Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio. (Nella specie trattavasi di psicologo nominato ausiliario di P.G. per assumere le dichiarazioni di un minore abusato, successivamente nominato consulente tecnico del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 46769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46769 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/11/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2476
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 13676/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Stellato Giuseppe, difensore di fiducia di T.A. , n. in (omesso) ;
avverso la sentenza in data 22.9.2010 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14.10.2008, venne condannato alla pena di anni sei di reclusione, quale colpevole del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 609 bis e 609 ter c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Papadia Umberto, in sostituzione dell'Avv. Stellato Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di T.A. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 609 bis e 609 ter c.p., a lui ascritto per avere, in concorso con il fratello T.B. , reiteratamente, in tempi diversi, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di M.R. , minore degli anni XXXXX, costretto la medesima a subire atti sessuali, consistiti nel fare sesso orale, toccamenti delle parti intime e farsi toccare i genitali. Deve essere precisato che gli abusi consistiti nel farsi praticare sesso orale erano attribuiti al solo T.B. , non ricorrente, condannato ad una pena più grave.
La Corte territoriale, per quanto interessa in sede di legittimità, ha rigettato i motivi di gravame, con i quali, in rito, la difesa dell'attuale ricorrente aveva dedotto la incompatibilità della posizione della consulente del P.M. con il ruolo dalla medesima svolto di ausiliario della polizia giudiziaria e chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello al fine di disporre una perizia e di esaminare il consulente della difesa. Nel merito la sentenza ha confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che era stata esaminata mediante incidente probatorio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del T.A.m. , che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la difesa del ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 359 e 197 c.p.p., ripropone la questione della incompatibilità della funzione di consulente del P.M. con quella di ausiliario della polizia giudiziaria, funzione svolta dalla medesima persona nella primissima fase delle indagini preliminari. Si osserva che la sentenza ha negato l'incompatibilità, affermando che la stessa riguarda solo la posizione del perito di ufficio. Si deduce, in contrario, che l'eccezione doveva essere, invece, riferita alla incompatibilità con l'ufficio di testimone ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d). Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 603 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza.
In sintesi, viene censurato il carattere generico delle argomentazioni in base alle quali è stata respinta la richiesta di ammissione dei mezzi di prova mediante rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, osservando che le deduzioni difensive, riguardanti i metodi e le conclusioni della consulenza del P.M., avrebbero richiesto un maggiore approfondimento. In particolare il C.T. del P.M. avrebbe applicato solo alcuni dei test di validazione C.B.C.A. e Check-list con assoluta carenza di motivazione sul punto. Con il terzo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione della sentenza. Si deduce che la sentenza ha accettato acriticamente le conclusioni del consulente del P.M. anche in base al rilievo che la stessa aveva fondato la sua valutazione circa la attendibilità della minore su quanto esplicitato dalla stessa, senza ricevere interferenze interpretative derivanti da diversi altri operatori. Al contrario, proprio la consulente ha riferito nella sua relazione di avere utilizzato le dichiarazioni rese dalla bambina agli operatori della struttura e quelle raccolte nel corso dei colloqui psicologici, con la conseguente prova della interferenza delle dichiarazioni raccolte da altri soggetti sulla valutazione della attendibilità della persona offesa. In particolare, inoltre, la verifica operata dal consulente doveva essere focalizzata non solo sui maltrattamenti infetti dal padre alla minore ma anche sui presunti abusi che la stessa avrebbe subito e si censura, per genericità, l'argomentazione con la quale la sentenza ha disatteso tali rilievi. Infine il giudizio di attendibilità della minore non poteva essere fondato solo sul carattere preciso e costante della narrazione dei fatti, dovendosi tenere conto della tendenza dei bambini piccoli a conformarsi alle aspettative dell'interlocutore e la suscettibilità di subire suggestioni etero indotte. Con il quarto mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 110 c.p. e art. 609 bis c.p., comma 3. La sentenza ha accomunato le posizioni dei due imputati nel vincolo del concorso di persone, omettendo di considerare che le loro condotte risultavano del tutto autonome.
