Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
In tema di prova, la polizia giudiziaria può riferire in dibattimento sull'attività svolta dall'ausiliario di polizia giudiziaria. nominato senza formalità, in quanto la necessità di sentire quest'ultimo nel contraddittorio sorge soltanto se lo stesso venga successivamente nominato consulente tecnico dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Art. 225 - Nomina del consulente tecnicohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 38642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38642 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
38642-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/05/2017 ALDO CAVALLO - Presidente - Sent. n. sez. 1815/2017 DONATELLA GALTERIO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.8750/2017 ALDO ACETO ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI IE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per: "Rigetto del ricorso". Udito il difensore, Avv. Francesca Cesaroni, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso e comunque prescrizione dei reati". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 18 febbraio 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Roma (del 3 ottobre 2013) che aveva condannato ER PR alla pena di mesi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa per i reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 3, d. lgs. 74/2000, per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, accertato con PVC del 26 maggio 2011 - capo A art. 483 cod. pen., 292 e 295, comma 2, lettera C, d. P. R. n. 43/1973, commesso in Napoli (dichiarazione di importazione n. 48441 T del 17 ottobre 2008) ed accertato in Roma il 27 maggio 2011 - capo B -, art. 81, 474 e 571 cod. pen., accertato in Roma il 27/29 ottobre 20108 - capo C -.
2. L'imputato propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge processuale, art. 178, lettera C, e 511 cod. proc. pen. Il convincimento della sottofatturazione per la commissione del reato di contrabbando deriva dalla traduzione di un documento rinvenuto Ас ridatt presso la sede della società in lingua cinese;
tale documento secondo il testimone di P.G. - funzionaria doganale Di EO indicava i valori reali della merce importata. La traduzione del documento tuttavia risultava nel processo solo attraverso la testimonianza della teste Di EO, senza che sia stato citato ed esaminato il redattore della traduzione. Era stata eccepita be necessite ch AC l'inutilizzabilità della traduzione e comunque rinnovo dell'istruttoria in appello, per sentire il traduttore. La Corte di appello rigettava le eccezioni e le richieste ritenendo che i documenti erano solo delle liste di carico, in lingua cinese, tradotti ex art. 143 cod. proc. pen. 1 Arigobella Soci L'art. 143 cod. proc. pen. è norma volta a garantire l'imputato, che non conosce la lingua italiana, invece nel caso in giudizio l'atto sequestrato all'imputato è stato utilizzato per la sua condanna;
la difesa non ha potuto interloquire sul contenuto della traduzione. 2. 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per giustificare l'omessa citazione del traduttore in dibattimento la Corte di appello utilizza una motivazione contraddittoria, ritenendo non utilizzata la traduzione durante l'escussione della teste di P.G. Di EO, ma di aver confrontato i documenti con il testo tradotto. L'attività di raffronto contiene necessariamente la valutazione del loro contenuto, e quindi della traduzione. 2. 3. Per i capi A e B dell'imputazione. Violazione di legge processuale, art. 431, comma 1, lettera B, e 586, cod. proc. pen. L'appellante aveva impugnato l'ordinanza emessa dal Giudice di primo grado per l'erronea acquisizione al fascicolo del dibattimento del processo verbale di constatazione. Per la Corte di appello il PVC è un atto irripetibile e quindi rigettava il motivo di appello. Per la giurisprudenza della Cassazione, invece, sono parti irripetibili solo quelle che documentano situazioni modificabili, ma non tutto il PVC. Il Tribunale del resto, aveva acquisito il PVC - con il consenso del difensore - solo per le parti che riguardavano accertamenti irripetibili. Nel nostro caso però il contenuto del PVC è interamente ripetibile. 2. 4. Violazione di legge, art. 192 cod. proc. pen. e 4, d. lgs., 74/2000, 292 e 295, d. P.R. 43/1973. L'accertamento compiuto dalle Dogane e dall'agenzia delle entrate aveva esclusiva matrice tributaria, e quindi presuntiva. La Corte di appello, invece, escludeva ogni riferimento alle presunzioni. Le presunzioni tributarie non sono ammesse nel processo penale, manca pertanto la prova della responsabilità penale individuata solo con gli accertamenti presuntivi tributari. 2 Anjel Mettafecun 2. 5. Sul capo C dell'imputazione. Violazione di legge, art. 517 cod. pen. Relativamente ai prodotti elettrici, la corte di appello esclude la sussistenza del solo illecito amministrativo, per un equivoco del consulente Barresi che indicava la direttiva del 2006/95/CE (Low voltage directive). Invece la condotta del ricorrente rientra certamente nella fumbile Ale disciplina della legge 79/1977, art. 9, comma 5, con sola sanzione amministrativa. 2. 6. Capo C dell'imputazione. Violazione di legge, art. 546, comma 1 lettera A, 192 e 511, comma 3, cod. proc. pen.; mancanza della motivazione. Sui prodotti ottici manca qualsiasi motivazione, limitandosi la decisione a richiamare la teste Di EO che a sua volta richiamava gli accertamenti della Certottica. La relazione peritale può essere acquisita al fascicolo del dibattimento solo con l'escussione del perito, non con il teste di P.G. 2. 7. Capo C dell'imputazione. Violazione di legge, art. 474 cod. pen.; mancanza ed illogicità della motivazione. Relativamente a lucchetti, non vi è certezza della visione da parte del NE, amministratore della società NE, titolare del marchio, dei lucchetti in questione. La Corte di appello si limita a ritenere che i lucchetti visionati sono proprio quelli sequestrati al ricorrente. Gli elementi raccolti per la prova della contraffazione erano del tutto insufficienti. I lucchetti sequestrati contenevano tre F, mentre il marchio originale due F, non sussisteva quindi l'idoneità a ledere la fede pubblica. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. AL MF 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, О affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta 4 NG EO Song illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'imputazione, rilevando la sottofatturazione dei prodotti importati, e quindi la frode doganale e il corrispondente reato fiscale dell'art. 4, d. lgs. 74/2000. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura la decisione per aver utilizzato la traduzione, senza aver sentito il traduttore nel contraddittorio, in dibattimento. Il motivo è manifestamente infondato poiché non risulta sia stata disposta perizia per la traduzione (sul punto il ricorso è generico e non autosufficiente, perché non allega il provvedimento di incarico al perito da parte del P.M.; del resto la teste Di EO ha riferito di aver chiesto al P.M. l'autorizzazione per la nomina di un traduttore, (quindi di un ausiliario di P.G. e non di un consulente, che avrebbe dovuto essere nominato formalmente dal P.M.), ma solo ed esclusivamente la nomina di un ausiliario di PG che ha coadiuvato nelle operazioni la P.G., traducendo le liste di carico dal cinese, e mettendo in condizione l'operatore della dogana di effettuare i riscontri. Solo se l'interprete fosse stato nominato, successivamente, anche consulente tecnico, del P.M., lo stesso avrebbe dovuto sentirsi in dibattimento, sulla sua consulenza ("Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio. (Nella specie trattavasi di psicologo nominato ausiliario di P.G. per assumere le dichiarazioni di un minore abusato, successivamente nominato consulente tecnico del P.M.)", Sez. 3, n. 46769 del 23/11/2011 - dep. 19/12/2011, T., Rv. 25163401). L'incarico da parte della P.G. non richiede, del resto, formalità specifiche: "Non dà luogo a nullità la mancanza della forma scritta per l'affidamento dell'incarico da parte della polizia giudiziaria a persone qualificate di far luogo ad atti od operazioni che richiedono specifiche competenze, perché detti incarichi non presuppongono alcuna formalità" (Sez. 3, n. 17177 del 18/02/2010 dep. 06/05/2010, Tomat, Rv. - 24697801). 5 сведев поблобода" Delle attività dell'ausiliario ha riferito il teste di P.G. e nessuna nullità per violazione del contraddittorio sussiste, inoltre la parte ha espresso (ed esprime, con il ricorso per Cassazione) solo contestazioni formali, ma non ha specificato, nel concreto, la sussistenza di traduzione errata, o di traduzione alternativa dei documenti. Infatti solo in presenza di contestazioni (o di traduzioni alternative) davanti al giudice di merito sarebbe sorta l'esigenza di un accertamento sul punto. Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "Dell'attività dell'ausiliario di Polizia Giudiziaria, nominato senza formalità - nel caso un traduttore del cinese -, riferisce in dibattimento l'operante di P.G. tranne che il P.M. non nomini successivamente lo stesso ausiliario quale consulente tecnico".
5. Relativamente al processo verbale di Constatazione la sentenza impugnata adeguatamente rileva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità che dopo l'esame della teste Di EO - coautrice del PVC - con il consenso della difesa era stata disposta l'acquisizione del documento. Del resto, "Costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie" (Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011 dep. 07/10/2011, Aportone, Rv. 25123501; vedi anche - Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Ceragioli e altri, Rv. 24252301, per la natura di prova documentale del PVC).
6. L'importo evaso di cui ai capi A e B dell'imputazione, come correttamente argomentato dalla decisione impugnata (e da quella di primo grado, in doppia conforme), senza illogicità manifeste e senza contraddizioni, è stato determinato sulla base dei documenti acquisiti con semplici calcoli aritmetici, e quindi nessuna presunzione è stata utilizzata;
trattasi comunque di accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, ove motivati adeguatamente come nel caso in esame.
7. Gli ulteriori motivi relativi al capo C dell'imputazione, art. 474 e 517 cod. pen. sono estremamente generici e articolati in fatto;
richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 6 Aught. Comp La Corte di appello (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con motivazione esaustiva e senza illogicità manifeste o contraddizione, rileva che i lucchetti in sequestro erano falsi (con un marchio contraffatto ed idoneo ad ingannare, contenete tre F invece di due F, con caratteri e stile uguali all'originale, come riferito dal teste NE, titolare del marchio), e che le lampade erano prive dei marchi e della conformità CE, come riferito dal teste Barresi, che aveva svolto una consulenza su una lampada;
inoltre il materiale ottico era anch'esso privo di conformità e di etichettature, come riferito dal teste Di EO che aveva incaricato quale ausiliario di PG personale della CERTOTTICA. Si tratta di accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità. Sul punto del resto il ricorrente esprime solo dubbi soggettivi (ipotesi teoriche), non desunti da atti del processo, e quindi inammissibili in sede di giudizio di legittimità (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 7 Ange & Mate Soc حم
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angel Colle Sogai NG EO SOCCI Aldo Cavallo Alle Gaul DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 AGO 2017 IL CANCELLIBRE Luana Mariani 8