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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO BIANUCCI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Alberto da Giussano 26
ATTORE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO presso i cui uffici, in Via
Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA- RESITENTE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, istanza, riconvenzione ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
• ACCERTARE E RICONOSCERE il diritto del sig. a vedersi Parte_1 accolta l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, Decreto Sostegni Bis, Contributo Perequativo, ai sensi dell'art.1, commi 16-27, D.l. n. 73/2021, e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto a percepire il contributo di cui all'art.1, commi 16-27, D.l. n. 73/2021, per la misura complessiva di € 12.344,00 (dodicimilatrecentoquarantaquattro) o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo, e conseguentemente
• CONDANNARE l'Agenzia delle Entrate, come sopra identificata, a disporre il pagamento in favore del sig. della somma di € 12.344,00 Parte_1
(dodicimilatrecentoquarantaquattro) o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. IN OGNI CASO:
• Con vittoria di spese e compensi professionali, relativi e successive occorrende”
RESISTENTE:
“In via preliminare
- rilevare il difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Milano;
- dichiarare inammissibile l'azione e comunque il difetto di legittimazione attiva del Sig.
Parte_1
In via principale
- Rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.”
pagina 2 di 7 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 28 dicembre 2023,
[...]
titolare della ditta individuale “Autonoleggi di Pignatelli Fabrizio”, cessata in Parte_1
data 1° novembre 2021, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano al fine di vedersi riconoscere il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni Bis” di cui all'art. 1, commi 16-27, D.L. 73/2021, per la misura complessiva di € 12.344,00.
Il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 21 dicembre 2021, istanza per il riconoscimento del predetto contributo perequativo a fondo perduto e ha lamentato la mancata erogazione dello stesso nonché l'inerzia da parte dell'Amministrazione
Finanziaria ai sensi dell'art. 328 c.p., non avendo ricevuto risposta ai solleciti indirizzati all'Ufficio fino al reclamo del 15 aprile 2023, cui l'Amministrazione aveva dato riscontro spiegando di essere in attesa di chiarimenti da altra articolazione della
Direzione.
2. Si è costituita l eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice tributario, avendo il giudizio de quo ad oggetto la domanda volta a riconoscere l'istanza di autotutela tributaria in relazione al diniego-silenzio inizialmente posto dall'Amministrazione Finanziaria.
La parte resistente ha poi rilevato l'inammissibilità dell'azione, alla luce della inconfigurabilità di un potere cognitorio del giudice teso ad annullare o revocare l'efficacia del provvedimento amministrativo di natura essenzialmente tributaria.
L'Amministrazione ha infine asserito l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo che il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi
16-27, D.L. 73/2021 non spetta, in ogni caso, agli operatori economici la cui partita IVA non risulti attiva al momento della presentazione della relativa istanza, nonché alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021. pagina 3 di 7 3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata con provvedimento del 12 giugno 2024 all'udienza del 21 gennaio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Preliminarmente, in ordine all'eccepita carenza di carenza di giurisdizione del tribunale adito, sollevata dalla parte resistente, si richiama il contenuto dell'ordinanza in data 12 giugno 2024, nella quale, premesso che la questione di cui si dibatte attiene all'accertamento di un diritto soggettivo, è stato richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Sezioni unite n. 34851 del 13.12.2023) che ha già avuto modo di qualificare il contributo a Fondo perduto legato alla emergenza Covid, affermando che
“In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal
d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall CP_1
(c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma,
[...]
coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria”.
Deve pertanto farsi riferimento a tutto quanto già espresso nella motivazione dell'ordinanza sopra richiamata e, aderendo alla qualificazione del contributo nei termini sopra descritti, in considerazione della domanda svolta, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario può ritenersi infondata.
5. Nel merito, la domanda di parte ricorrente non è fondata e va quindi rigettata per le ragioni che seguono.
Il contributo perequativo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni Bis” (art. 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021)
pagina 4 di 7 rappresenta un'agevolazione economica destinata alle imprese e ai titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del risultato economico d'esercizio nel 2020 rispetto al
2019, a causa della pandemia da Covid-19.
L'art. 1, comma 17, del D.L. n. 73/2021 stabilisce i requisiti per accedere al contributo perequativo a fondo perduto. Inoltre, l'art. 1, comma 24, prevede che le relative modalità di attuazione siano disciplinate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
A tal proposito, si osserva che il diritto ad ottenere tale contributo spetta ai soggetti richiedenti dotati di partita IVA attiva sia alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) sia al momento della presentazione dell'istanza.
L ha infatti precisato, con circolare n. 22/E del 15 luglio 2021 Controparte_1
adottata per fornire chiarimenti ai fini della fruizione del contributo previsto dal Decreto
Sostegni Bis D.L. 73/2021, che la cessazione dell'attività professionale prima della data di presentazione della domanda comporta l'inammissibilità alla misura.
