Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
Non dà luogo a nullità la mancanza della forma scritta per l'affidamento dell'incarico da parte della polizia giudiziaria a persone qualificate di far luogo ad atti od operazioni che richiedono specifiche competenze, perché detti incarichi non presuppongono alcuna formalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2010, n. 17177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17177 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 317
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37778/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM GL, nata a [...] il [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Udine, sezione del riesame, in data 22/9/09;
Visti gli atti e la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Gazzara Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. IACOVIELLO Francesco, il quale ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23/7/09, disponeva il sequestro di circa 70 gatti, detenuti da OM GL, nella propria abitazione, in ipotesi di reato di cui agli artt. 674 e 727 c.p.. Il Tribunale di Udine, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla istanza ex art. 324 c.p.p., avanzata dalla indagata, con ordinanza del 22/9/09, ha confermato l'impugnato provvedimento di sequestro.
Propone ricorso per cassazione la difesa della OM, con i seguenti motivi:
-ha errato il giudice di merito nel ritenere legittima la nomina degli ausiliari di p.g. e a disattendere la eccezione di nullità della relazione a firma del dott. Francesco Acchiardi, così come di ogni atto compiuto dal sig. AR AR, visto che la nomina degli stessi è avvenuta dopo l'accesso alla proprietà della OM (accesso avvenuto alle ore 11,00, verbale di nomina redatto alle ore 19,00), e ciò in violazione dell'art. 373 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 357 c.p.p.;
-la ordinanza impugnata è stata resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., visto che il giudice non ha dato conto della incertezza delle persone informate circa l'origine dei miasmi e della attribuibilità di essi alla presenza degli animali o all'impiego di prodotti per la pulizia.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo la difesa della indagata eccepisce la nullità della relazione a firma del dott. Acchiardi Francesco, così come di ogni altro atto compiuto dal AR AR, posto che la nomina degli stessi è avvenuta ben dopo l'accesso alla proprietà della OM, come evincibile dalla predetta relazione: l'accesso si è svolto alle ore 11,00, nel mentre il verbale di nomina dei due predetti ausiliari è stato redatto alle ore 19,00 del 3/8/09. La censura è totalmente priva di pregio.
Come già rilevato dal giudice di merito, il verbale de quo, benché redatto dal M.llo OR alle ore 19,00 del giorno delle operazioni, da atto che l'intervento era avvenuto alle ore 11,00, risultando, sia dalla annotazione del personale sanitario, sia dalla annotazione della Polizia Municipale, che fin dal mattino gli operatori ASS erano stati incaricati dalla stessa p.g. di eseguire gli accertamenti tecnici di loro competenza;
ciò, però, non comporta, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della indagata, alcuna nullità ne' del citato verbale, ne' dell'attività compiuta dall'ausiliariario medesimo, visto che la lettera dell'art.348 c.p.p., comma 4, non prescrive la necessarietà di una nomina scritta, antecedente all'espletamele dell'incarico a cui esso è stato chiamato ad assolvere (Cass. 27/1/98, Cerutti). Del pari manifestamente infondata risulta la ulteriore censura avanzata in impugnazione, in quanto che il giudice di merito ha evidenziato come la esistenza di immissioni moleste, provenienti dalla abitazione della OM, è provata dalle concordi dichiarazioni rese dai vicini di casa, nonché dai verbali di ispezione dell'agosto 2008 ed in quelli redatti in occasione del sequestro (desumibile, peraltro, dal compendio fotografico), descrittivi di condizioni igieniche e sanitarie assolutamente precarie.
Peraltro, il ricorrente tende a rivalutare le emergenze istruttorie, la cui analisi estimativa è attribuita esclusivamente al giudice di merito, con inibizione al giudice di legittimità di procedere una ulteriore visitazione di esse.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non si ravvisano elementi per ritenere che la OM abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1,000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010