TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lanciano V.le Cappuccini 206/A (CF: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Massimo Biscardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano
(CH), alla Via Arco della Posta 5;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...]V.le Cappuccini n. 206/A (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in Ortona (CH) in Corso Vittorio Emanuele II n. 3 presso e nello studio legale dell'avv. Rocco Giancristofaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
02.10.2024: “questa Difesa, ritenendo peraltro di accogliere le modifiche introdotte dalla Dott.ssa
Di Stefano con la menzionata ordinanza del 2.8.24 quanto alla frequentazione dei figli, tornando ad impugnare e contestare ogni ex adverso eccepito, dedotto e prodotto siccome del tutto infondato, in fatto ed in diritto e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, rassegna le seguenti testuali conclusioni:
i coniugi vivranno separati e con reciproco rispetto ed i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con prevalenza alla madre;
1) il diritto ad abitare nella casa coniugale viene assegnato alla ricorrente che quindi continuerà a vivere ed unitamente ai figli minori nell'appartamento attualmente occupato in locazione succedendo nella stessa quale nuovo conduttore;
2) Il sig. provvederà a versare un contributo pari a Controparte_1
700 euro mensili (rivalutabili ISTAT) in favore della sig.ra quale Parte_1
mantenimento per i due figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese nonché la somma di euro 350 oltre 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne fino a Persona_1
quando non verrà raggiunta la indipendenza economica a mezzo bonifico sul conto corrente;
3) L'assegno unico verrà versato in parti uguali ai coniugi;
4) Il sig. verserà altresì alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su conto corrente quale
[...]
integrazione del mantenimento dei figli minori la somma di euro 200 mensili quale contributo per l'affitto della casa coniugale e la restante somma sarà a carico della ricorrente;
5) L'immobile di proprietà ed i mezzi tg CH 043699, BT020YB ed FV 009ZR assegnati ad entrambi i coniugi poiché acquisiti in costanza di matrimonio
6) Il sig. si obbliga a restituire le chiavi ed il libretto Controparte_2
di circolazione del trattore di proprietà della ricorrente tg.043669 e del quale ha la disponibilità
7) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relativi a educazione, formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità , l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relativi ai figli minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza .
8) La sig.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno e con obbligo di Parte_1
comunicazione con congruo preavviso al sig. di Controparte_1
trasferire la propria residenza e quella dei figli minori purché ciò non limiti i diritti di visita del padre;
9) l Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori martedi e giovedi (dalle 19 alle 23 nel periodo privo di lezioni scolastiche nei giorni infrasettimanali oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre salvo diversa volontà del minore, impegni dello stesso o diverso accordo dei genitori per specifiche esigenze e dalle 19 alle 22 ora solare
o 23 ora legale nel periodo con lezioni scolastiche solo del giorno di venerdi della settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche salvo diversa volontà del minore, impegni dello stesso o diverso accordo dei genitori per specifiche esigenze)
10) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi
11) 3) Le festività del Natale (giorni 24, 25 e 26 dicembre), del Capodanno (31 dicembre
e 1° gennaio) e della Pasqua (sabato, domenica e lunedì) verranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; è data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi di visita e permanenza.
12) 7) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la Controparte_1
facoltà di trascorrere con i figli minori 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
13) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli in vacanza indicando data di partenza e di ritorno.
14) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.”
15) Rigetto di tutte le pretese avverse ed in particolare dell'affido in via esclusiva dei figli e della casa familiare nonché dell'immobile e dei predetti mezzi suindicati nonché infine della restituzione della somma di euro 4620 per le presunte spese sostenute per
l'acquisto del veicolo tg FV009ZR e dell'azzeramento del C/C cointestato con fido intrattenuto nel 2000 con la e fido intrattenuto con la ovvero con CP_3 Controparte_4
attribuzione in parti uguali ai coniugi delle somme necessarie;
c) in ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio e di quello allibrato al n.
189/23 r.g. Corte di Appello de L'aquila”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 02.10.2024, riportandosi a quelle formulate nell'atto di costituzione ed a tutte quelle depositate per la modifica della originaria ordinanza presidenziale ed alla riforma di cui al decreto emesso dalla Corte di Appello di L'Aquila.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03.01.2023 , premesso di aver Parte_1
contratto in data 27.05.2000 con matrimonio CP_1 Controparte_1 concordatario;
che l'atto di matrimonio è stato iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Riccia all'anno 2000 n. 2 parte II Serie A;
che i coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato un immobile contraddistinto al catasto Comune Rocca S. Giovanni al fgl23 p.lle 4023 e 456; che in costanza di matrimonio sono nati i figli, Persona_2
, e;
che
[...] Persona_3 Persona_1
entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e che ella quale docente percepisce la somma media mensile di circa €. 1.400,00 mentre , Controparte_1
quale comandante dei VVUU del Comune di OR NO, percepisce la somma mensile di circa €. 2.400,00; che tutti i componenti del nucleo familiare convivono in appartamento in locazione con contratto a nome di e Controparte_1 canone mensile pari ad €. 400,00; che tra i coniugi è venuta meno ogni affectio coniugalis
e la convivenza è oramai intollerabile sicché la frattura tra i coniugi è insanabile;
ha così concluso:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati e con reciproco rispetto ed i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con prevalenza alla madre;
2) il diritto ad abitare nella casa coniugale viene assegnato alla ricorrente che quindi continuerà a vivere ed unitamente ai figli minori nell'appartamento attualmente occupato in locazione succedendo nella stessa quale nuovo conduttore;
3) Il sig. provvederà a versare un contributo pari a Controparte_1
700 euro mensili in favore della sig.ra quale mantenimento per i due figli Parte_1
minori oltre al 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese nonché la somma di euro 350 oltre 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne fino a quando non verrà raggiunta la Persona_1
indipendenza economica a mezzo bonifico sul conto corrente;
4) L'assegno unico verrà versato in parti uguali ai coniugi;
5) Il sig. verserà altresì alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su conto corrente quale
[...]
integrazione del mantenimento dei figli minori la somma di euro 200 mensili quale contributo per l'affitto della casa coniugale e la restante somma sarà a carico della ricorrente;
6) L'immobile di proprietà dei coniugi verrà messo in vendita ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi in parte uguale
7) Il sig. si obbliga a restituire le chiavi ed il libretto Controparte_2
di circolazione del trattore di proprietà della ricorrente tg.043669 e del quale ha la disponibilità
8) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relativi a educazione , formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità , l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relativi ai figli minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza .
9) La sig.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno e con obbligo di Parte_1
comunicazione con congruo preavviso al sig. di Controparte_1
trasferire la propria residenza e quella dei figli minori purchè ciò non limiti i diritti di visita del padre;
10) l Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori dal lunedì ore 16 alle 21 nonché il venerdì dalle 16 alle 21; inoltre dal sabato ore 8 alle Domenica ore 18 a settimane alterne;
11) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi
12) 3) Le festività del Natale (giorni 24, 25 e 26 dicembre), del Capodanno (31 dicembre
e 1° gennaio) e della Pasqua (sabato, domenica e lunedì) verranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; è data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi di visita e permanenza.
13) 7) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la Controparte_1
facoltà di trascorrere con i figli minori 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
14) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli in vacanza indicando data di partenza e di ritorno.
