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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 24/02/2026, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2840/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8015/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Via Condotto Vecchio 50 03019 Supino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - PIVA_1 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 885 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come indicate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio e della concessionaria della riscossione Resistente_1 Srl per l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI n. 885 del 10.1.2022 prot. n. U22/25 per l'anno d'imposta 2018, deducendo una serie di profili di illegittimità dell'atto (meglio evidenziati in ricorso, al quale si rinvia) e chiedendone l'annullamento in pubblica udienza, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta Resistente_1 Srl per contestare i motivi di ricorso (sostenendo la legittimità dell'atto impugnato) e chiederne il rigetto.
Con ordinanza n. 2206/2022, questa Corte sospendeva il giudizio in attesa della definizione di quello, ritenuto pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. n. 35798/2018), avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di classamento n. RM 0600494/2013 con il quale il complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti era stato accatastato dalla categoria “D/10” (proposta dai contribuenti con il modello c.d. “DOCFA”) alla categoria “D/8”.
In data 11.11.2025 i ricorrenti depositavano una memoria con la quale davano atto che il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione si era concluso con la sentenza n. 24574/2025 (depositata il 5.9.2025), che aveva rigettato il ricorso dei Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso la sentenza che aveva confermato il classamento in categoria “D/8” del complesso immobiliare in oggetto.
Per tale ragione, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle relative spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dai ricorrenti nei termini sopra indicati.
Non emerge, dagli atti, un interesse della unica controparte costituita (Resistente_1 Srl) alla prosecuzione del giudizio, mentre l'altra controparte (Comune di Guidonia Montecelio) non risulta nemmeno costituita, evidenziando una totale assenza di interesse per il giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, i ricorrenti devono per disposizione normativa essere condannati alla rifusione delle spese, in mancanza di diverso accordo tra le parti: essi pertanto devono essere condannati in solido al pagamento, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
Per completezza, appare opportuno segnalare, per quanto riguarda le spese, che l'atto di rinuncia non risulta correttamente sottoscritto dal rappresentante della parte convenuta, circostanza che avrebbe comportato la possibilità di compensare le spese ritenendo tale sottoscrizione anche per accettazione della relativa proposta.
Infatti, sulla piattaforma SIGIT risulta caricato un file in formato P7M, con firme digitali, che non è stato possibile aprire correttamente né dai Giudici né dalla Segretaria di Sezione durante l'udienza. Dall'esame del file risulta peraltro verificabile che vi sia solo una firma, quella dell'Avv. Difensore_3, difensore dei ricorrenti. Sulla piattaforma è poi caricata una versione del documento in formato PDF dal quale non si può trarre la presenza, in formato grafico, di alcuna firma.
Si deve rilevare, infine, che dopo l'udienza, alle ore 11.15, il difensore dei ricorrenti ha depositato ulteriore documentazione – non utilizzabile in quanto, come detto, depositata dopo la chiusura della discussione e dopo la decisione in camera di consiglio – dalla quale dovrebbe desumersi l'avvenuta firma della rinuncia anche da parte della rappresentante della parte convenuta, Difensore_4. Solo incidentalmente si rileva che, dall'esame di questi atti, seppur inutilizzabili, non si deduce l'avvenuta firma per accettazione della rinuncia (e delle sue clausole in tema di spese), atteso che non è allegato un file relativo e dalla attestazione inviata sembra che la firma sia intervenuta in data 20.2.2026, ore 9.43, ossia dopo l'udienza (che è stata tenuta alle ore 9.30).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
GI LE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8015/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Via Condotto Vecchio 50 03019 Supino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - PIVA_1 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 885 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come indicate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano ricorso nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio e della concessionaria della riscossione Resistente_1 Srl per l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI n. 885 del 10.1.2022 prot. n. U22/25 per l'anno d'imposta 2018, deducendo una serie di profili di illegittimità dell'atto (meglio evidenziati in ricorso, al quale si rinvia) e chiedendone l'annullamento in pubblica udienza, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta Resistente_1 Srl per contestare i motivi di ricorso (sostenendo la legittimità dell'atto impugnato) e chiederne il rigetto.
Con ordinanza n. 2206/2022, questa Corte sospendeva il giudizio in attesa della definizione di quello, ritenuto pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. n. 35798/2018), avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di classamento n. RM 0600494/2013 con il quale il complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti era stato accatastato dalla categoria “D/10” (proposta dai contribuenti con il modello c.d. “DOCFA”) alla categoria “D/8”.
In data 11.11.2025 i ricorrenti depositavano una memoria con la quale davano atto che il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione si era concluso con la sentenza n. 24574/2025 (depositata il 5.9.2025), che aveva rigettato il ricorso dei Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso la sentenza che aveva confermato il classamento in categoria “D/8” del complesso immobiliare in oggetto.
Per tale ragione, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle relative spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dai ricorrenti nei termini sopra indicati.
Non emerge, dagli atti, un interesse della unica controparte costituita (Resistente_1 Srl) alla prosecuzione del giudizio, mentre l'altra controparte (Comune di Guidonia Montecelio) non risulta nemmeno costituita, evidenziando una totale assenza di interesse per il giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, i ricorrenti devono per disposizione normativa essere condannati alla rifusione delle spese, in mancanza di diverso accordo tra le parti: essi pertanto devono essere condannati in solido al pagamento, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
Per completezza, appare opportuno segnalare, per quanto riguarda le spese, che l'atto di rinuncia non risulta correttamente sottoscritto dal rappresentante della parte convenuta, circostanza che avrebbe comportato la possibilità di compensare le spese ritenendo tale sottoscrizione anche per accettazione della relativa proposta.
Infatti, sulla piattaforma SIGIT risulta caricato un file in formato P7M, con firme digitali, che non è stato possibile aprire correttamente né dai Giudici né dalla Segretaria di Sezione durante l'udienza. Dall'esame del file risulta peraltro verificabile che vi sia solo una firma, quella dell'Avv. Difensore_3, difensore dei ricorrenti. Sulla piattaforma è poi caricata una versione del documento in formato PDF dal quale non si può trarre la presenza, in formato grafico, di alcuna firma.
Si deve rilevare, infine, che dopo l'udienza, alle ore 11.15, il difensore dei ricorrenti ha depositato ulteriore documentazione – non utilizzabile in quanto, come detto, depositata dopo la chiusura della discussione e dopo la decisione in camera di consiglio – dalla quale dovrebbe desumersi l'avvenuta firma della rinuncia anche da parte della rappresentante della parte convenuta, Difensore_4. Solo incidentalmente si rileva che, dall'esame di questi atti, seppur inutilizzabili, non si deduce l'avvenuta firma per accettazione della rinuncia (e delle sue clausole in tema di spese), atteso che non è allegato un file relativo e dalla attestazione inviata sembra che la firma sia intervenuta in data 20.2.2026, ore 9.43, ossia dopo l'udienza (che è stata tenuta alle ore 9.30).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
GI LE