Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 193/2023
' C O R T E D
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
Il consigliere istruttore dott. Natalino Sapone
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dello scambio di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa iscritta al n. 193/2023, promossa da
, nata a [...] P.S. in data 9 aprile Parte_1
1972
nei confronti di c.f.: Controparte_1 C.F._1
***
- premesso che è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni;
- considerato che l'appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 aprile 2025;
- considerato che la causa era stata rinviata all'8 aprile 2025 ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c.;
- ritenuto pertanto che l'appello va dichiarato improcedibile;
- considerato che l'improcedibilità va dichiarata con ordinanza del consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 348 comma 3 c.p.c.;
- considerato che parte appellata non si è costituita nel giudizio d'appello;
1
- ritenuto pertanto che va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado;
- in considerazione della dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13;
p.q.m.
- dichiara improcedibile l'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia d'improcedibilità dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Reggio Calabria, 9.4.2025
Il consigliere istruttore
dott. Natalino Sapone
2