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Con memoria di costituzione depositata il 07.04.2023 il resistente Controparte_1
ha contestato il contenuto del ricorso, sostenendo che la ricorrente,
[...]
assunta a tempo indeterminato da settembre 2022 e in anno di prova, percepisce uno stipendio mensile di €. 1.506,79 come si evince dall'ultimo stipendio accreditato sul CC cointestato presso mentre egli percepisce uno stipendio mensile pari ad €.1.966,99 come CP_5
da ultime buste paga e certificazione unica redditi e che il canone mensile di locazione è pari ad €. 448,00, fin dall'anno 2011, somma che viene interamente corrisposta solo ed esclusivamente dal resistente. Ha, inoltre, dedotto che la ricorrente risulta essere proprietaria esclusiva di una unità immobiliare sita in Riccia (Cb) al Corso Carmine n. 2 di vani 7,5 categoria A/4 identificata in catasto al foglio 30 p.lla 382 sub 5, perfettamente abitabile e con tutte le utenze regolarmente pagate dalla stessa ed in uso.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni per le motivazioni in premessa specificate: i figli minori, Persona_2
e , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali
[...] Per_3
potranno esercitare la potesta' genitoriale separatamente e in ogni caso che venga stabilito che gli stessi abbiano residenza abituale presso la casa familiare sita in
Lanciano (Ch) Viale Cappuccini n. 206\A, abitazione concessa in locazione esclusiva al
Sig. intestatario anche di tutte le utenze e dei Controparte_1
relativi contratti di somministrazione e, comunque, con collocamento prevalente presso la residenza del padre;
disporre in ogni caso che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle particolari aspirazioni di ciascuno dei figli;
assegnare quindi la casa familiare sita in
Lanciano (Ch) Viale Cappuccini n. 206\A, con ogni arredo e pertinenza al padre Sig.
, che l'abiterà con i figli;
che vengano stabiliti i Controparte_1
tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli minori, come segue: fine settimana: a settimane alterne, la madre avra' facolta' di vedere ed avere con se' i figli minori, dalle ore 16 del Sabato alle ore 22,00 della Domenica, compatibilmente con gli impegni dei minori stessi e le esigenze del padre, nonche' di accompagnarli a scuola o alle attivita' ludico ricreative ogni qualvolta essi lo vorranno, previo preavviso al padre ed in ogni caso di sentire telefonicamente i figli ogni qualvolta loro lo vorranno. Per quanto riguarda le vacanze estive la madre avra' facolta' di avere con Parte_1
se' i figli minori per 15 giorni anche consecutivi nei mesi di Luglio\ Agosto, periodo in ogni caso da concordarsi preventivamente con il padre
[...]
entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. Durante le Controparte_1
vacanze natalizie: la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale in modo alternato e cosi' per giorno del 31 Dicembre e del 1^ Gennaio e dell'Epifania, oltre al giorno di Pasqua e del Lunedi' dell'Angelo e cosi' di seguito, compatibilmente con gli impegni dei minori stessi e le esigenze del padre, oppure salvo diverso e\o ulteriore accordo tra essi genitori, che di comune intesa potranno modificare i periodi di frequentazione e permanenza nell'interesse dei figli minori. Frequentazione libera e non disciplinabile invece per il figlio in quanto maggiore d'eta'; che la Persona_1
madre provveda al mantenimento dei figli minori Parte_1
e , in via indiretta, mediante versamento al padre Per_2 Persona_3 dell'importo di €. 400,00 mensili (€.200 + Controparte_1
€.200 per ciascun figlio) mentre provveda al versamento diretto in favore del figlio maggiorenne della somma di €. 150,00 quando questi Persona_1
non svolga attivita' lavorativa e nulla invece durante il periodo di lavoro e in ogni caso fino a quando non avra' raggiunto una propria stabile indipendenza economica;
la madre versi il 50% di tutte le spese straordinarie documentate cosi come individuate da protocollo C.N.F. del 29\11\2017 sostenute nell'interesse dei figli fino a quando non avranno raggiunto la loro indipendenza economica. In via subordinata, al fine di applicare la corretta attuazione del principio di bigenitorialita' sancita e prevista dalla legislazione vigente ed anche dalla Risoluzione del Consiglio Europeo, sottoscritta anche dall'Italia, recante n. 2079 del 2015, in cui si invoca espressamente “l'equivalenza del ruolo di padre e madre nei giudizi di separazione coniugale”, principi sanciti e confermati anche dalla Giurisprudenza, ex multis Cass. Civ. Sent. n. 9764 del
08\04\2019: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: per le motivazioni in premessa specificate che i figli minori
[...]
e , vengano affidati in modo condiviso e paritario ad Persona_2 Per_3
entrambi i genitori con collocamento settimanale alternato a rotazione annuale e che durante il periodo di permanenza presso uno dei rispettivi genitori, l'altro potrà' avere contatti telefonici giornalieri e facolta' di frequentazione ogni qualvolta i figli lo vorranno, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative di questi ultimi e le esigenze del genitore di volta in volta collocatario, precisando che durante le Festivita' pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori debba comprendere la meta' del periodo di vacanza in maniera tale che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale con quello di Capodanno o quello di
Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo nonche' alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, con facolta' dei coniugi di comune accordo, di modificare i periodi di frequentazione e permanenza secondo le relative esigenze nell'interesse dei figli minori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto degli stessi figli minori nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese straordinarie documentate come indicate nel protocollo C.N.F. del 29\11\2017 che dovranno essere comunque sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Frequentazione libera e non disciplinabile invece per il figlio Persona_1
in quanto maggiore d'eta' con versamento diretto in favore di
[...] quest'ultimo in quanto figlio maggiorenne, della somma di €. 150,00 come suindicato;
i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti, nulla verseranno per l'altro.
Per le motivazioni in premessa, ripristinare a zero il C\C cointestato con fido ad entrambi coniugi ed intrattenuto sin dall'anno 2000 presso BPER Banca Spa, e del C\C intestato al solo Resistente con fido intrattenuto presso Intesa San Paolo spa, pagando in parte uguale la somma necessaria, con successiva eventuale chiusura dei conti;
Per le motivazioni in premessa specificate assegnare la casa familiare al Sig.
[...]
in quanto gia' titolare esclusivo del contatto di locazione ad uso Controparte_1
abitazione registrato a Lanciano il 25\11\2003 al n. 2257 serie III^ nonchè di tutte le utenze domestiche e dei contratti di somministrazione relativi;
assegnare e intestare in via esclusiva al solo Sig. , per le motivazioni in Controparte_1
premessa specificate in quanto dallo stesso di fatto esclusivamente acquistati, la proprieta' di tutte le unita' immobiliari – terreni agricoli formalmente cointestati;
assegnare ed intestare in via esclusiva al resistente , Controparte_1
la proprieta' della trattrice agricola tg.CH043699 formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate;
assegnare il veicolo Lancia Y tg. BT020YB formalmente intestata alla
Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate, al figlio maggiorenne che l'ha Persona_1
in uso;
assegnare il veicolo Lancia Y tg.FV009ZR formalmente intestato alla Ricorrente
in via esclusiva a quest'ultima per le motivazioni in Parte_1
premessa specificate, previa restituzione da parte di quest'ultima al Sig.
[...]
