Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
LO L O 4 B 7 E 3 ) . E E N N , C 1 IO A 9 Z D 9 A 1 I - R ud. pubbl. 30.11.2001 1 T D r.g. n. 1 IS - E 1 G 2 C E I Cempestività opposizione a decr. ingiuntivo . R L D IN NOME3323/02 A U 9 D I 3 E G T E E EN 6 4 N S . . E REPUL T T T S I R ( A Crau. 1703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
GIUSTINIANI , dott. Vito CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE ' Consigliere;
VITTORIA dott. Paolo Richiesta copia studio "PREDEN dott. Roberto IL SOLE 24 ORE dal Sig. "SABATINI relatore dott. Francesco per diritti € dott. Luigi Francesco DI NANNI IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA FONDIARIA s.p.a. agenzia generale di Sassari ' di AT ' personaTortu s.r.l. in e dell'amministratore unico dott. Vincenzo AT . elett. dom. in Roma via Giordano Bruno n. 19 '' presso lo studio dell'avv. Bruno Crasta che la ' unitamente agli avv. rappresenta e difende 1 2064 Giuseppe Melis e Stefano Melis in virtù di ' procura a margine del ricorso ricorrente
contro
CA LORENZO intimato avverso la sentenza n. 282 in data 24-25 settembre 1998 del Giudice di Pace di Sassari ( r.g. n. 506/98 ). Udita nella pubblica udienza del 30 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini in persona del sost.Sentito il P.M. procuratore generale dott. Marco Pivetti che ha ' chiesto l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso assorbiti gli altri . . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione del 10 febbraio 1998Con atto di OR AN propose opposizione al decreto ingiuntivo di lire 594.000 ' emesso ad istanza , agenzia'della società La Fondiaria Assicurazioni di Sassari " deducendo tra l'altro la propria carenza di legittimazione con il rilievo che ' le l'ingiunzione era diretta al legale rappresentante pro tempore della Lega Ambiente Club di Sassari 2 ente nel quale esso opponente non ricopriva carica alcuna la quale eccepì Resistendo la società preliminarmente l'intempestività dell' opposizione perché proposta oltre il termine di legge di 40 giorni dalla notificazione del decreto . 'ora gravata l'adito ' con la sentenza opposto - Giudice di pace di Sassari senza provvedere su detta eccezione ha accolto l'opposizione ed ha ' revocato il decreto opposto osservando che 1 l'importo relativo si riferiva alla polizza fideiussoria stipulata dalla Lega Ambiente Club di Sassari ai sensi della legge regionale del 22 gennaio 1990 n. 1 che prevedeva l'erogazione di somme a favore di enti o associazioni senza fini di lucro quali la stessa Lega polizza firmata . ' dallo AN non a titolo personale ma quale coobbligato dell'Associazione Lega Ambiente o quale fideiussore della stessa Per la cassazione di tale sentenza , pubblicata il 25 settembre 1998 e che non risulta notificata , la Fondiaria agenzia di Sassari ' ha proposto tempestivamente notificato il 4 novembre ricorso ' 1999 tenuto conto della sospensione feriale dei 3 termini dal I agosto al 15 settembre stesso anno L'intimato non ha svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente premesso che il decreto ' ingiuntivo fu notificato il 22 dicembre 1997 ex art. 140 c.p.c. e che l'opposizione fu proposta con atto notificato il 10 febbraio 1998 con il primo motivo del ricorso deduce la violazione degli artt. 140 , 641 e 645 c.p.c. e 48 disp. att. affermando che l'opposizione siccome tardivamente avanzata ' avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile . Il motivo è fondato e l'accoglimento di esso ' comporta l'assorbimento degli altri motivi ' l'ipotesi dell'opposizione Salva infatti tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. il termine ' ' per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è ' ai sensi dell'art. 641 c.p.c. di 40 giorni ' decorrente dalla notificazione del decreto stesso Nella specie , risulta dagli atti che possono - essere direttamente esaminati dalla Corte essendo dedotto un error in procedendo - che il decreto ingiuntivo fu notificato il 22 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 140 c.p.c , e che l'opposizione fu : agli le proposta con atto notificato il 10 febbraio 1998 , oltre ' quindi ' il termine suindicato effetti della decorrenza del quale rileva l'avvenuto espletamento delle tre formalità prescritte dal citato art. 140 compresa la spedizione dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento senza ' che invece rilevi la data dell'effettiva ricezione di essa ( Cass. nn. 2082 4307 e 6065 del 1999 , ' nn. 2228 e 6233 del 1998 ) • sede di merito la Non risulta dedotta in applicabilità dell'art. questione dell'eventuale ' né essa è stata esaminata dalla 650 c.p.c. ed in mancanza di ricorso sentenza impugnata ' non può essere presa in incidentale essa considerazione • L'opposizione avrebbe , pertanto , dovuto essere dichiarata inammissibile : provvedimento dalla cui omissione consegue la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza 1 art. 382 terzo comma ultima parte c.p.c. ) e la condanna dell'opponente soccombente al pagamento delle spese sia del giudizio di merito che del presente art. 91 c.p.c. ) •
p.q.m.
La Corte 5 accoglie il ricorso ' cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna lo AN al pagamento delle spese del giudizio ' liquidate per il giudizio di merito in complessive lire 825.000 ( ottocentoventicinquemila ' pari ad euro 426,08 , di cui lire 400.000 di onorari e lire 300.000 di 140.000. diritti ) ed in lire ( pari ad euro ) oltre lire 900.000 1 novecentomila ' pari ad euro 464,81 ) di onorari per quello di legittimità • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 30 novembre 2001 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Fu n sabutic лето т Depositata in Cancelleria ▲ CANCELLERE C1 Doggi, in 7-31.07 Gina Casoli IL CANCELLIENEC1 Gina Caley REGISTRAZIONE E BOLLO .374 L. 21-11-1991, N I PACE) D DA ICE 39 ESENTE E IUD ARTT. 46 G (IST.NE 6