Tale requisito soggettivo per l'accesso, invero, era già stato esplicitato con circolare del
13 giugno 2020 in relazione al contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto
Rilancio” di cui all'art. 25 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che escludeva i contribuenti la cui attività risultava cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 dell'art. 25 del Decreto Rilancio, ed è poi stato confermato anche con riferimento al D.L.
73/2021 con provvedimento AdE del 4 settembre 2021, n. 227357, nonché con Decreto
Ministeriale 12 novembre 2021, che ha definito i criteri per il calcolo del contributo e ha ribadito i requisiti soggettivi per l'accesso, tra cui la continuità dell'attività.
Tra le principali motivazioni a sostegno della suddetta preclusione, va anzitutto richiamata la finalità del contributo perequativo in esame, destinato a sostenere la continuità dell'attività economica delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi Covid-19. In considerazione di tale finalità, appare chiaro l'intento del legislatore di pagina 5 di 7 escludere dai beneficiari i soggetti che, avendo cessato l'attività, non necessitano di sostegno per la prosecuzione della stessa, evitando, quindi, che la misura venga sfruttata per ottenere fondi senza che vi sia un'attività operativa a cui destinarli.
Il contributo perequativo si basa, peraltro, su una comparazione tra il risultato economico 2019-2020, che presuppone la continuità dell'attività per essere calcolato correttamente.
In sintesi, dunque, la restrizione è stata introdotta per destinare le risorse a chi dispone ancora di un'attività operativa e per evitare erogazioni a soggetti che non potrebbero impiegare il contributo per la ripresa.
Nel caso di specie, è pacifico che il richiedente ha presentato istanza per il riconoscimento del contributo perequativo di cui all'art. 1, commi 16-27, D.L. 73/2021 solo una volta cessata la propria attività professionale (con chiusura della partita IVA avvenuta in data 1° novembre 2021, come risulta dal doc. 3 di parte ricorrente), ovverosia in data 21 dicembre 2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda proposta da volta Parte_1
al riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni Bis, stante l'esclusione dal contributo dei soggetti per i quali la partita IVA è cessata anteriormente alla data di presentazione della richiesta oltreché a quella di entrata in vigore della normativa di riferimento.
6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, anche in virtù del rito semplificato, priva di istruttoria e di questioni di particolare rilevanza, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta la domanda svolta da Parte_1
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale
II di Milano le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre 15 %, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 4 aprile 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO BIANUCCI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Alberto da Giussano 26
ATTORE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO presso i cui uffici, in Via
Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA- RESITENTE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, istanza, riconvenzione ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
• ACCERTARE E RICONOSCERE il diritto del sig. a vedersi Parte_1 accolta l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, Decreto Sostegni Bis, Contributo Perequativo, ai sensi dell'art.1, commi 16-27, D.l. n. 73/2021, e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto a percepire il contributo di cui all'art.1, commi 16-27, D.l. n. 73/2021, per la misura complessiva di € 12.344,00 (dodicimilatrecentoquarantaquattro) o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo, e conseguentemente
• CONDANNARE l'Agenzia delle Entrate, come sopra identificata, a disporre il pagamento in favore del sig. della somma di € 12.344,00 Parte_1
(dodicimilatrecentoquarantaquattro) o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. IN OGNI CASO:
• Con vittoria di spese e compensi professionali, relativi e successive occorrende”
RESISTENTE:
“In via preliminare
- rilevare il difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Milano;
- dichiarare inammissibile l'azione e comunque il difetto di legittimazione attiva del Sig.
Parte_1
In via principale
- Rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.”
pagina 2 di 7 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 28 dicembre 2023,
[...]
titolare della ditta individuale “Autonoleggi di Pignatelli Fabrizio”, cessata in Parte_1
data 1° novembre 2021, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano al fine di vedersi riconoscere il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni Bis” di cui all'art. 1, commi 16-27, D.L. 73/2021, per la misura complessiva di € 12.344,00.
Il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 21 dicembre 2021, istanza per il riconoscimento del predetto contributo perequativo a fondo perduto e ha lamentato la mancata erogazione dello stesso nonché l'inerzia da parte dell'Amministrazione
Finanziaria ai sensi dell'art. 328 c.p., non avendo ricevuto risposta ai solleciti indirizzati all'Ufficio fino al reclamo del 15 aprile 2023, cui l'Amministrazione aveva dato riscontro spiegando di essere in attesa di chiarimenti da altra articolazione della
Direzione.
2. Si è costituita l eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice tributario, avendo il giudizio de quo ad oggetto la domanda volta a riconoscere l'istanza di autotutela tributaria in relazione al diniego-silenzio inizialmente posto dall'Amministrazione Finanziaria.
La parte resistente ha poi rilevato l'inammissibilità dell'azione, alla luce della inconfigurabilità di un potere cognitorio del giudice teso ad annullare o revocare l'efficacia del provvedimento amministrativo di natura essenzialmente tributaria.