, la complessiva somma di €. 4.620,00 quale anticipo ed esborsi Controparte_1
da quest'ultimo direttamente sostenuti per l'acquisto del predetto veicolo. Con vittoria di spese”
A seguito dell'udienza presidenziale in data 28.04.2023, in cui le parti hanno chiesto concordemente di procedere all'audizione dei minori di età superiore ai 12 anni, è stata fissata la relativa udienza per la data del 15.05.2023 in cui si è proceduto all'audizione dei minori e Per_3 Per_2
All'esito di tale udienza e del deposito di note autorizzate ad opera delle difese delle parti
è stata emessa in data 26.05.2023 la seguente ordinanza:
“ritenuto che, in conseguenza di quanto dichiarato dai figli minori della coppia all'udienza del 15.5.2023, appare assolutamente impraticabile un collocamento paritario degli stessi, posto che l'attività lavorativa del resistente ne comporta un'assenza quotidiana da casa incompatibile con le esigenze di cura e di aiuto (anche nello studio) della prole
Ritenuto pertanto che le richieste di parte ricorrente devono essere allo stato in gran parte accolte anche in relazione ai provvedimenti urgenti da emanare in questa prima fase
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto
Assegna la casa coniugale a Parte_1
Dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Persona_2 Per_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre
F n euro 700 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) Pt_2
l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1
per il mantenimento dei due figli minori, somma da Parte_3
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
Fissa in euro 250 l'assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento del figlio
[...] Parte_3
maggiorenne
Dispone che possa tenere con sé i figli minori nei Controparte_1
giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) ed un fine settimana su due (dalle ore
8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica)
Dispone che ed possano stare con il padre, nel periodo Persona_3 Per_2
estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno
Durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni dei figli, questi ultimi saranno collocati ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 7.12.2023, ore 9.30, davanti alla
d.ssa Cristina Di Stefano […]”.
Con memoria integrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso ed in subordine ha chiesto la conferma di quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti, precisando che il resistente, oltre a percepire la somma mensile di €. 1.966,99 quale comandante dalla Polizia Municipale di OR
NO percepisce anche la somma aggiuntiva di €. 250,00 mensili corrisposte per via dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Fossacesia distaccato e che è comproprietario, unitamente a madre e fratello, di casa sita in Lanciano Via Gaeta e terreno sito in Lanciano C.da Torre Sansone, chiedendo l'accertamento a mezzo Guardia di Finanza in caso di contestazione.
Con memoria integrativa il resistente ha dato atto di aver proposto reclamo alla Corte
d'Appello di L'Aquila avverso l'ordinanza presidenziale con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e che la stessa con decreto cron. n. 363/2023 del
19.10.2023 lo ha parzialmente accolto, modificando l'ordinanza presidenziale nella sola parte in cui ha statuito in ordine alle spese relative al mantenimento dei figli, ritenute eccessive, stabilendo dunque il contributo economico per il mantenimento dei tre figli nella misura di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), anziché € 950,00.
Inoltre, il resistente ha dato atto che rispetto alla data di emissione dei due provvedimenti sopra indicati la situazione è di nuovo mutata in questi termini: il figlio primogenito
è stato arruolato presso l'arma dei Carabinieri e Persona_1
attualmente frequenta il 13° corso Marescialli presso la scuola F. Maritano di Firenze con una sua stabile retribuzione, per cui non ha più diritto al mantenimento e che anche la figlia nelle more è divenuta maggiorenne (il Persona_3
28.10.2023), per cui l'affidamento ed il diritto di frequentazione dovranno essere stabiliti solo in relazione al figlio minore . Persona_2
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 07.12.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 24.05.2024 è stato ammesso l'interrogatorio formale del resistente sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 04.02.2024.
Esperito l'interrogatorio formale del resistente, il Giudice ha disposto che le parti provvedessero alla produzione telematica delle proprie dichiarazioni dei redditi successive al deposito del ricorso introduttivo e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.10.2024.
Nelle more è stata depositata dalla difesa di parte resistente istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza presidenziale del 26.05.2024 nella parte relativa ai tempi e alle modalità di permanenza del solo figlio minore di quasi Persona_2
anni 15 con i rispettivi genitori in affido condiviso.
Con ordinanza resa in data 02.08.2024, in parziale accoglimento dell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, è stato disposto:
-che possa tenere con sé il figlio minore nei giorni di Controparte_1
martedì e venerdì nella settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
-che il figlio minore , limitatamente al periodo estivo in Persona_2
cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
- che il figlio minore , nel periodo in cui si svolgono le Persona_2
lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre Controparte_1
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore 23.00 durante
[...]
l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Prima di esaminare nel merito le domande delle parti è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale. Il resistente ha allegato alla comparsa conclusionale documentazione successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni al fine di dimostrare la raggiunta indipendenza economica del primogenito . Persona_1
Il Collegio non può tenere conto dei nuovi fatti dedotti e dei nuovi documenti.
Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore elemento (anche se successivo all'udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009).
È altresì opportuno osservare che i princìpi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l'introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa, in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.
Ciò chiarito, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido del figlio minore Persona_2
, in quanto le parti concordano sull'affidamento condiviso dello stesso che,
[...]
si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
Quanto alla collocazione del minore e alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra figlio e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del 26.05.2024 nella parte in cui, alla luce di quanto dichiarato dai figli della coppia in sede di audizione all'udienza del 15.05.2023, ha ritenuto assolutamente impraticabile la soluzione del collocamento paritario degli stessi, posto che l'attività lavorativa del resistente ne comporta un'assenza quotidiana da casa incompatibile con le esigenze di cura e di aiuto (anche nello studio) della prole.
Dev'essere, dunque, confermato il collocamento prevalente del figlio presso la Per_2
madre e la regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio stabilita nell'ordinanza presidenziale, per come modificata su istanza della difesa di parte resistente con ordinanza del G.I. del 02.08.2024, che di seguito si riepiloga:
a) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
un fine settimana su due dalle 8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
Per_2
b) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
nei giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) nella settimana in cui il Per_2
medesimo trascorre il fine settimana con il padre e nei giorni di martedì (dalle 19.00 alle
21.00) e venerdì (dalle 19.00 sino alle 22.00 o alle 23.00 a seconda che ricorrano le condizioni di cui ai successivi punti c e d) nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
c) dispone che il figlio minore , limitatamente al periodo Persona_2
estivo in cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
d) dispone che il figlio minore , nel periodo in cui si Persona_2
svolgono le lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre
[...]
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore Controparte_1
23.00 durante l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
e) dispone che il figlio minore possa stare con il padre, Persona_2
nel periodo estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno;
f) che durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni del figlio questi sarà collocato ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il Per_2
padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
D'altronde, la difesa di parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha espressamente dichiarato di accogliere le modifiche introdotte dal G.I. con la menzionata ordinanza del 02.08.2024 quanto alla frequentazione del figlio minore Per_2
Come già stabilito dal Presidente f.f. in sede di assunzione dei provvedimenti interinali l'abitazione coniugale dev'essere assegnata alla madre , Parte_1
atteso il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa familiare.
Per quanto concerne i figli maggiorenni e Persona_3 [...]
alcun provvedimento dovrà essere adottato in tal senso, avendo Persona_1
gli stessi raggiunto la maggiore età e avendo pertanto la facoltà di gestire il rapporto con il padre in maniera autonoma.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno, considerato che la figlia è Per_3
divenuta nelle more del giudizio maggiorenne.
Quanto alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto che il resistente sia condannato al versamento in suo favore della somma di €. 200 mensili quale contributo per il canone di locazione della casa coniugale, deve evidenziarsi come sul coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e che usufruisce concretamente e quotidianamente dell'immobile, anche se non proprietario, gravino normalmente il canone di locazione, le spese ordinarie e quelle condominiali ordinarie.
Alla luce di tale principio, la domanda dev'essere rigettata.
Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge (artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore. Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito un contributo al mantenimento dei tre figli di importo pari a complessivi €. 950,00, così ripartiti:
-€ 700,00 a titolo di assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento dei due figli
[...] Parte_1 all'epoca entrambi minorenni, e;
Per_2 Per_3
-€. 250,00 a titolo di assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento del figlio
[...] Parte_1
maggiorenne . Per_1
Come già chiarito, la somma in questione, ritenuta eccessiva, è stata con decreto cron. n.
363/2023 del 19.10.2023 ridotta ad €. 750,00 (ossia €. 250,00 per ciascun figlio) a seguito di reclamo proposto dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Al riguardo, la difesa di parte ricorrente ha chiesto il ripristino della somma stabilita a titolo di mantenimento per i tre figli in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti dal
Presidente facente funzioni del Tribunale, deducendo che il resistente, oltre a percepire la somma mensile di €. 1.966,99 quale comandante dalla Polizia Municipale di OR
NO percepirebbe la somma aggiuntiva di €. 250 mensili come Comandante in applicazione presso il Comune di Fossacesia. La circostanza, negata dal resistente in sede di interrogatorio formale svolto all'udienza del 02.07.2024 (“Premetto che sono comandante della Polizia Locale di OR NO che per 12 ore settimanali mi ha ceduto al Comune di Fossacesia per convenzione di affido condiviso. Di conseguenza non percepisco nessuna maggiorazione di stipendio perché il Comune di Fossacesia rimborsa quello di OR NO per le ore lavorative presso il primo. Alla data del
30.06.2024 è cessato l'affido condiviso per fine convenzione, trattandosi di incarico temporaneo su diretta nomina del sindaco, come previsto dal TUEL e come documentato in atti”), è rimasta priva di supporto probatorio.
D'altra parte, la difesa di parte resistente con la memoria integrativa del 13.11.2023 ha dato atto che il figlio maggiorenne, , è divenuto Persona_1
economicamente indipendente sin dal 18.10.2023, data del suo definitivo arruolamento nella Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze, in quanto vincitore di Concorso del 13° corso triennale “Allievi Marescialli Carabinieri” e che percepisce una regolare retribuzione stipendiale e ha chiesto che nulla venga stabilito in suo favore a titolo di mantenimento. La parte ricorrente ha invece insistito per la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Per_1 Ciò posto, non può sottacersi, che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
(espresso a partire dall'ord. n. 17183/2020) l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente e sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha specificamente contestato i fatti allegati dal resistente sin dalla memoria integrativa del 15.11.2023, limitandosi ad insistere nella richiesta di assegno in favore dei tre figli, senza tempestivamente dedurre che il figlio maggiorenne non abbia ancora conseguito l'indipendenza economica. Sicché, per il c.d. principio di non contestazione i fatti allegati dal resistente, da cui emerge l'inserimento del figlio maggiorenne nel mercato del lavoro, possono essere posti a fondamento della decisione del Collegio.
D'altronde dalla documentazione allegata alla memoria integrativa di parte resistente del
13.11.2023 emerge che già nell'anno 2022 il figlio aveva percepito un reddito Per_1 pari ad €. 6.080,02 in virtù di contratto a tempo determinato di tre mesi presso l'amministrazione comunale di Pineto (cfr. allegato 17 Certificazione unica 2023). Ciò a dimostrazione della sua capacità lavorativa e della sua idoneità al reddito.
Pertanto, va revocato l'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
con decorrenza dal 18.10.2023.
[...]
Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti possono essere confermate anche in tale sede le statuizioni rese dalla Corte d'Appello di L'Aquila stabilendo in €. 250,00 ciascuno il mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di e .
[...] Per_2 Persona_3
Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, i genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti i figli e Per_2
, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto Persona_3
espressamente statuito dalle Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017 e dal
Protocollo di codesto Tribunale.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità in questa sede delle domande di parte resistente volte ad ottenere l'intestazione esclusiva di beni acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione formalmente cointestati o formalmente intestati alla ricorrente, il cui prezzo sarebbe stato da egli interamente corrisposto e della domanda di restituzione di somme da egli versate per l'acquisto di beni formalmente intestati alla ricorrente, di cui si chiede l'assegnazione ad ella in via esclusiva (cfr. conclusioni della memoria di costituzione pagine 13 e 14: “assegnare e intestare in via esclusiva al solo Sig.
, per le motivazioni in premessa specificate in Controparte_1
quanto dallo stesso di fatto esclusivamente acquistati, la proprietà di tutte le unità immobiliari – terreni agricoli formalmente cointestati;
assegnare ed intestare in via esclusiva al resistente , la proprietà della trattrice Controparte_1
agricola tg.CH043699 formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate;
assegnare il veicolo Lancia Y tg. BT020YB formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal
Resistente per le motivazioni in premessa specificate, al figlio maggiorenne
[...]
che l'ha in uso;
assegnare il veicolo Lancia Y tg.FV009ZR Persona_1
formalmente intestato alla Ricorrente in via esclusiva a Parte_1
quest'ultima per le motivazioni in premessa specificate, previa restituzione da parte di quest'ultima al Sig. , la complessiva somma di €. Controparte_1
4.620,00 quale anticipo ed esborsi da quest'ultimo direttamente sostenuti per l'acquisto del predetto veicolo”).
Trattasi invero di domande da qualificarsi di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la cui instaurazione è condizionata alla pronuncia definitiva della separazione dei coniugi (cfr. Cass. 25.03.2003, n. 4352), ovvero al più esperibile, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità anche in pendenza del giudizio di separazione (cfr. Cass. 23.02.2010 m. 4757), ma comunque condizionata alla relativa definizione dello stesso, non cumulabili con la domanda di separazione personale dei coniugi (e di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) in ragione della diversità dell'oggetto e del rito applicabile (cfr. Cass. 15.05.2001, n. 6660; Cass.
17.05.2005, n. 1356; Cass. 22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche
Trib. Milano 26.07.2005: "Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione").
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabili con quella di separazione, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
Le stesse considerazioni devono svolgersi in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle chiavi ed il libretto di circolazione del trattore tg.043669.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di reclamo dinnanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila, possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in ordine alle relative domande
(concernenti il pagamento del canone di locazione, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli per quanto riguarda la parte ricorrente e concernenti il regime di affidamento del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare e i beni in comunione per quanto riguarda la parte resistente).
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare alla madre , onerandola del Parte_1
pagamento del relativo canone di locazione;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
4) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
a) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
un fine settimana su due dalle 8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
Per_2
b) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
nei giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) nella settimana in cui il Per_2
medesimo trascorre il fine settimana con il padre e nei giorni di martedì (dalle 19.00 alle
21.00) e venerdì (dalle 19.00 sino alle 22.00 o alle 23.00 se ricorrono le condizioni di cui ai successivi punti c e d) nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
c) dispone che il figlio minore , limitatamente al periodo Persona_2
estivo in cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
d) dispone che il figlio minore , nel periodo in cui si Persona_2
svolgono le lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre
[...]
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore Controparte_1
23.00 durante l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
e) dispone che il figlio minore possa stare con il padre, Persona_2
nel periodo estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno;
f) che durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni del figlio questi sarà collocati ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il Per_2
padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
5) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno nei suoi confronti;
Persona_3
6) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 somma mensile di €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_2
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro Per_3
il giorno 15 di ogni mese;
7) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lanciano;
8) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1
con decorrenza dal 18.10.2023;
[...]
9) dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50%;
10) dichiara inammissibili le restanti domande di parte ricorrente e di parte resistente;
11) compensa le spese del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle della fase di reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lanciano V.le Cappuccini 206/A (CF: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Massimo Biscardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano
(CH), alla Via Arco della Posta 5;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...]V.le Cappuccini n. 206/A (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in Ortona (CH) in Corso Vittorio Emanuele II n. 3 presso e nello studio legale dell'avv. Rocco Giancristofaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
02.10.2024: “questa Difesa, ritenendo peraltro di accogliere le modifiche introdotte dalla Dott.ssa
Di Stefano con la menzionata ordinanza del 2.8.24 quanto alla frequentazione dei figli, tornando ad impugnare e contestare ogni ex adverso eccepito, dedotto e prodotto siccome del tutto infondato, in fatto ed in diritto e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, rassegna le seguenti testuali conclusioni:
i coniugi vivranno separati e con reciproco rispetto ed i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con prevalenza alla madre;
1) il diritto ad abitare nella casa coniugale viene assegnato alla ricorrente che quindi continuerà a vivere ed unitamente ai figli minori nell'appartamento attualmente occupato in locazione succedendo nella stessa quale nuovo conduttore;
2) Il sig. provvederà a versare un contributo pari a Controparte_1
700 euro mensili (rivalutabili ISTAT) in favore della sig.ra quale Parte_1
mantenimento per i due figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese nonché la somma di euro 350 oltre 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne fino a Persona_1
quando non verrà raggiunta la indipendenza economica a mezzo bonifico sul conto corrente;
3) L'assegno unico verrà versato in parti uguali ai coniugi;
4) Il sig. verserà altresì alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su conto corrente quale
[...]
integrazione del mantenimento dei figli minori la somma di euro 200 mensili quale contributo per l'affitto della casa coniugale e la restante somma sarà a carico della ricorrente;
5) L'immobile di proprietà ed i mezzi tg CH 043699, BT020YB ed FV 009ZR assegnati ad entrambi i coniugi poiché acquisiti in costanza di matrimonio
6) Il sig. si obbliga a restituire le chiavi ed il libretto Controparte_2
di circolazione del trattore di proprietà della ricorrente tg.043669 e del quale ha la disponibilità
7) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relativi a educazione, formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità , l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relativi ai figli minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza .
8) La sig.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno e con obbligo di Parte_1
comunicazione con congruo preavviso al sig. di Controparte_1
trasferire la propria residenza e quella dei figli minori purché ciò non limiti i diritti di visita del padre;
9) l Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori martedi e giovedi (dalle 19 alle 23 nel periodo privo di lezioni scolastiche nei giorni infrasettimanali oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre salvo diversa volontà del minore, impegni dello stesso o diverso accordo dei genitori per specifiche esigenze e dalle 19 alle 22 ora solare
o 23 ora legale nel periodo con lezioni scolastiche solo del giorno di venerdi della settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche salvo diversa volontà del minore, impegni dello stesso o diverso accordo dei genitori per specifiche esigenze)
10) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi
11) 3) Le festività del Natale (giorni 24, 25 e 26 dicembre), del Capodanno (31 dicembre
e 1° gennaio) e della Pasqua (sabato, domenica e lunedì) verranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; è data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi di visita e permanenza.
12) 7) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la Controparte_1
facoltà di trascorrere con i figli minori 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
13) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli in vacanza indicando data di partenza e di ritorno.
14) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.”
15) Rigetto di tutte le pretese avverse ed in particolare dell'affido in via esclusiva dei figli e della casa familiare nonché dell'immobile e dei predetti mezzi suindicati nonché infine della restituzione della somma di euro 4620 per le presunte spese sostenute per
l'acquisto del veicolo tg FV009ZR e dell'azzeramento del C/C cointestato con fido intrattenuto nel 2000 con la e fido intrattenuto con la ovvero con CP_3 Controparte_4
attribuzione in parti uguali ai coniugi delle somme necessarie;
c) in ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio e di quello allibrato al n.
189/23 r.g. Corte di Appello de L'aquila”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 02.10.2024, riportandosi a quelle formulate nell'atto di costituzione ed a tutte quelle depositate per la modifica della originaria ordinanza presidenziale ed alla riforma di cui al decreto emesso dalla Corte di Appello di L'Aquila.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03.01.2023 , premesso di aver Parte_1
contratto in data 27.05.2000 con matrimonio CP_1 Controparte_1 concordatario;
che l'atto di matrimonio è stato iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Riccia all'anno 2000 n. 2 parte II Serie A;
che i coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato un immobile contraddistinto al catasto Comune Rocca S. Giovanni al fgl23 p.lle 4023 e 456; che in costanza di matrimonio sono nati i figli, Persona_2
, e;
che
[...] Persona_3 Persona_1
entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e che ella quale docente percepisce la somma media mensile di circa €. 1.400,00 mentre , Controparte_1
quale comandante dei VVUU del Comune di OR NO, percepisce la somma mensile di circa €. 2.400,00; che tutti i componenti del nucleo familiare convivono in appartamento in locazione con contratto a nome di e Controparte_1 canone mensile pari ad €. 400,00; che tra i coniugi è venuta meno ogni affectio coniugalis
e la convivenza è oramai intollerabile sicché la frattura tra i coniugi è insanabile;
ha così concluso:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati e con reciproco rispetto ed i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con prevalenza alla madre;
2) il diritto ad abitare nella casa coniugale viene assegnato alla ricorrente che quindi continuerà a vivere ed unitamente ai figli minori nell'appartamento attualmente occupato in locazione succedendo nella stessa quale nuovo conduttore;
3) Il sig. provvederà a versare un contributo pari a Controparte_1
700 euro mensili in favore della sig.ra quale mantenimento per i due figli Parte_1
minori oltre al 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese nonché la somma di euro 350 oltre 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne fino a quando non verrà raggiunta la Persona_1
indipendenza economica a mezzo bonifico sul conto corrente;
4) L'assegno unico verrà versato in parti uguali ai coniugi;
5) Il sig. verserà altresì alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su conto corrente quale
[...]
integrazione del mantenimento dei figli minori la somma di euro 200 mensili quale contributo per l'affitto della casa coniugale e la restante somma sarà a carico della ricorrente;
6) L'immobile di proprietà dei coniugi verrà messo in vendita ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi in parte uguale
7) Il sig. si obbliga a restituire le chiavi ed il libretto Controparte_2
di circolazione del trattore di proprietà della ricorrente tg.043669 e del quale ha la disponibilità
8) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relativi a educazione , formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità , l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relativi ai figli minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza .
9) La sig.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno e con obbligo di Parte_1
comunicazione con congruo preavviso al sig. di Controparte_1
trasferire la propria residenza e quella dei figli minori purchè ciò non limiti i diritti di visita del padre;
10) l Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori dal lunedì ore 16 alle 21 nonché il venerdì dalle 16 alle 21; inoltre dal sabato ore 8 alle Domenica ore 18 a settimane alterne;
11) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi
12) 3) Le festività del Natale (giorni 24, 25 e 26 dicembre), del Capodanno (31 dicembre
e 1° gennaio) e della Pasqua (sabato, domenica e lunedì) verranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; è data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi di visita e permanenza.
13) 7) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la Controparte_1
facoltà di trascorrere con i figli minori 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
14) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli in vacanza indicando data di partenza e di ritorno.
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Con memoria di costituzione depositata il 07.04.2023 il resistente Controparte_1
ha contestato il contenuto del ricorso, sostenendo che la ricorrente,
[...]
assunta a tempo indeterminato da settembre 2022 e in anno di prova, percepisce uno stipendio mensile di €. 1.506,79 come si evince dall'ultimo stipendio accreditato sul CC cointestato presso mentre egli percepisce uno stipendio mensile pari ad €.1.966,99 come CP_5
da ultime buste paga e certificazione unica redditi e che il canone mensile di locazione è pari ad €. 448,00, fin dall'anno 2011, somma che viene interamente corrisposta solo ed esclusivamente dal resistente. Ha, inoltre, dedotto che la ricorrente risulta essere proprietaria esclusiva di una unità immobiliare sita in Riccia (Cb) al Corso Carmine n. 2 di vani 7,5 categoria A/4 identificata in catasto al foglio 30 p.lla 382 sub 5, perfettamente abitabile e con tutte le utenze regolarmente pagate dalla stessa ed in uso.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni per le motivazioni in premessa specificate: i figli minori, Persona_2
e , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali
[...] Per_3
potranno esercitare la potesta' genitoriale separatamente e in ogni caso che venga stabilito che gli stessi abbiano residenza abituale presso la casa familiare sita in
Lanciano (Ch) Viale Cappuccini n. 206\A, abitazione concessa in locazione esclusiva al
Sig. intestatario anche di tutte le utenze e dei Controparte_1
relativi contratti di somministrazione e, comunque, con collocamento prevalente presso la residenza del padre;
disporre in ogni caso che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle particolari aspirazioni di ciascuno dei figli;
assegnare quindi la casa familiare sita in
Lanciano (Ch) Viale Cappuccini n. 206\A, con ogni arredo e pertinenza al padre Sig.
, che l'abiterà con i figli;
che vengano stabiliti i Controparte_1
tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli minori, come segue: fine settimana: a settimane alterne, la madre avra' facolta' di vedere ed avere con se' i figli minori, dalle ore 16 del Sabato alle ore 22,00 della Domenica, compatibilmente con gli impegni dei minori stessi e le esigenze del padre, nonche' di accompagnarli a scuola o alle attivita' ludico ricreative ogni qualvolta essi lo vorranno, previo preavviso al padre ed in ogni caso di sentire telefonicamente i figli ogni qualvolta loro lo vorranno. Per quanto riguarda le vacanze estive la madre avra' facolta' di avere con Parte_1
se' i figli minori per 15 giorni anche consecutivi nei mesi di Luglio\ Agosto, periodo in ogni caso da concordarsi preventivamente con il padre
[...]
entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. Durante le Controparte_1
vacanze natalizie: la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale in modo alternato e cosi' per giorno del 31 Dicembre e del 1^ Gennaio e dell'Epifania, oltre al giorno di Pasqua e del Lunedi' dell'Angelo e cosi' di seguito, compatibilmente con gli impegni dei minori stessi e le esigenze del padre, oppure salvo diverso e\o ulteriore accordo tra essi genitori, che di comune intesa potranno modificare i periodi di frequentazione e permanenza nell'interesse dei figli minori. Frequentazione libera e non disciplinabile invece per il figlio in quanto maggiore d'eta'; che la Persona_1
madre provveda al mantenimento dei figli minori Parte_1
e , in via indiretta, mediante versamento al padre Per_2 Persona_3 dell'importo di €. 400,00 mensili (€.200 + Controparte_1
€.200 per ciascun figlio) mentre provveda al versamento diretto in favore del figlio maggiorenne della somma di €. 150,00 quando questi Persona_1
non svolga attivita' lavorativa e nulla invece durante il periodo di lavoro e in ogni caso fino a quando non avra' raggiunto una propria stabile indipendenza economica;
la madre versi il 50% di tutte le spese straordinarie documentate cosi come individuate da protocollo C.N.F. del 29\11\2017 sostenute nell'interesse dei figli fino a quando non avranno raggiunto la loro indipendenza economica. In via subordinata, al fine di applicare la corretta attuazione del principio di bigenitorialita' sancita e prevista dalla legislazione vigente ed anche dalla Risoluzione del Consiglio Europeo, sottoscritta anche dall'Italia, recante n. 2079 del 2015, in cui si invoca espressamente “l'equivalenza del ruolo di padre e madre nei giudizi di separazione coniugale”, principi sanciti e confermati anche dalla Giurisprudenza, ex multis Cass. Civ. Sent. n. 9764 del
08\04\2019: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: per le motivazioni in premessa specificate che i figli minori
[...]
e , vengano affidati in modo condiviso e paritario ad Persona_2 Per_3
entrambi i genitori con collocamento settimanale alternato a rotazione annuale e che durante il periodo di permanenza presso uno dei rispettivi genitori, l'altro potrà' avere contatti telefonici giornalieri e facolta' di frequentazione ogni qualvolta i figli lo vorranno, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative di questi ultimi e le esigenze del genitore di volta in volta collocatario, precisando che durante le Festivita' pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori debba comprendere la meta' del periodo di vacanza in maniera tale che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale con quello di Capodanno o quello di
Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo nonche' alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, con facolta' dei coniugi di comune accordo, di modificare i periodi di frequentazione e permanenza secondo le relative esigenze nell'interesse dei figli minori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto degli stessi figli minori nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese straordinarie documentate come indicate nel protocollo C.N.F. del 29\11\2017 che dovranno essere comunque sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Frequentazione libera e non disciplinabile invece per il figlio Persona_1
in quanto maggiore d'eta' con versamento diretto in favore di
[...] quest'ultimo in quanto figlio maggiorenne, della somma di €. 150,00 come suindicato;
i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti, nulla verseranno per l'altro.
Per le motivazioni in premessa, ripristinare a zero il C\C cointestato con fido ad entrambi coniugi ed intrattenuto sin dall'anno 2000 presso BPER Banca Spa, e del C\C intestato al solo Resistente con fido intrattenuto presso Intesa San Paolo spa, pagando in parte uguale la somma necessaria, con successiva eventuale chiusura dei conti;
Per le motivazioni in premessa specificate assegnare la casa familiare al Sig.
[...]
in quanto gia' titolare esclusivo del contatto di locazione ad uso Controparte_1
abitazione registrato a Lanciano il 25\11\2003 al n. 2257 serie III^ nonchè di tutte le utenze domestiche e dei contratti di somministrazione relativi;
assegnare e intestare in via esclusiva al solo Sig. , per le motivazioni in Controparte_1
premessa specificate in quanto dallo stesso di fatto esclusivamente acquistati, la proprieta' di tutte le unita' immobiliari – terreni agricoli formalmente cointestati;
assegnare ed intestare in via esclusiva al resistente , Controparte_1
la proprieta' della trattrice agricola tg.CH043699 formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate;
assegnare il veicolo Lancia Y tg. BT020YB formalmente intestata alla
Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate, al figlio maggiorenne che l'ha Persona_1
in uso;
assegnare il veicolo Lancia Y tg.FV009ZR formalmente intestato alla Ricorrente
in via esclusiva a quest'ultima per le motivazioni in Parte_1
premessa specificate, previa restituzione da parte di quest'ultima al Sig.
[...]
, la complessiva somma di €. 4.620,00 quale anticipo ed esborsi Controparte_1
da quest'ultimo direttamente sostenuti per l'acquisto del predetto veicolo. Con vittoria di spese”
A seguito dell'udienza presidenziale in data 28.04.2023, in cui le parti hanno chiesto concordemente di procedere all'audizione dei minori di età superiore ai 12 anni, è stata fissata la relativa udienza per la data del 15.05.2023 in cui si è proceduto all'audizione dei minori e Per_3 Per_2
All'esito di tale udienza e del deposito di note autorizzate ad opera delle difese delle parti
è stata emessa in data 26.05.2023 la seguente ordinanza:
“ritenuto che, in conseguenza di quanto dichiarato dai figli minori della coppia all'udienza del 15.5.2023, appare assolutamente impraticabile un collocamento paritario degli stessi, posto che l'attività lavorativa del resistente ne comporta un'assenza quotidiana da casa incompatibile con le esigenze di cura e di aiuto (anche nello studio) della prole
Ritenuto pertanto che le richieste di parte ricorrente devono essere allo stato in gran parte accolte anche in relazione ai provvedimenti urgenti da emanare in questa prima fase
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto
Assegna la casa coniugale a Parte_1
Dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Persona_2 Per_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre
F n euro 700 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) Pt_2
l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1
per il mantenimento dei due figli minori, somma da Parte_3
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
Fissa in euro 250 l'assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento del figlio
[...] Parte_3
maggiorenne
Dispone che possa tenere con sé i figli minori nei Controparte_1
giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) ed un fine settimana su due (dalle ore
8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica)
Dispone che ed possano stare con il padre, nel periodo Persona_3 Per_2
estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno
Durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni dei figli, questi ultimi saranno collocati ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 7.12.2023, ore 9.30, davanti alla
d.ssa Cristina Di Stefano […]”.