Il T.A. in effetti si era limitato a baciare la persona offesa e si era ritratto di fronte all'istigazione del fratello che lo incitava ad avere rapporti più consistenti. La condotta posta in essere dall'imputato, pertanto, doveva essere definita nei termini del fatto di minore gravità.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia, infine, carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta all'imputato.
Il ricorso non è fondato.
Secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai assolutamente consolidato, di questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, "L'ausiliario del giudice o del pubblico ministero si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge. Pertanto non riveste la qualità di ausiliario il consulente tecnico del pubblico ministero, per il quale non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma 1, lett. d)" (sez. 3, 200414794, Ponzio, RV 228530; conf. sez. 6, 26.4.2007 n. 33810, Ferraro ed altri, RV 237156; sez. 3, 17.1.2008 n. 8377, Scardassare e altro, RV 239282;
sez. 3, 9.10.2008 n. 42721, Amicarelli, RV 241426; sez. 3, 16.4.2009 n. 20252, RV 243629; sez. 3, 7.4.2010 n. 24294, RV 247869; nonché, sia pure con riferimento ad ipotesi diversa: sez. 5, 14.1.2005 n. 11924, Spagnolo ed altri, RV 231703). Gli esperti di psicologia infantile che hanno assistito il P.M. ovvero la polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini, pertanto, non sono ausiliari della pubblica accusa e non incorrono nella condizione di incompatibilità prevista dalla disposizione citata.
Quanto alla incompatibilità del consulente della polizia giudiziaria ad assumere anche quella di consulente del P.M. la sentenza impugnata ne ha già correttamente escluso l'esistenza riferendosi le preclusioni di cui all'art. 225 c.p.p., comma 3, alla sola figura del perito di ufficio.
Anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati. Sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello la sentenza ha correttamente osservato che si tratta di un istituto di carattere eccezionale al quale il giudice può fare ricorso solo nell'ipotesi in cui si trovi nella impossibilità di decidere. Tale ipotesi è stata esclusa dalla sentenza con motivazione sintetica, ma adeguata. Le censure del ricorrente sul punto appaiono solo illustrative della possibilità di una diversa valutazione di fatto, che non può formare oggetto di deduzione in sede di legittimità.
Peraltro, occorre anche ricordare che nel caso in esame è stato espletato un incidente probatorio e che la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è di competenza del giudice di merito, mentre il consulente può essere demandato solo l'accertamento della capacità di testimoniare del minore, accertamento che ha formato oggetto di adeguata motivazione. Sul punto le deduzioni del ricorrente in ordine alla mancata integrale applicazione dei test di validazione risultano del tutto generiche, mentre la sentenza ha correttamente osservato a proposito delle stesse che la difesa ben avrebbe potuto sollevare le critiche metodologiche nella sede appropriata con l'ausilio di un tecnico. L'accertamento dell'attendibilità della minore ha formato anche esso oggetto di adeguata motivazione, avendo i giudici di merito posto in rilievo non solo la precisione, la logica coerenza, la assenza di contraddizioni che connotano il narrato della minore, ma altresì l'esistenza di riscontri, quali l'accertamento della piena compatibilità fra il racconto della violenza e le condizioni psicologiche della stessa, nonché le dichiarazioni di vari testi che avevano ricevuto le confidenze della persona offesa. Correttamente è stata esclusa dai giudici di merito l'applicabilità della attenuante del fatto di minore gravità stante il concorso di persone nel reato, che non può essere contestato in sede di legittimità mediante argomentazioni fattuali.
È, pertanto, evidente che nel caso di concorso la gravità del reato debba essere valutata con riferimento al fatto complessivamente posto in essere.
Anche la motivazione in ordine alla dosimetria della pena, infine, si palesa adeguata, essendosi tenuto conto del disvalore dei fatti e della personalità dell'imputato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011