L'Amministrazione ha infine asserito l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo che il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi
16-27, D.L. 73/2021 non spetta, in ogni caso, agli operatori economici la cui partita IVA non risulti attiva al momento della presentazione della relativa istanza, nonché alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021. pagina 3 di 7 3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata con provvedimento del 12 giugno 2024 all'udienza del 21 gennaio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Preliminarmente, in ordine all'eccepita carenza di carenza di giurisdizione del tribunale adito, sollevata dalla parte resistente, si richiama il contenuto dell'ordinanza in data 12 giugno 2024, nella quale, premesso che la questione di cui si dibatte attiene all'accertamento di un diritto soggettivo, è stato richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Sezioni unite n. 34851 del 13.12.2023) che ha già avuto modo di qualificare il contributo a Fondo perduto legato alla emergenza Covid, affermando che
“In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal
d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall CP_1
(c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma,
[...]
coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria”.
Deve pertanto farsi riferimento a tutto quanto già espresso nella motivazione dell'ordinanza sopra richiamata e, aderendo alla qualificazione del contributo nei termini sopra descritti, in considerazione della domanda svolta, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario può ritenersi infondata.
5. Nel merito, la domanda di parte ricorrente non è fondata e va quindi rigettata per le ragioni che seguono.
Il contributo perequativo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni Bis” (art. 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021)
pagina 4 di 7 rappresenta un'agevolazione economica destinata alle imprese e ai titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del risultato economico d'esercizio nel 2020 rispetto al
2019, a causa della pandemia da Covid-19.
L'art. 1, comma 17, del D.L. n. 73/2021 stabilisce i requisiti per accedere al contributo perequativo a fondo perduto. Inoltre, l'art. 1, comma 24, prevede che le relative modalità di attuazione siano disciplinate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
A tal proposito, si osserva che il diritto ad ottenere tale contributo spetta ai soggetti richiedenti dotati di partita IVA attiva sia alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) sia al momento della presentazione dell'istanza.
L ha infatti precisato, con circolare n. 22/E del 15 luglio 2021 Controparte_1
adottata per fornire chiarimenti ai fini della fruizione del contributo previsto dal Decreto
Sostegni Bis D.L. 73/2021, che la cessazione dell'attività professionale prima della data di presentazione della domanda comporta l'inammissibilità alla misura.
Tale requisito soggettivo per l'accesso, invero, era già stato esplicitato con circolare del
13 giugno 2020 in relazione al contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto
Rilancio” di cui all'art. 25 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che escludeva i contribuenti la cui attività risultava cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 dell'art. 25 del Decreto Rilancio, ed è poi stato confermato anche con riferimento al D.L.
73/2021 con provvedimento AdE del 4 settembre 2021, n. 227357, nonché con Decreto
Ministeriale 12 novembre 2021, che ha definito i criteri per il calcolo del contributo e ha ribadito i requisiti soggettivi per l'accesso, tra cui la continuità dell'attività.
Tra le principali motivazioni a sostegno della suddetta preclusione, va anzitutto richiamata la finalità del contributo perequativo in esame, destinato a sostenere la continuità dell'attività economica delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi Covid-19. In considerazione di tale finalità, appare chiaro l'intento del legislatore di pagina 5 di 7 escludere dai beneficiari i soggetti che, avendo cessato l'attività, non necessitano di sostegno per la prosecuzione della stessa, evitando, quindi, che la misura venga sfruttata per ottenere fondi senza che vi sia un'attività operativa a cui destinarli.
Il contributo perequativo si basa, peraltro, su una comparazione tra il risultato economico 2019-2020, che presuppone la continuità dell'attività per essere calcolato correttamente.
In sintesi, dunque, la restrizione è stata introdotta per destinare le risorse a chi dispone ancora di un'attività operativa e per evitare erogazioni a soggetti che non potrebbero impiegare il contributo per la ripresa.
Nel caso di specie, è pacifico che il richiedente ha presentato istanza per il riconoscimento del contributo perequativo di cui all'art. 1, commi 16-27, D.L. 73/2021 solo una volta cessata la propria attività professionale (con chiusura della partita IVA avvenuta in data 1° novembre 2021, come risulta dal doc. 3 di parte ricorrente), ovverosia in data 21 dicembre 2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda proposta da volta Parte_1
al riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni Bis, stante l'esclusione dal contributo dei soggetti per i quali la partita IVA è cessata anteriormente alla data di presentazione della richiesta oltreché a quella di entrata in vigore della normativa di riferimento.
6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, anche in virtù del rito semplificato, priva di istruttoria e di questioni di particolare rilevanza, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta la domanda svolta da Parte_1
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale
II di Milano le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre 15 %, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 4 aprile 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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