Con memoria integrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso ed in subordine ha chiesto la conferma di quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti, precisando che il resistente, oltre a percepire la somma mensile di €. 1.966,99 quale comandante dalla Polizia Municipale di OR
NO percepisce anche la somma aggiuntiva di €. 250,00 mensili corrisposte per via dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Fossacesia distaccato e che è comproprietario, unitamente a madre e fratello, di casa sita in Lanciano Via Gaeta e terreno sito in Lanciano C.da Torre Sansone, chiedendo l'accertamento a mezzo Guardia di Finanza in caso di contestazione.
Con memoria integrativa il resistente ha dato atto di aver proposto reclamo alla Corte
d'Appello di L'Aquila avverso l'ordinanza presidenziale con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e che la stessa con decreto cron. n. 363/2023 del
19.10.2023 lo ha parzialmente accolto, modificando l'ordinanza presidenziale nella sola parte in cui ha statuito in ordine alle spese relative al mantenimento dei figli, ritenute eccessive, stabilendo dunque il contributo economico per il mantenimento dei tre figli nella misura di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), anziché € 950,00.
Inoltre, il resistente ha dato atto che rispetto alla data di emissione dei due provvedimenti sopra indicati la situazione è di nuovo mutata in questi termini: il figlio primogenito
è stato arruolato presso l'arma dei Carabinieri e Persona_1
attualmente frequenta il 13° corso Marescialli presso la scuola F. Maritano di Firenze con una sua stabile retribuzione, per cui non ha più diritto al mantenimento e che anche la figlia nelle more è divenuta maggiorenne (il Persona_3
28.10.2023), per cui l'affidamento ed il diritto di frequentazione dovranno essere stabiliti solo in relazione al figlio minore . Persona_2
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 07.12.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 24.05.2024 è stato ammesso l'interrogatorio formale del resistente sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 04.02.2024.
Esperito l'interrogatorio formale del resistente, il Giudice ha disposto che le parti provvedessero alla produzione telematica delle proprie dichiarazioni dei redditi successive al deposito del ricorso introduttivo e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.10.2024.
Nelle more è stata depositata dalla difesa di parte resistente istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza presidenziale del 26.05.2024 nella parte relativa ai tempi e alle modalità di permanenza del solo figlio minore di quasi Persona_2
anni 15 con i rispettivi genitori in affido condiviso.
Con ordinanza resa in data 02.08.2024, in parziale accoglimento dell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, è stato disposto:
-che possa tenere con sé il figlio minore nei giorni di Controparte_1
martedì e venerdì nella settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
-che il figlio minore , limitatamente al periodo estivo in Persona_2
cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
- che il figlio minore , nel periodo in cui si svolgono le Persona_2
lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre Controparte_1
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore 23.00 durante
[...]
l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Prima di esaminare nel merito le domande delle parti è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale. Il resistente ha allegato alla comparsa conclusionale documentazione successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni al fine di dimostrare la raggiunta indipendenza economica del primogenito . Persona_1
Il Collegio non può tenere conto dei nuovi fatti dedotti e dei nuovi documenti.
Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore elemento (anche se successivo all'udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009).
È altresì opportuno osservare che i princìpi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l'introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa, in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.
Ciò chiarito, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido del figlio minore Persona_2
, in quanto le parti concordano sull'affidamento condiviso dello stesso che,
[...]
si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
Quanto alla collocazione del minore e alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra figlio e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del 26.05.2024 nella parte in cui, alla luce di quanto dichiarato dai figli della coppia in sede di audizione all'udienza del 15.05.2023, ha ritenuto assolutamente impraticabile la soluzione del collocamento paritario degli stessi, posto che l'attività lavorativa del resistente ne comporta un'assenza quotidiana da casa incompatibile con le esigenze di cura e di aiuto (anche nello studio) della prole.
Dev'essere, dunque, confermato il collocamento prevalente del figlio presso la Per_2
madre e la regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio stabilita nell'ordinanza presidenziale, per come modificata su istanza della difesa di parte resistente con ordinanza del G.I. del 02.08.2024, che di seguito si riepiloga:
a) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
un fine settimana su due dalle 8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
Per_2
b) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
nei giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) nella settimana in cui il Per_2
medesimo trascorre il fine settimana con il padre e nei giorni di martedì (dalle 19.00 alle
21.00) e venerdì (dalle 19.00 sino alle 22.00 o alle 23.00 a seconda che ricorrano le condizioni di cui ai successivi punti c e d) nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
c) dispone che il figlio minore , limitatamente al periodo Persona_2
estivo in cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
d) dispone che il figlio minore , nel periodo in cui si Persona_2
svolgono le lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre
[...]
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore Controparte_1
23.00 durante l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
e) dispone che il figlio minore possa stare con il padre, Persona_2
nel periodo estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno;
f) che durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni del figlio questi sarà collocato ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il Per_2
padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
D'altronde, la difesa di parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha espressamente dichiarato di accogliere le modifiche introdotte dal G.I. con la menzionata ordinanza del 02.08.2024 quanto alla frequentazione del figlio minore Per_2
Come già stabilito dal Presidente f.f. in sede di assunzione dei provvedimenti interinali l'abitazione coniugale dev'essere assegnata alla madre , Parte_1
atteso il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa familiare.
Per quanto concerne i figli maggiorenni e Persona_3 [...]
alcun provvedimento dovrà essere adottato in tal senso, avendo Persona_1
gli stessi raggiunto la maggiore età e avendo pertanto la facoltà di gestire il rapporto con il padre in maniera autonoma.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno, considerato che la figlia è Per_3
divenuta nelle more del giudizio maggiorenne.
Quanto alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto che il resistente sia condannato al versamento in suo favore della somma di €. 200 mensili quale contributo per il canone di locazione della casa coniugale, deve evidenziarsi come sul coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e che usufruisce concretamente e quotidianamente dell'immobile, anche se non proprietario, gravino normalmente il canone di locazione, le spese ordinarie e quelle condominiali ordinarie.
Alla luce di tale principio, la domanda dev'essere rigettata.
Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge (artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore. Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito un contributo al mantenimento dei tre figli di importo pari a complessivi €. 950,00, così ripartiti:
-€ 700,00 a titolo di assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento dei due figli
[...] Parte_1 all'epoca entrambi minorenni, e;
Per_2 Per_3
-€. 250,00 a titolo di assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di per il mantenimento del figlio
[...] Parte_1
maggiorenne . Per_1
Come già chiarito, la somma in questione, ritenuta eccessiva, è stata con decreto cron. n.
363/2023 del 19.10.2023 ridotta ad €. 750,00 (ossia €. 250,00 per ciascun figlio) a seguito di reclamo proposto dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Al riguardo, la difesa di parte ricorrente ha chiesto il ripristino della somma stabilita a titolo di mantenimento per i tre figli in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti dal
Presidente facente funzioni del Tribunale, deducendo che il resistente, oltre a percepire la somma mensile di €. 1.966,99 quale comandante dalla Polizia Municipale di OR
NO percepirebbe la somma aggiuntiva di €. 250 mensili come Comandante in applicazione presso il Comune di Fossacesia. La circostanza, negata dal resistente in sede di interrogatorio formale svolto all'udienza del 02.07.2024 (“Premetto che sono comandante della Polizia Locale di OR NO che per 12 ore settimanali mi ha ceduto al Comune di Fossacesia per convenzione di affido condiviso. Di conseguenza non percepisco nessuna maggiorazione di stipendio perché il Comune di Fossacesia rimborsa quello di OR NO per le ore lavorative presso il primo. Alla data del
30.06.2024 è cessato l'affido condiviso per fine convenzione, trattandosi di incarico temporaneo su diretta nomina del sindaco, come previsto dal TUEL e come documentato in atti”), è rimasta priva di supporto probatorio.
