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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 581 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Amico ed Emilio Parte_1 studio in San Cataldo viale della Rinascita n.6/F è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Viviana Carlisi e dall'Avv.to Delia Cernigliaro CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato All'udienza di discussione del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1278/2021, emessa in data 23.11.2021, il Tribunale G.L. di Agrigento rigettò il ricorso proposto dalla odierna società appellante avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.2017020549/DDL del 26.4.2018 con il quale gli avevano contestato omissioni contributive per violazione dell'art.1 Controparte_2 l'art. 29 D.L. n.244/05, indebiti conguagli per nonché il CP_3 superamento del numero dei dipendenti occupati a tempo parziale e, conseguentemente, intimato il pagamento della somma complessiva di euro 262.820,77. Il Giudice di primo grado, in particolare, disattese l'eccezione di tardiva notifica del verbale impugnato in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti;
rilevò al riguardo che gli stessi si erano conclusi il 26 aprile 2018 e che, pertanto, la notifica avvenuta in data 29.5.2018 doveva ritenersi tempestiva. Nel merito, osservò che per i conguagli sugli assegni nucleo familiare indebiti, di cui alla contestazione n.3 del verbale ispettivo, era cessata la materia del contendere avendo l' in autotutela, riconosciuto i predetti benefici. CP_1 Q a violazione dell'art.1 della legge n.389/89 rilevò che parte opponente non aveva prodotto conteggi o principi di prova da cui poter desumere l'erroneità dei calcoli effettuati dall' . CP_4
Con riferimento alla violazione dell'art.29 del d.l. n.244/95, in tema di contribuzione virtuale, evidenziò che lo stesso CTP aveva affermato che taluni periodi non erano stati correttamente calcolati;
in ordine alla violazione dell'art.78 C.C.N.L. 2010, osservò che le deduzioni dell'opponente erano generiche, stante la mancata indicazione e prova circa la percentuale di lavoratori impiegati a tempo pieno ed a tempo parziale.
Pag.1 Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 20.5.2022 chiedendone la riforma sulla scorta di tre articolati motivi. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
D 'acquisizione del C.C.N.L. Edilizia industria e dei Contratti Integrativi Provinciali per delle Imprese Edili Industria per le province di CP_5 CP_6
Agrigento e R rdinanza del 23.5.20 spletata c.t.u. contabile (cfr. ordinanza del 12.9.2024 e relazione depositata il 12.2.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tempestiva la notifica del verbale di accertamento. Ritiene al contrario, che l' non ha rispettato il termine di 90 giorni per la CP_1 contestazione previsto dall'art.14 della legge n.689/1981 e che non vi è stato, ad opera del Tribunale, alcun apprezzamento circa la congruità e la ragionevolezza dei tempi dell'accertamento, essendosi affidato, il primo Giudice, esclusivamente a quanto riferito dagli stessi ispettori dell' Rileva che tramite il verbale interlocutorio del 5.12.2017 CP_1 gli Ispettori avevano concesso termine fino a sette giorni per la consegna della documentazione richiesta e che dopo tale data non era seguito alcun atto formale di per sé idoneo ad interrompere i termini di decadenza previsti dall'art.14 della legge n.689/81. Che, pertanto, gli ispettori avevano impiegato quasi sei mesi per valutare la documentazione acquisita, ossia un lasso di tempo estremamente dilatato e non ragionevole. Col terzo motivo deduce ancora la nullità del verbale di accertamento impugnato sostenendo che la genericità e l'approssimazione con cui tale atto era stato redatto aveva determinato una lesione del diritto di difesa. Ribadisce di essersi trovata di fronte ad un verbale che, a fronte di una molteplicità di contestazioni, si era limitato ad individuare un unico importo per inadempienze e sanzioni pari ad euro 262.820,77 senza, tuttavia, operare al suo interno alcuna distinzione analitica per singole voci e senza specificare quanto queste incidessero sul totale complessivo. Ritiene, in definitiva, che il verbale impugnato deve essere ritenuto “illegittimo … per carenza dei requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo …”. Entrambi i motivi, che tendono ad ottenere una declaratoria di nullità e/o illegittimità del verbale di accertamento, devono essere disattesi. I giudizi del tipo di quello che qui occupa, infatti, non costituiscono rimedi impugnatori volti alla demolizione dell'atto amministrativo essendo, al contrario, compito dell'A.G. adita, quale giudice del rapporto, di accertare nel merito la controversia e, in particolare, l'esistenza e la consistenza del credito previdenziale preteso dall' CP_1
Il verbale di accertamento, dunque, costituisce semplicemente una f rova come tale apprezzabile in sede giurisdizionale, al pari di tutti gli altri elementi probatori offerti dalle parti. In siffatto contesto, priva di pregio deve reputarsi l'eccezione di nullità del verbale di accertamento per ritenuta tardività della notifica dello stesso in quanto avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della legge n.689/81. Assorbente di ogni altra considerazione, sul punto, è il fatto che al caso di specie, in cui oggetto del contendere è soltanto la pretesa contributiva da parte dell' non CP_1 trova applicazione la legge n.689/81 che riguarda esclusivamente ioni amministrative. Tale conclusione trova sicuro conforto nella più autorevole giurisprudenza di legittimità che ha ribadito "dando continuità ad un ormai consolidato orientamento …. che, nel
Pag.2 procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. n.183/2022 – anche Cass. n.4225/2018, Cass. n.3269/2009). Si è, dunque, chiarito che “in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Dal che consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione (Cass.26/10/2010, n. 1584, Rv. 611956-01)" (Cass. n.183/2022). Ancora, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “anche ove la censura fosse fondata per la violazione del procedimento di cui alla legge 689-81- essa varrebbe ad inficiare solo la parte dell'ordinanza ingiunzione concernente la sanzione amministrativa, non già quella relativa alle somme richieste per contributi omessi, poiché alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il pagamento dei contributi, non è applicabile il procedimento di cui alla legge citata, che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. tra le tante Cass. 10 luglio 2000 n. 8840)” (Cass. n.18347/2003). Talchè, alcuna conseguenza, nel senso auspicato dall'appellante, può attribuirsi al fatto che la notifica del verbale non sia intervenuta nel termine di 90 giorni previsti dall'art.14 della legge n.689/81. In ogni caso, per come correttamente osservato nella sentenza impugnata, dalla piana lettura del verbale di accertamento emerge che gli ispettori verbalizzanti hanno dato atto di aver concluso in data 28.4.2018 “gli accertamenti iniziati il 20/11/2017” (quindi circa 5 mesi prima). Nel corpo del medesimo verbale è stato pure dato atto:
- che “nel corso degli accertamenti” erano stati “redatti numero due verbali interlocutori notificati a mani del consulente delegato …. il 4 dicembre 2017 e, a mani del legale rappresentante …. il 13 dicembre 2017 con i quali sono state più volte formalizzate diverse richieste di esibizione della documentazione di cui al verbale di primo accesso ….”;
- che “la società inoltre, non ha prodotto parte della documentazione Parte_1 richiesta in materia di lavoro (non ha presentato Anf dip., contratti di lavoro …), contabile e fiscale”;
- che inoltre la società aveva “ricevuto reiterate richieste di produrre” una imponente mole di documenti (cfr. verbale pag. 3 dalla lettera A alla lettera K), soltanto in parte assolta;
- che, pertanto, l'accertamento ispettivo era stato concluso “sulla scorta di quanto si è Pa potuto accertare allo stato degli atti prodotti. Difatti la società ha disatteso le diverse richieste dei verbalizzanti. In particolare è da rilevare che il Lul per il periodo novembre -giugno 2014 è incompleto;
non sono presenti i contratti di lavoro stipulati e la documentazione fiscale …”. Pertanto, risulta evidente come gli ispettori verbalizzanti abbiano dovuto effettuare, a fronte della deficitaria collaborazione della società, una complessa attività di ricostruzione di quanto accaduto nel lungo periodo oggetto di accertamento (dal 2013 al
Pag.3 2016) e, in siffatto contesto, la conclusione degli accertamenti, avvenuta il 28.4.2018 (ossia circa 5 mesi dopo l'inizio dell'attività ispettiva), appare tutt'altro che irragionevole. E' noto, infatti, che la notifica degli estremi della violazione “non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione …” (Cass. n.27702/2019). Va da sé, dunque, che la notifica del verbale, avvenuta il 29.5.2018 (ossia trenta giorni dopo alla conclusione degli accertamenti), si appalesa, comunque, tempestiva.
