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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 247/2025
Il Tribunale di Bergamo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente Dott. Luca Fuzio Giudice relatore Dott. Luca Verzeni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 48 4° c. C.C.I.I.)
Nell'ambito del procedimento introdotto ex art. 57 e seguenti C.C.I.I. con ricorso ex artt.48, 57 e 63
c.c.i.i. per l'omologa di accordi di ristrutturazione con transazione fiscale depositato telematicamente in data 26.06.2025 da
• (C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
a Pedrengo (BG), Via Enrico Fermi n.4, in persona del legale rappresentante CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(BG), Via Enrico Fermi n.4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Valsecchi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14
Esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato in fatto che: • la società ha richiesto in data Controparte_1
26.06.2025 l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione concluso con Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 57-63 C.C.I.I.;
• la competenza del Tribunale deve confermarsi in relazione al fatto che la sede legale, che costituisce anche il centro principale degli affari e interessi della medesima, si trova nel Comune di Pedrengo, sito nel circondario di questo Tribunale, né vi sono elementi tali da far ipotizzare che la stessa sia de facto altrove;
• la società è soggetta alla disciplina di cui all'art. 57 C.C.I.I. in quanto non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 1° c. lett. d) C.C.I.I. per essere qualificata impresa minore, ed in proposito basterà sottolineare che dal bilancio al 31.12.2023 (doc. 8 allegato al ricorso) emerge un attivo per euro 314.527,00,00;
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è del 26.06.2025 e da essa decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni. Il Tribunale rileva che alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni all'omologazione dell'accordo medesimo;
ritenuto in diritto:
• L'accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato, nel Codice della Crisi, dagli artt. 57 e seguenti. L'art. 57 C.C.I.I. prevede, in primo luogo, alcuni requisiti di natura soggettiva che integrano veri e propri profili di legittimazione attiva: il proponente deve essere un imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza. Nel caso di specie,
è pacificamente collocabile tra gli Controparte_1 imprenditori commerciali (dalla visura storica prodotta in atti si evince che l'oggetto sociale della società è costituito, tra l'altro, dalla produzione, dalla riparazione e dalla posa in opera di mobili, arredamenti, serramenti e rivestimenti in genere ...). Sussiste, altrettanto inequivocabilmente, lo stato di crisi/insolvenza della società: è la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare nel ricorso le cause della crisi, consistite da un lato nella contrazione dell'attività commerciale e dall'altro nella perdita di alcuni clienti fidelizzati.
• L'accordo, ai sensi dell'art. 57 1° comma C.C.I.I. (che ricalca il contenuto del precedente art. 182-bis L. Fall.), deve essere raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Nel caso in esame, l'accordo è intervenuto in forza di transazione fiscale con , che rappresenta crediti per un importo di euro Controparte_3 273.547,07 su un monte crediti di complessivi euro 441.495,23 (i creditori non aderenti infatti rappresentano crediti per complessivi euro 167.948,23), corrispondente al 61.95% dei crediti complessivi.
• La transazione fiscale sottoscritta con ai sensi dell'art. Controparte_3 63 C.C.I.I. prevede che il debito erariale della Società, pari a complessivi euro 273.574,07, venga pagato mediante il versamento della somma di euro 100.000,00, pari al 36,55 % del debito erariale complessivo, oltre agli interessi di rateizzazione calcolati al tasso legale, da versarsi in unica soluzione, per euro 75.000,00 tramite finanziamento bancario e per euro 25.000,00 tramite apporto di finanza esterna da parte del socio unico sig. CP_2 L ha comunicato in data 24.03.2005 la propria adesione Controparte_3 alla proposta tramite la di Bergamo Parte_1
• Il 2° comma dell'art. 57 C.C.I.I. prescrive poi che gli accordi contengano l'indicazione degli elementi del piano che ne consentano l'esecuzione, e che il piano sia redatto secondo le modalità indicate nell'art. 56 C.C.I.I., e che allo stesso risultino allegati i documenti richiesti dall'art. 39 C.C.I.I. • Sotto il primo profilo, l'accordo di ristrutturazione tramite transazione fiscale stipulato con contiene l'espresso rimando al piano finanziario collegato Controparte_3 e prodotto in atti dalla società ricorrente con la domanda di omologa dell'accordo medesimo, risultando pertanto chiari ed evidenti il collegamento e la funzionalità dei predetti accordi al risanamento della situazione debitoria di nelle forme di cui all'art. 57 C.C.I.I. Controparte_4
• La transazione fiscale stipulata con è certificata, nel rispetto Controparte_3 del disposto dell'art. 63 C.C.I.I. da attestazione del professionista indipendente dott. Per_1 il quale ne ha evidenziato la necessità e la convenienza proprio in ragione del suo
[...] inserimento nella più ampia procedura intrapresa dalla società ex art. 57 C.C.I.I., evidenziando come in assenza della medesima l'alternativa liquidatoria giudiziale consentirebbe un soddisfacimento dell'Erario ben più contenuto e in tempi più diluiti (a fronte del pagamento di euro 100.000,00 in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologazione previsto nell'accordo, in ipotesi di liquidazione giudiziale l'attestatore ha evidenziato due possibili scenari alternativi nei quali all'Agenzia delle Entrate andrebbero importi rispettivamente pari ad euro 82.169,00 in quattro anni o ad euro 49.262,00 in due anni).
• Il piano finanziario presentato in allegato alla domanda di omologazione (doc. 11), strutturato come piano in continuità aziendale diretta che prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso l'introito dei flussi della continuità, appare a sua volta redatto nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 56, ben esplicitando, come rilevato anche dal Commissario Giudiziale dott. nel parere motivato depositato in data 14.10.2025, sia le Persona_2 tempistiche previste, sia i rimedi da adottare in caso di scostamenti tra gli obiettivi e la situazione reale sia, infine, il piano industriale e i suoi effetti sul piano finanziario.
• Nello specifico, il piano di risanamento predisposto da Controparte_1 e in forza del quale la stessa si prefigge di raccogliere la liquidità
[...] necessaria al pagamento dei crediti prevede, attraverso la continuità aziendale diretta, la realizzazione di flussi di cassa idonei a garantire il soddisfacimento entro cinque anni dall'omologazione dell'accordo di tutti i creditori non aderenti all'accordo medesimo nei tempi fissati ex lege. Come detto, le risorse necessarie per il pagamento del debito concordato con deriveranno invece in parte da finanziamento bancario Controparte_3 di euro 75.000,00 erogato da , da restituirsi in Controparte_5 90 rate mensili, a garanzia del quale verrebbe concessa un'ipoteca volontaria di primo grado per un valore di Euro 127.500,00 sull'appartamento sito in Pedrengo, identificato catastalmente al foglio 6, mappale 1330, subalterno 703 del valore stimato in Euro 153.000,00, di proprietà dell'amministratore sig. I rimanenti euro 25.000,00 CP_2 deriverebbero invece da erogazione di finanza esterna da parte del medesimo amministratore.
• L'attestatore dott. ha attestato la veridicità dei dati riportati nella contabilità Persona_1 della società ricorrente, la correttezza delle stime riportate nel piano e la fattibilità del medesimo.
• Il Commissario Giudiziale nominato, dott. ha confermato nel parere depositato Persona_2 in data 14.10.2025 sia il giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati contabili forniti dalla ricorrente sia in merito alla fattibilità del piano, evidenziando anzi, sotto tale profilo, che mentre il conto economico previsionale, a seguito delle rettifiche operate dal Commissario medesimo al conto elaborato dalla società, determina un risultato economico “sostanzialmente in linea con quello stimato dalla società ricorrente”, “i flussi finanziari netti risultano sensibilmente aumentati rispetto a quelli stimati dalla Società ricorrente”, le cui valutazioni e previsioni appaiono pertanto assolutamente prudenziali e ispirate a criteri di buona amministrazione.
• In ogni caso il Commissario Giudiziale ha valutato positivamente il piano che, al netto degli eventi sopra indicati, è parso idoneo al perseguimento degli obiettivi prospettati, ferma restando in ogni caso l'alea insita in ogni piano di continuità finanziaria, comunque dipendente dal regolare introito dei flussi predeterminati. • Il Tribunale rileva, ancora, che risultano prodotti tutti i documenti richiesti dall'art. 39 C.C.I.I.
• L'art. 57 3° c. C.C.I.I. richiede, infine, quale condizione per l'omologazione del piano, nonché quale elemento strutturale caratteristico dello strumento di soluzione della crisi costituito dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'idoneità degli accordi a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei nel termine di centoventi giorni decorrenti alternativamente dall'omologazione per i crediti scaduti in data anteriore alla medesime e dalla scadenza per quelli non ancora scaduti al momento dell'omologazione. Tale elemento costituisce – lo si ribadisce – elemento costitutivo ed essenziale della procedura prevista dall'art. 57 C.C.I.I. (come lo era per quella in precedenza disciplinata dall'art. 183-ter L. Fall.) proprio perché ne è l'elemento distintivo e fondante.
