Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/1987, n. 9473
CASS
Sentenza 19 dicembre 1987

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Massime1

Il divieto di riduzione della retribuzione del lavoratore subordinato, previsto dall'art. 2103 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, opera nel limitato ambito del divieto di modifica in pejus della mansione dello stesso lavoratore, sancito dalla norma citata. Pertanto, ove non vi sia un declassamento professionale del lavoratore, le parti, nel corso del rapporto, possono validamente stabilire nuovi patti introducendo consensualmente modifiche al contenuto del rapporto ed anche procedendo ad una nuova Determinazione della retribuzione, riducendola nel suo ammontare. (nella specie il giudice del merito aveva respinto la domanda del lavoratore il quale lamentava che, pur rimanendo invariate le sue mansioni, il datore di lavoro gli aveva ridotto la misura percentuale delle provvigioni e quindi chiedeva l'accertamento del diritto al ripristino dell'originario più favorevole trattamento retributivo; la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, sul presupposto di fatto della consensualità della variazione della misura delle provvigioni, aveva negato l'operatività del principio della irriducibilità della retribuzione fuori dall'ipotesi del declassamento professionale). ( V 2226/80, mass n 440107).*

Commentario1

  • 1L’interpretazione dei contratti: un parallelismo con i sistemi di common lawAccesso limitato
    Danilo Desiderio · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/1987, n. 9473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9473
Data del deposito : 19 dicembre 1987

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