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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1277/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Portomaggiore, Fraz. Portoverrara, Via O. Putinati n. 11, difeso in forza di procura in atti, dall'Avv.
Michele Manfrini del Foro di Ferrara (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nel suo Studio in Ferrara, Corso Giovecca n. 37
e
, nata a [...] il [...], C.F. ivi residente in [...] C.F._3
Carlo Cavallini n. 5/2, difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Elisa Cavedagna del Foro di Ferrara
(C.F. , elettivamente domiciliata presso e nello Studio del proprio difensore, C.F._4 in Portomaggiore, Via Kenia n. 6 con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC:
- Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 13/05/2001 in Portomaggiore;
che dalla unione coniugale è nato a [...] il [...], Persona_1 studente di scuola alberghiera, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data
30/03/2021; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa di Portomaggiore, Via Carlo Cavallini n. 5/2 resta assegnata alla signora che CP_1 la abiterà unitamente al figlio maggiorenne, e ciò fino a quando questi non avrà Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica.
2) si obbliga, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, che Parte_1 definirà il presente giudizio, a cedere a , che si obbliga ad acquistare, la quota di ½ del CP_1 diritto di usufrutto, relativa all'immobile ad uso abitativo, con autorimessa di pertinenza esclusiva, sito in Portomaggiore, Via Carlo Cavallini n. 5/2, identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al Foglio 121 Particella 710 sub. 7 (appartamento) cat. A/3 rendita € 635,24 e Particella 710 sub. 12 (autorimessa) cat. C/6 rendita € 61,46, senza corrispettivo alcuno ed in assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolamentazione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, come indicata in premessa.
3) Il padre provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, con il versamento a favore della madre della somma di € 468,59 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT e ciò fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica.
4) I signori e provvederanno al pagamento, in misura paritaria, delle spese Parte_1 CP_1 mediche, scolastiche, ricreative e sportive del figlio attenendosi a quanto previsto nel noto Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
il rimborso verrà effettuato ad esibizione dei giustificativi di spesa ed entro 10 giorni da detto esborso.
5) Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ed hanno già definito tutti i loro rapporti di natura patrimoniale.
6) Le spese relative al presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi, in egual misura.
****
All'udienza in data 16 luglio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 30 marzo 2021, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Portomaggiore il 13 maggio 2001 fra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Portomaggiore il 15/04/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Portomaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1277/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Portomaggiore, Fraz. Portoverrara, Via O. Putinati n. 11, difeso in forza di procura in atti, dall'Avv.
Michele Manfrini del Foro di Ferrara (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nel suo Studio in Ferrara, Corso Giovecca n. 37
e
, nata a [...] il [...], C.F. ivi residente in [...] C.F._3
Carlo Cavallini n. 5/2, difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Elisa Cavedagna del Foro di Ferrara
(C.F. , elettivamente domiciliata presso e nello Studio del proprio difensore, C.F._4 in Portomaggiore, Via Kenia n. 6 con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC:
- Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 13/05/2001 in Portomaggiore;
che dalla unione coniugale è nato a [...] il [...], Persona_1 studente di scuola alberghiera, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data
30/03/2021; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa di Portomaggiore, Via Carlo Cavallini n. 5/2 resta assegnata alla signora che CP_1 la abiterà unitamente al figlio maggiorenne, e ciò fino a quando questi non avrà Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica.
2) si obbliga, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, che Parte_1 definirà il presente giudizio, a cedere a , che si obbliga ad acquistare, la quota di ½ del CP_1 diritto di usufrutto, relativa all'immobile ad uso abitativo, con autorimessa di pertinenza esclusiva, sito in Portomaggiore, Via Carlo Cavallini n. 5/2, identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al Foglio 121 Particella 710 sub. 7 (appartamento) cat. A/3 rendita € 635,24 e Particella 710 sub. 12 (autorimessa) cat. C/6 rendita € 61,46, senza corrispettivo alcuno ed in assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolamentazione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, come indicata in premessa.
3) Il padre provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, con il versamento a favore della madre della somma di € 468,59 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT e ciò fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica.
4) I signori e provvederanno al pagamento, in misura paritaria, delle spese Parte_1 CP_1 mediche, scolastiche, ricreative e sportive del figlio attenendosi a quanto previsto nel noto Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
il rimborso verrà effettuato ad esibizione dei giustificativi di spesa ed entro 10 giorni da detto esborso.
5) Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ed hanno già definito tutti i loro rapporti di natura patrimoniale.
6) Le spese relative al presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi, in egual misura.
****
All'udienza in data 16 luglio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 30 marzo 2021, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Portomaggiore il 13 maggio 2001 fra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Portomaggiore il 15/04/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Portomaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri