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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13029/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 13/03/2025
Il giudice Federica Izzo, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate;
rilevato che:
- con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte ricorrente, ha proposto accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario in relazione all'indennità di frequenza della minore , attesa la mancata notifica del Persona_1 verbale INPS decorso il termine di 9 mesi dalla presentazione della domanda amministrativa;
- l'INPS, costituitosi in giudizio, ha documentato l'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa della prestazione oggetto di accertamento tecnico preventivo a far data dalla domanda amministrativa;
- le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha chiesto la decisione in relazione al solo profilo delle spese di lite;
considerato che:
- nella presente fattispecie, sulla base della documentazione prodotta risulta riconosciuta la prestazione oggetto di domanda, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rilevato che l'INPS non ha fornito la prova della notifica a parte ricorrente del verbale di riconoscimento della prestazione prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
- tale circostanza determina una sostanziale soddisfazione della pretesa dedotta in ricorso in un momento antecedente al deposito del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.9.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone le spese della procedura a carico dell'I.N.P.S. liquidandole in complessivi €
1.200,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 14/03/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 13/03/2025
Il giudice Federica Izzo, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate;
rilevato che:
- con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte ricorrente, ha proposto accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario in relazione all'indennità di frequenza della minore , attesa la mancata notifica del Persona_1 verbale INPS decorso il termine di 9 mesi dalla presentazione della domanda amministrativa;
- l'INPS, costituitosi in giudizio, ha documentato l'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa della prestazione oggetto di accertamento tecnico preventivo a far data dalla domanda amministrativa;
- le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha chiesto la decisione in relazione al solo profilo delle spese di lite;
considerato che:
- nella presente fattispecie, sulla base della documentazione prodotta risulta riconosciuta la prestazione oggetto di domanda, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rilevato che l'INPS non ha fornito la prova della notifica a parte ricorrente del verbale di riconoscimento della prestazione prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
- tale circostanza determina una sostanziale soddisfazione della pretesa dedotta in ricorso in un momento antecedente al deposito del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.9.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone le spese della procedura a carico dell'I.N.P.S. liquidandole in complessivi €
1.200,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 14/03/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo