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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel.
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 128 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anselmo Del Fiacco ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via Trieste n.59, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con
l'obbligo di reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi;
3) rimettere infine le parti dinanzi al G.I., per il prosieguo, con termine per il deposito di memorie integrative come per legge, ed all'esito, nel merito, pro1nunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4) con condanna del convenuto alla refusione delle spese legali in caso di ingiustificata opposizione”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_2
[..
[...] [...]
in data 20.9.2003 a Castellafiume, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
[...] senza alcuna condizione deducendo, a sostegno della propria domanda, che la loro convivenza si è interrotta dopo appena tre anni, avendo il resistente abbandonato la casa coniugale;
ha, altresì, dedotto che dall'unione non sono nati figli.
Rinviata la prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentire il perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, all'udienza del 17.6.2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di separazione proposta e il giudice designato, accertata la regolarità della notifica nei confronti del e CP_1 dichiarata la contumacia del resistente, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio, al quale ha riservato di riferire.
2. La domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita (la quale ha avuto anche due figli nel 2011 e nel 2014 da successiva unione) appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2006 e non più conviventi da tale data;
sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellafiume dell'anno 2003, atto n. 1
p. I, S.;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castellafiume per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel.
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 128 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anselmo Del Fiacco ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via Trieste n.59, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con
l'obbligo di reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi;
3) rimettere infine le parti dinanzi al G.I., per il prosieguo, con termine per il deposito di memorie integrative come per legge, ed all'esito, nel merito, pro1nunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4) con condanna del convenuto alla refusione delle spese legali in caso di ingiustificata opposizione”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_2
[..
[...] [...]
in data 20.9.2003 a Castellafiume, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
[...] senza alcuna condizione deducendo, a sostegno della propria domanda, che la loro convivenza si è interrotta dopo appena tre anni, avendo il resistente abbandonato la casa coniugale;
ha, altresì, dedotto che dall'unione non sono nati figli.
Rinviata la prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentire il perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, all'udienza del 17.6.2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di separazione proposta e il giudice designato, accertata la regolarità della notifica nei confronti del e CP_1 dichiarata la contumacia del resistente, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio, al quale ha riservato di riferire.
2. La domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita (la quale ha avuto anche due figli nel 2011 e nel 2014 da successiva unione) appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2006 e non più conviventi da tale data;
sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellafiume dell'anno 2003, atto n. 1
p. I, S.;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castellafiume per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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