D'altra parte, la difesa di parte resistente con la memoria integrativa del 13.11.2023 ha dato atto che il figlio maggiorenne, , è divenuto Persona_1
economicamente indipendente sin dal 18.10.2023, data del suo definitivo arruolamento nella Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze, in quanto vincitore di Concorso del 13° corso triennale “Allievi Marescialli Carabinieri” e che percepisce una regolare retribuzione stipendiale e ha chiesto che nulla venga stabilito in suo favore a titolo di mantenimento. La parte ricorrente ha invece insistito per la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Per_1 Ciò posto, non può sottacersi, che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
(espresso a partire dall'ord. n. 17183/2020) l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente e sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha specificamente contestato i fatti allegati dal resistente sin dalla memoria integrativa del 15.11.2023, limitandosi ad insistere nella richiesta di assegno in favore dei tre figli, senza tempestivamente dedurre che il figlio maggiorenne non abbia ancora conseguito l'indipendenza economica. Sicché, per il c.d. principio di non contestazione i fatti allegati dal resistente, da cui emerge l'inserimento del figlio maggiorenne nel mercato del lavoro, possono essere posti a fondamento della decisione del Collegio.
D'altronde dalla documentazione allegata alla memoria integrativa di parte resistente del
13.11.2023 emerge che già nell'anno 2022 il figlio aveva percepito un reddito Per_1 pari ad €. 6.080,02 in virtù di contratto a tempo determinato di tre mesi presso l'amministrazione comunale di Pineto (cfr. allegato 17 Certificazione unica 2023). Ciò a dimostrazione della sua capacità lavorativa e della sua idoneità al reddito.
Pertanto, va revocato l'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
con decorrenza dal 18.10.2023.
[...]
Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti possono essere confermate anche in tale sede le statuizioni rese dalla Corte d'Appello di L'Aquila stabilendo in €. 250,00 ciascuno il mantenimento a carico di Controparte_1
in favore di e .
[...] Per_2 Persona_3
Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, i genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti i figli e Per_2
, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto Persona_3
espressamente statuito dalle Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017 e dal
Protocollo di codesto Tribunale.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità in questa sede delle domande di parte resistente volte ad ottenere l'intestazione esclusiva di beni acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione formalmente cointestati o formalmente intestati alla ricorrente, il cui prezzo sarebbe stato da egli interamente corrisposto e della domanda di restituzione di somme da egli versate per l'acquisto di beni formalmente intestati alla ricorrente, di cui si chiede l'assegnazione ad ella in via esclusiva (cfr. conclusioni della memoria di costituzione pagine 13 e 14: “assegnare e intestare in via esclusiva al solo Sig.
, per le motivazioni in premessa specificate in Controparte_1
quanto dallo stesso di fatto esclusivamente acquistati, la proprietà di tutte le unità immobiliari – terreni agricoli formalmente cointestati;
assegnare ed intestare in via esclusiva al resistente , la proprietà della trattrice Controparte_1
agricola tg.CH043699 formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal Resistente per le motivazioni in premessa specificate;
assegnare il veicolo Lancia Y tg. BT020YB formalmente intestata alla Ricorrente ma di fatto acquistata in via esclusiva dal
Resistente per le motivazioni in premessa specificate, al figlio maggiorenne
[...]
che l'ha in uso;
assegnare il veicolo Lancia Y tg.FV009ZR Persona_1
formalmente intestato alla Ricorrente in via esclusiva a Parte_1
quest'ultima per le motivazioni in premessa specificate, previa restituzione da parte di quest'ultima al Sig. , la complessiva somma di €. Controparte_1
4.620,00 quale anticipo ed esborsi da quest'ultimo direttamente sostenuti per l'acquisto del predetto veicolo”).
Trattasi invero di domande da qualificarsi di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la cui instaurazione è condizionata alla pronuncia definitiva della separazione dei coniugi (cfr. Cass. 25.03.2003, n. 4352), ovvero al più esperibile, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità anche in pendenza del giudizio di separazione (cfr. Cass. 23.02.2010 m. 4757), ma comunque condizionata alla relativa definizione dello stesso, non cumulabili con la domanda di separazione personale dei coniugi (e di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) in ragione della diversità dell'oggetto e del rito applicabile (cfr. Cass. 15.05.2001, n. 6660; Cass.
17.05.2005, n. 1356; Cass. 22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche
Trib. Milano 26.07.2005: "Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione").
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabili con quella di separazione, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
Le stesse considerazioni devono svolgersi in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle chiavi ed il libretto di circolazione del trattore tg.043669.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di reclamo dinnanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila, possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in ordine alle relative domande
(concernenti il pagamento del canone di locazione, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli per quanto riguarda la parte ricorrente e concernenti il regime di affidamento del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare e i beni in comunione per quanto riguarda la parte resistente).
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare alla madre , onerandola del Parte_1
pagamento del relativo canone di locazione;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
4) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
a) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
un fine settimana su due dalle 8.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
Per_2
b) dispone che possa tenere con sé il figlio minore Controparte_1
nei giorni di martedì e giovedì (dalle 19.00 alle 21.00) nella settimana in cui il Per_2
medesimo trascorre il fine settimana con il padre e nei giorni di martedì (dalle 19.00 alle
21.00) e venerdì (dalle 19.00 sino alle 22.00 o alle 23.00 se ricorrono le condizioni di cui ai successivi punti c e d) nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, salvo diversi accordi;
c) dispone che il figlio minore , limitatamente al periodo Persona_2
estivo in cui non vi sono lezioni scolastiche e fino alla riapertura della scuola, venga riaccompagnato dal padre presso la madre al Controparte_1
massimo alle ore 23.00 nei giorni infrasettimanali, oltre che nel fine settimana che trascorre con il padre, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
d) dispone che il figlio minore , nel periodo in cui si Persona_2
svolgono le lezioni scolastiche, possa essere riaccompagnato dal padre
[...]
presso la madre alle ore 22.00 durante l'ora solare e alle ore Controparte_1
23.00 durante l'ora legale solo nel giorno di venerdì della settimana in cui il medesimo non trascorre il fine settimana con il padre, a condizione che il successivo sabato non vi siano lezioni scolastiche, salva diversa volontà del minore che chieda di essere riaccompagnato prima e comunque salvo impegni del ragazzo stesso o diverso accordo tra i genitori in ragione di specifiche esigenze del caso concreto;
e) dispone che il figlio minore possa stare con il padre, Persona_2
nel periodo estivo, per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) concordati tra le parti entro e non oltre il 10 giugno;
f) che durante le festività natalizie e pasquali nonché nei giorni dei compleanni del figlio questi sarà collocati ad anni alterni presso i genitori (gli anni dispari presso il Per_2
padre, gli anni pari presso la madre); in particolare, per quel che concerne le festività natalizie, i periodi di considerare sono dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
5) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno nei suoi confronti;
Persona_3
6) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 somma mensile di €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_2
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro Per_3
il giorno 15 di ogni mese;
7) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lanciano;
8) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1
con decorrenza dal 18.10.2023;
[...]
9) dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50%;
10) dichiara inammissibili le restanti domande di parte ricorrente e di parte resistente;
11) compensa le spese del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle della fase di reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.