Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 46769
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Sentenza 23 novembre 2011

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Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio. (Nella specie trattavasi di psicologo nominato ausiliario di P.G. per assumere le dichiarazioni di un minore abusato, successivamente nominato consulente tecnico del P.M.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 46769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46769
    Data del deposito : 23 novembre 2011

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