. Bernardo Controparte_2
Becci; con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
1) il figlio minore è affidato, ai sensi dell'art. 337 quater CC in via super- esclusiva al padre Controparte_2
, con collocamento dello stesso presso l'abitazione del medesimo;
CP_1
2) il padre potrà adottare in via esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiederne il consenso.
pagina 1 di 4 3) Le parti accettano e confermano la disponibilità agli interventi di sostegno e supporto alla famiglia e al minore, quali la vigilanza ed il monitoraggio a cura del competente servizio sociale territoriale ed il servizio di Educativa Domiciliare per h.6 già in atto, oltre al supporto psicologico in favore del minore da parte del competente consultorio familiare e/o del professionista individuato dal padre.
4) Il sig. dichiara di accettare di continuare il proprio percorso di supporto alla genitorialità in atto presso il competente CP_1 consultorio familiare.
5) Il padre godrà per intero dell'assegno unico familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n.
230/2021;
6) La madre verserà al padre mensilmente (entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 CP_1 mese), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di Euro 150,00, Controparte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate relative al medesimo figlio, per come previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale
Ordinario di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, veicolate tramite i rispettivi difensori.
Sin d'ora si prevede che. laddove la madre trovi un lavoro maggiormente remunerativo con stipendio pari ad almeno €
1.000,00 mensili, l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 dal mese successivo all'assunzione o all'aumento stipendiale.
7) Qualora la madre ritorni, temporaneamente o definitivamente, sul territorio italiano, previa volontà espressa del minore e parere positivo espresso dai servizi competenti, anche sentito lo psicologo di , potrà essere autorizzata a CP_2 intrattenere colloqui protetti con il figlio secondo il calendario che verrà appositamente stilato.
Alle stesse condizioni potranno essere autorizzati colloqui telefonici ed in video chiamata;
In ogni caso, la medesima riprenderà il percorso di supporto alla genitorialità presso i servizi competenti.
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore CP_2
nato dalla relazione sentimentale con il sig.
[...] CP_1
2. Con comparsa depositata in data 20.05.2024, si è costituto in giudizio il sig. contestando le CP_1 circostanze rappresentate dalla controparte e chiedendo al Tribunale l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice relatore ha disposto l'immediato intervento dei
Servizi Sociali e del Consultorio familiare di Jesi, riservando la decisione in ordine alle modalità di affidamento del minore ad ulteriori approfondimenti istruttori e, con successivo provvedimento, ha nominato un curatore speciale per il minore.
Nel corso dell'udienza del 04.12.2024, è stata disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e la condizione psico-fisica del minore. Nel corso delle operazioni pagina 2 di 4 di C.T.U., tuttavia, la sig.ra si è trasferita in Albania, manifestando l'intenzione di rimanervi Pt_1 stabilmente e di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Di talché, su richiesta di tutte le parti, il giudice ha provveduto alla revoca della C.T.U.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, le parti, compreso il curatore speciale, hanno dichiarato di aver raggiunto una soluzione condivisa e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Collegio.
Dalle relazioni dei servizi sociali e del Consultorio familiare, nonché dagli atti di parte, emerge come il nucleo familiare fosse connotato da un clima di forte conflittualità genitoriale, all'interno del quale il minore manifestava un rifiuto nei confronti della figura materna. Tale contesto di marcata conflittualità si rifletteva negativamente sul benessere psico-fisico del minore, spesso coinvolto nelle dinamiche familiari. A fronte di ciò, e con il consenso di entrambi i genitori, il minore è stato preso in carico dalla Neuropsichiatria
Infantile nel corso del procedimento.
La situazione di forte conflittualità risulta oggi superata a seguito della sopravvenuta circostanza del definitivo trasferimento della madre in Albania, avvenuto nel corso del giudizio. Questo elemento giustifica l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore al padre, il quale – pur a fronte delle criticità evidenziate – ha manifestato la volontà di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità.
Inoltre, le parti hanno espressamente previsto un'attività di vigilanza e monitoraggio a cura dei servizi sociali, nonché la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare già attivato e il mantenimento del supporto psicologico in favore del minore, circostanze che consentono a questo Collegio di recepire l'accordo raggiunto.
Inoltre, la ripresa degli incontri tra la madre e il minore è stata espressamente subordinata al parere positivo dei servizi sociali, i quali dovranno trasmettano relazioni semestrali al giudice tutelare.
L'accordo delle parti può essere recepito anche con riferimento alle ulteriori questioni economiche, tenuto conto delle condizioni reddituali della sig.ra Pt_1
5. La definizione concordate del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti, così dispone: affida il minore in via super- esclusiva al padre con collocamento presso Controparte_2 CP_1
l'abitazione del medesimo;
Il padre potrà adottare in via esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiederne il consenso.
pagina 3 di 4 incarica i servizi sociali di Jesi di proseguire nell'attività di sostegno e supporto alla famiglia e al minore, mantenendo la vigilanza e il monitoraggio del nucleo familiare, nonché il servizio di assistenza educativa domiciliare già in atto, e relazionando semestralmente al giudice tutelare;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di proseguire nel percorso di supporto psicologico in favore del minore nonché nel percorso di supporto alla genitorialità per il sig. CP_1 dispone che la sig.ra versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma di Euro 150,00, rivalutabile Controparte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate relative al medesimo figlio, per come previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale Ordinario di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, veicolate tramite i rispettivi difensori. prende atto dell'accordo previsto dai genitori secondo cui “laddove la madre trovi un lavoro maggiormente remunerativo con stipendio pari ad almeno € 1.000,00 mensili, l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 dal mese successivo all'assunzione o all'aumento stipendiale”; dispone che il sig. quale genitore affidatario esclusivo del minore, percepisca per l'intero CP_1
l'assegno unico familiare;
dispone che la riattivazione degli incontri protetti madre-minore, qualora la madre manifesti l'intenzione di rientrare, temporaneamente o definitivamente, sul territorio italiano, siano subordinate alla valutazione dei servizi sociali, che terranno conto della volontà del minore e del parere dello psicologo che lo segue. Alle stesse condizioni potranno essere autorizzati colloqui telefonici ed in video chiamata. Fermo restando la volontà già espressa dalla sig.ra di riprendere il percorso di supporto alla genitorialità nell'ipotesi di Pt_1 rientro in Italia;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Jesi e al Consultorio familiare di Jesi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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