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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14948 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 49542/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Fondi (LT), via Arnale rosso n. 45/a, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Pannone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede all'Ill.mo Giudice: nel merito accertare e dichiarare la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso per
protezione speciale ex art. 19 TUI, in favore di nato in [...]
Bangladesh il 01.01.1987 codice cui: 05j4fva, disponendo che il Questore
territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione
speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per
pagina 1 lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 1.2 e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati
rispettivamente dagli art. 1 lett. E) e b) e 2 lett e) del d.l.130/2020';
Per parte resistente:
'…piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso […] con vittoria di spese,
competenze e onorar';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…il provvedimento n. Cat. A 11 -2023/imm./nr 95/2023 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale richiesta [dal medesimo]'.
Premette il ricorrente che '…in data 08.08.2022 […] presentava presso la
Questura di , la richiesta di riconoscimento/rilascio di un permesso di CP_2
soggiorno per protezione speciale […]; [che] ha lasciato il suo paese nel
mese di gennaio dell'anno 2017 e nel mese di giugno dello stesso anno è
entrato in Italia, dove ha formalizzato la richiesta di protezione
internazionale; [che] a fondamento della richiesta di protezione
internazionale vi era, oltre agli altri motivi meglio descritti nel verbale
d'audizione, la notaria povertà del ; [che] in via amministrativa, Per_1
la richiesta di protezione non trovava un compiuto riconoscimento, tanto è
vero che in data 30.03.2018 la Commissione territoriale di Ancora rifiutava
l'invocata protezione internazionale;
[che] il provvedimento di rifiuto veniva
impugnato innanzi al Tribunale di Ancona, il quale con decisione collegiale,
resa nel giudizio n. 5001/2018, confermava la decisione della
commissione, rigettando il ricorso proposto [dal medesimo]; [che]
pagina 2 nonostante quanto sopra, [egli], preso dallo sconforto della decisione
negativa ma allo stesso tempo mosso dalla necessità di reperire la
massima disponibilità economica prima di subire un'ipotetica espulsione,
decideva di trattenersi sul territorio e di continuare a lavorare seppur a
nero; [che] a distanza di un anno, per il [medesimo], si apriva una nuova
speranza; [che] con il d.l. 34/2020 [egli], infatti, si vedeva avanzare dal suo
datore di lavoro la richiesta di sanatoria […] un'opportunità imperdibile per
entrambi [in quanto egli], con l'occasione si vedeva riconoscere il tanto
ambito permesso di soggiorno [mentre] il datore di lavo, invece il sig.
, si vedeva presentare la possibilità di regolarizzare un Controparte_3
domestico a lui fidelizzato (si veda estratto conto inps); [che] le aspettative
tuttavia vennero deluse dall'incapienza economica del datore di lavoro, il
cui reddito non era sufficiente per la definizione della pratica di sanatoria
[…]; [che] attualmente, [egli] lavora presso un azienda agricola del sud
pontino'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la
, e prima ancora la Commissione Territoriale, non hanno tenuto in CP_2
debita considerazione il percorso di integrazione intrapreso sul territorio italiano, mentre manca dal Paese di origine ormai da molti anni. Chiede,
dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la di Controparte_1 CP_2 CP_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di , in quanto mera Controparte_1 CP_2
pagina 3 articolazione interna del , non presenta una soggettività CP_1
autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
pagina 4 Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286
trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n.
50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2017, dopo un inziale periodo di difficoltà, risulta essersi integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo. Emerge, invero, dalla documentazione pagina 5 depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare con continuità a far data dal gennaio del 2024, con la qualifica di bracciante agricolo, mediante più contratti di lavoro a tempo determinato, in successione fra loro (cfr.
UniLav, contratto, C.U.D. 2025 e buste paga, documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
pagina 6 - dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
il Presidente il Giudice estensore dott.ssa Antonella Di Tullio dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 49542/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Fondi (LT), via Arnale rosso n. 45/a, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Pannone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede all'Ill.mo Giudice: nel merito accertare e dichiarare la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso per
protezione speciale ex art. 19 TUI, in favore di nato in [...]
Bangladesh il 01.01.1987 codice cui: 05j4fva, disponendo che il Questore
territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione
speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per
pagina 1 lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 1.2 e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati
rispettivamente dagli art. 1 lett. E) e b) e 2 lett e) del d.l.130/2020';
Per parte resistente:
'…piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso […] con vittoria di spese,
competenze e onorar';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…il provvedimento n. Cat. A 11 -2023/imm./nr 95/2023 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale richiesta [dal medesimo]'.
Premette il ricorrente che '…in data 08.08.2022 […] presentava presso la
Questura di , la richiesta di riconoscimento/rilascio di un permesso di CP_2
soggiorno per protezione speciale […]; [che] ha lasciato il suo paese nel
mese di gennaio dell'anno 2017 e nel mese di giugno dello stesso anno è
entrato in Italia, dove ha formalizzato la richiesta di protezione
internazionale; [che] a fondamento della richiesta di protezione
internazionale vi era, oltre agli altri motivi meglio descritti nel verbale
d'audizione, la notaria povertà del ; [che] in via amministrativa, Per_1
la richiesta di protezione non trovava un compiuto riconoscimento, tanto è
vero che in data 30.03.2018 la Commissione territoriale di Ancora rifiutava
l'invocata protezione internazionale;
[che] il provvedimento di rifiuto veniva
impugnato innanzi al Tribunale di Ancona, il quale con decisione collegiale,
resa nel giudizio n. 5001/2018, confermava la decisione della
commissione, rigettando il ricorso proposto [dal medesimo]; [che]
pagina 2 nonostante quanto sopra, [egli], preso dallo sconforto della decisione
negativa ma allo stesso tempo mosso dalla necessità di reperire la
massima disponibilità economica prima di subire un'ipotetica espulsione,
decideva di trattenersi sul territorio e di continuare a lavorare seppur a
nero; [che] a distanza di un anno, per il [medesimo], si apriva una nuova
speranza; [che] con il d.l. 34/2020 [egli], infatti, si vedeva avanzare dal suo
datore di lavoro la richiesta di sanatoria […] un'opportunità imperdibile per
entrambi [in quanto egli], con l'occasione si vedeva riconoscere il tanto
ambito permesso di soggiorno [mentre] il datore di lavo, invece il sig.
, si vedeva presentare la possibilità di regolarizzare un Controparte_3
domestico a lui fidelizzato (si veda estratto conto inps); [che] le aspettative
tuttavia vennero deluse dall'incapienza economica del datore di lavoro, il
cui reddito non era sufficiente per la definizione della pratica di sanatoria
[…]; [che] attualmente, [egli] lavora presso un azienda agricola del sud
pontino'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la
, e prima ancora la Commissione Territoriale, non hanno tenuto in CP_2
debita considerazione il percorso di integrazione intrapreso sul territorio italiano, mentre manca dal Paese di origine ormai da molti anni. Chiede,
dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la di Controparte_1 CP_2 CP_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di , in quanto mera Controparte_1 CP_2
pagina 3 articolazione interna del , non presenta una soggettività CP_1
autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
pagina 4 Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286
trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n.
50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2017, dopo un inziale periodo di difficoltà, risulta essersi integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo. Emerge, invero, dalla documentazione pagina 5 depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare con continuità a far data dal gennaio del 2024, con la qualifica di bracciante agricolo, mediante più contratti di lavoro a tempo determinato, in successione fra loro (cfr.
UniLav, contratto, C.U.D. 2025 e buste paga, documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
pagina 6 - dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
il Presidente il Giudice estensore dott.ssa Antonella Di Tullio dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7