• Sotto questo profilo il Commissario Giudiziale, nel parere depositato in data 14.10.2025, ha evidenziato che “I debiti al 31.08.2025, comprensivi delle spese di procedura, sono rappresentati per il 75,46% da debiti bancari a medio/lungo termine il cui pagamento risulta sostenibile sulla base del conto economico previsionale e dai relativi flussi di cassa. La parte restante dei debiti, costituita da posizioni a breve termine, è rappresentata:
- per il 12,74% da debiti versi fornitori (€ 21.406,49) e per il 5,38% (€ 9.040,00) dal compenso dell'amministratore unico;
in base ai dati storici dei primi 8 mesi del 2025 è ragionevole ritenere che tali debiti possano essere pagati nell'ambito della gestione corrente della Società e comunque entro 120 giorni successivi all'omologa dell'accordo di ristrutturazione.
- per il 6.42 % da spese di procedura (€10.789,20) che sulla base dei flussi netti previsionali relativi al 2025 si ritiene possano essere pagati in seguito all'omologa dell'accordo di ristrutturazione..”. Quindi, l'esame dei dati resi dalla società ricorrente e analizzati dal Commissario Giudiziale consente di rilevare che il pagamento dei creditori avverrà nel rispetto dei termini di legge indicati nell'art. 57 3° c. C.C.I.I.
• Ritiene, conclusivamente, il Tribunale, che risultino rispettate tutte le condizioni richieste dagli artt. 57 e 60 C.C.I.I. e che, non essendo pervenute opposizioni all'omologazione ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I., vada pronunciata sentenza di omologazione.
visti gli artt. 48 4° c. – 57 – 60 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione depositata in data 26.06.2025 da Controparte_6
[...]
[...]
[...]
l'accordo di ristrutturazione dei debiti della società Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Pedrengo (BG), Via Enrico Fermi n.4,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. ), nato a [...] CP_2 C.F._1
(BG) il 5 novembre 1968, residente a [...], stipulato con
[...]
e pubblicato nel Registro delle Imprese in data 26.06.2025 Controparte_3
DISPONE
che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese. Si comunichi a cura della Cancelleria anche via facsimile e pec alla società ricorrente, al Pubblico Ministero sede e al Commissario Giudiziale
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della II° Sezione Civile, in data 05/11/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott. Luca Fuzio Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
•
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 247/2025
Il Tribunale di Bergamo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente Dott. Luca Fuzio Giudice relatore Dott. Luca Verzeni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 48 4° c. C.C.I.I.)
Nell'ambito del procedimento introdotto ex art. 57 e seguenti C.C.I.I. con ricorso ex artt.48, 57 e 63
c.c.i.i. per l'omologa di accordi di ristrutturazione con transazione fiscale depositato telematicamente in data 26.06.2025 da
• (C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
a Pedrengo (BG), Via Enrico Fermi n.4, in persona del legale rappresentante CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(BG), Via Enrico Fermi n.4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Valsecchi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14
Esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato in fatto che: • la società ha richiesto in data Controparte_1
26.06.2025 l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione concluso con Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 57-63 C.C.I.I.;
• la competenza del Tribunale deve confermarsi in relazione al fatto che la sede legale, che costituisce anche il centro principale degli affari e interessi della medesima, si trova nel Comune di Pedrengo, sito nel circondario di questo Tribunale, né vi sono elementi tali da far ipotizzare che la stessa sia de facto altrove;
• la società è soggetta alla disciplina di cui all'art. 57 C.C.I.I. in quanto non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 1° c. lett. d) C.C.I.I. per essere qualificata impresa minore, ed in proposito basterà sottolineare che dal bilancio al 31.12.2023 (doc. 8 allegato al ricorso) emerge un attivo per euro 314.527,00,00;
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è del 26.06.2025 e da essa decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni. Il Tribunale rileva che alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni all'omologazione dell'accordo medesimo;
ritenuto in diritto:
• L'accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato, nel Codice della Crisi, dagli artt. 57 e seguenti. L'art. 57 C.C.I.I. prevede, in primo luogo, alcuni requisiti di natura soggettiva che integrano veri e propri profili di legittimazione attiva: il proponente deve essere un imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza. Nel caso di specie,
è pacificamente collocabile tra gli Controparte_1 imprenditori commerciali (dalla visura storica prodotta in atti si evince che l'oggetto sociale della società è costituito, tra l'altro, dalla produzione, dalla riparazione e dalla posa in opera di mobili, arredamenti, serramenti e rivestimenti in genere ...). Sussiste, altrettanto inequivocabilmente, lo stato di crisi/insolvenza della società: è la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare nel ricorso le cause della crisi, consistite da un lato nella contrazione dell'attività commerciale e dall'altro nella perdita di alcuni clienti fidelizzati.
• L'accordo, ai sensi dell'art. 57 1° comma C.C.I.I. (che ricalca il contenuto del precedente art. 182-bis L. Fall.), deve essere raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Nel caso in esame, l'accordo è intervenuto in forza di transazione fiscale con , che rappresenta crediti per un importo di euro Controparte_3 273.547,07 su un monte crediti di complessivi euro 441.495,23 (i creditori non aderenti infatti rappresentano crediti per complessivi euro 167.948,23), corrispondente al 61.95% dei crediti complessivi.
• La transazione fiscale sottoscritta con ai sensi dell'art. Controparte_3 63 C.C.I.I. prevede che il debito erariale della Società, pari a complessivi euro 273.574,07, venga pagato mediante il versamento della somma di euro 100.000,00, pari al 36,55 % del debito erariale complessivo, oltre agli interessi di rateizzazione calcolati al tasso legale, da versarsi in unica soluzione, per euro 75.000,00 tramite finanziamento bancario e per euro 25.000,00 tramite apporto di finanza esterna da parte del socio unico sig. CP_2 L ha comunicato in data 24.03.2005 la propria adesione Controparte_3 alla proposta tramite la di Bergamo Parte_1
• Il 2° comma dell'art. 57 C.C.I.I. prescrive poi che gli accordi contengano l'indicazione degli elementi del piano che ne consentano l'esecuzione, e che il piano sia redatto secondo le modalità indicate nell'art. 56 C.C.I.I., e che allo stesso risultino allegati i documenti richiesti dall'art. 39 C.C.I.I. • Sotto il primo profilo, l'accordo di ristrutturazione tramite transazione fiscale stipulato con contiene l'espresso rimando al piano finanziario collegato Controparte_3 e prodotto in atti dalla società ricorrente con la domanda di omologa dell'accordo medesimo, risultando pertanto chiari ed evidenti il collegamento e la funzionalità dei predetti accordi al risanamento della situazione debitoria di nelle forme di cui all'art. 57 C.C.I.I. Controparte_4
• La transazione fiscale stipulata con è certificata, nel rispetto Controparte_3 del disposto dell'art. 63 C.C.I.I. da attestazione del professionista indipendente dott. Per_1 il quale ne ha evidenziato la necessità e la convenienza proprio in ragione del suo
[...] inserimento nella più ampia procedura intrapresa dalla società ex art. 57 C.C.I.I., evidenziando come in assenza della medesima l'alternativa liquidatoria giudiziale consentirebbe un soddisfacimento dell'Erario ben più contenuto e in tempi più diluiti (a fronte del pagamento di euro 100.000,00 in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologazione previsto nell'accordo, in ipotesi di liquidazione giudiziale l'attestatore ha evidenziato due possibili scenari alternativi nei quali all'Agenzia delle Entrate andrebbero importi rispettivamente pari ad euro 82.169,00 in quattro anni o ad euro 49.262,00 in due anni).
• Il piano finanziario presentato in allegato alla domanda di omologazione (doc. 11), strutturato come piano in continuità aziendale diretta che prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso l'introito dei flussi della continuità, appare a sua volta redatto nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 56, ben esplicitando, come rilevato anche dal Commissario Giudiziale dott. nel parere motivato depositato in data 14.10.2025, sia le Persona_2 tempistiche previste, sia i rimedi da adottare in caso di scostamenti tra gli obiettivi e la situazione reale sia, infine, il piano industriale e i suoi effetti sul piano finanziario.
• Nello specifico, il piano di risanamento predisposto da Controparte_1 e in forza del quale la stessa si prefigge di raccogliere la liquidità
[...] necessaria al pagamento dei crediti prevede, attraverso la continuità aziendale diretta, la realizzazione di flussi di cassa idonei a garantire il soddisfacimento entro cinque anni dall'omologazione dell'accordo di tutti i creditori non aderenti all'accordo medesimo nei tempi fissati ex lege. Come detto, le risorse necessarie per il pagamento del debito concordato con deriveranno invece in parte da finanziamento bancario Controparte_3 di euro 75.000,00 erogato da , da restituirsi in Controparte_5 90 rate mensili, a garanzia del quale verrebbe concessa un'ipoteca volontaria di primo grado per un valore di Euro 127.500,00 sull'appartamento sito in Pedrengo, identificato catastalmente al foglio 6, mappale 1330, subalterno 703 del valore stimato in Euro 153.000,00, di proprietà dell'amministratore sig. I rimanenti euro 25.000,00 CP_2 deriverebbero invece da erogazione di finanza esterna da parte del medesimo amministratore.
• L'attestatore dott. ha attestato la veridicità dei dati riportati nella contabilità Persona_1 della società ricorrente, la correttezza delle stime riportate nel piano e la fattibilità del medesimo.
• Il Commissario Giudiziale nominato, dott. ha confermato nel parere depositato Persona_2 in data 14.10.2025 sia il giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati contabili forniti dalla ricorrente sia in merito alla fattibilità del piano, evidenziando anzi, sotto tale profilo, che mentre il conto economico previsionale, a seguito delle rettifiche operate dal Commissario medesimo al conto elaborato dalla società, determina un risultato economico “sostanzialmente in linea con quello stimato dalla società ricorrente”, “i flussi finanziari netti risultano sensibilmente aumentati rispetto a quelli stimati dalla Società ricorrente”, le cui valutazioni e previsioni appaiono pertanto assolutamente prudenziali e ispirate a criteri di buona amministrazione.
• In ogni caso il Commissario Giudiziale ha valutato positivamente il piano che, al netto degli eventi sopra indicati, è parso idoneo al perseguimento degli obiettivi prospettati, ferma restando in ogni caso l'alea insita in ogni piano di continuità finanziaria, comunque dipendente dal regolare introito dei flussi predeterminati. • Il Tribunale rileva, ancora, che risultano prodotti tutti i documenti richiesti dall'art. 39 C.C.I.I.
• L'art. 57 3° c. C.C.I.I. richiede, infine, quale condizione per l'omologazione del piano, nonché quale elemento strutturale caratteristico dello strumento di soluzione della crisi costituito dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'idoneità degli accordi a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei nel termine di centoventi giorni decorrenti alternativamente dall'omologazione per i crediti scaduti in data anteriore alla medesime e dalla scadenza per quelli non ancora scaduti al momento dell'omologazione. Tale elemento costituisce – lo si ribadisce – elemento costitutivo ed essenziale della procedura prevista dall'art. 57 C.C.I.I. (come lo era per quella in precedenza disciplinata dall'art. 183-ter L. Fall.) proprio perché ne è l'elemento distintivo e fondante.
• Sotto questo profilo il Commissario Giudiziale, nel parere depositato in data 14.10.2025, ha evidenziato che “I debiti al 31.08.2025, comprensivi delle spese di procedura, sono rappresentati per il 75,46% da debiti bancari a medio/lungo termine il cui pagamento risulta sostenibile sulla base del conto economico previsionale e dai relativi flussi di cassa. La parte restante dei debiti, costituita da posizioni a breve termine, è rappresentata:
- per il 12,74% da debiti versi fornitori (€ 21.406,49) e per il 5,38% (€ 9.040,00) dal compenso dell'amministratore unico;
in base ai dati storici dei primi 8 mesi del 2025 è ragionevole ritenere che tali debiti possano essere pagati nell'ambito della gestione corrente della Società e comunque entro 120 giorni successivi all'omologa dell'accordo di ristrutturazione.
- per il 6.42 % da spese di procedura (€10.789,20) che sulla base dei flussi netti previsionali relativi al 2025 si ritiene possano essere pagati in seguito all'omologa dell'accordo di ristrutturazione..”. Quindi, l'esame dei dati resi dalla società ricorrente e analizzati dal Commissario Giudiziale consente di rilevare che il pagamento dei creditori avverrà nel rispetto dei termini di legge indicati nell'art. 57 3° c. C.C.I.I.
• Ritiene, conclusivamente, il Tribunale, che risultino rispettate tutte le condizioni richieste dagli artt. 57 e 60 C.C.I.I. e che, non essendo pervenute opposizioni all'omologazione ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I., vada pronunciata sentenza di omologazione.
visti gli artt. 48 4° c. – 57 – 60 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione depositata in data 26.06.2025 da Controparte_6
[...]
[...]
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l'accordo di ristrutturazione dei debiti della società Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Pedrengo (BG), Via Enrico Fermi n.4,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. ), nato a [...] CP_2 C.F._1
(BG) il 5 novembre 1968, residente a [...], stipulato con
[...]
e pubblicato nel Registro delle Imprese in data 26.06.2025 Controparte_3
DISPONE
che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese. Si comunichi a cura della Cancelleria anche via facsimile e pec alla società ricorrente, al Pubblico Ministero sede e al Commissario Giudiziale
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della II° Sezione Civile, in data 05/11/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott. Luca Fuzio Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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