3) Col secondo motivo, parte appellante lamenta l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove non ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di c.t.u. formulata con l'atto introduttivo del giudizio e reiterata in corso di causa. Rileva, al riguardo, di aver prodotto una Consulenza Tecnica di Parte di ben 41 pagine in cui erano stati resi noti i criteri di calcolo adottati per l'elaborazione dei prospetti paga. Evidenzia che, attraverso la richiesta di CTU, non intendeva sottrarsi strumentalmente alle conseguenze derivanti da eventuali violazioni di legge essendosi, al contrario, dichiarata pronta a pagare il dovuto, purchè tale importo fosse il frutto di una verifica tecnica promanante dal c.t.u.. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Rileva la Corte che nella fattispecie, tenuto conto di quanto devoluto col motivo spiegato, viene in rilievo esclusivamente la lamentata impossibilità della società appellante di valutare in che misura ogni singola inadempienza incidesse sul totale intimato col verbale opposto (cui, poi, ha fatto seguito l'avviso di addebito n.59120190000180268000 del 9.5.2019 versato in atti). In particolare, la si duole della mancata ammissione, in primo Parte_1 grado, di una c.t.u. co specifiche deduzioni operate dal proprio consulente di parte. La censura è condivisibile in quanto se è vero che “la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce "un potere discrezionale del giudice” è altrettanto vero che
“lo stesso … è comunque tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare” (Cass. n.9802/2024). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ricorrevano certamente i presupposti per dar corso ad un accertamento tecnico contabile avuto riguardo alla molteplicità e complessità delle contestazioni contenute nel verbale ispettivo rispetto alle quali la aveva contrapposto una propria, articolata, Parte_1 consulenza tecnica di parte. Si è così proceduto, in questa sede, ad acquisire, anzitutto, i C.C.N.L. Edilizia industria e dei Contratti Integrativi Provinciali per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini Industria per le province di Agrigento e Ragusa (cfr. ordinanza del 23.5.2024) e, successivamente (proprio sulla scorta di quanto risultante da tali documenti), ad espletare c.t.u. contabile (cfr. ordinanza del 12.9.2024 e relazione depositata il 12.2.2025), Al c.t.u., dott. è stato demandato il compito di determinare, sulla scorta Per_1 della imponente mole umenti prodotti e tenuto conto delle fonti pattizie applicabili
Pag.4 al rapporto pure richiamate nel verbale ispettivo, le somme eventualmente dovute dalla nel periodo oggetto di causa (cfr. ordinanza 12.9.2024). Parte_1
. con la relazione depositata il 12.2.2025 (cfr. doc. in Persona_2 atti), è giunto alla conclusione che parte appellante, in relazione alle contestazioni di cui al verbale ispettivo n.1, n.2, n.4 e n.5 (esclusa quella di cui al n.3 non essendovi sulla stessa più materia del contendere e quella sub 5 che esula dall'oggetto del presente giudizio), è tenuta (per il periodo gennaio 2013/dicembre 2016) al pagamento della complessiva somma di euro 129.405,63 (di cui euro 76.770,05 per contributi ed euro 52.635,58 per sanzioni e interessi). Trattasi di somma certamente inferiore a quella consacrata nel verbale di accertamento ispettivo impugnato ed intimata con il successivo avviso di addebito 59120190000180268000 del 9.5.2019 versato in atti. In particolare, dalla relazione del dott. (che ha esaminato i “cedolini paga Per_1 disponibili in atti, per ognuno dei lavoratori occupati nel periodo gennaio 2013/dicembre 2016 e ricompresi nel verbale ispettivo le giornate e le ore di lavoro prestate;
le ore giornaliere registrate CP_1 in misura inferiore alle 8 ore e il numero di giornate indicate per assenze non retribuite che hanno generato imponibili retributivi non assoggettati a contribuzione obbligatoria” e “nei casi per i quali non sono risultati disponibili alla consultazione, in quanto non presenti agli atti di causa, i cedolini paga dei lavoratori si è, invece, fatto riferimento alle giornate e agli imponibili retributivi omessi indicati dall' nel “prospetto di regolarizzazione contributiva””; “Il calcolo dell'imponibile contributivo CP_1 ome nuto dal raffronto degli imponibili retributivi spettanti con quelli effettivamente denunciati dalla Società è stato effettuato, per ognuno dei lavoratori interessati, con riferimento al livello retributivo contrattuale attribuito dalla Società appellante sulla base delle tabelle retributive …” – cfr. relazione in atti), è agevole desumere la sostanziale fondatezza delle contestazioni operate in sede ispettiva, avendo la società appellante: violato l'art.1 della legge n.389/89 (contestazione n.1) denunciando retribuzioni e contributi su imponibili retributivi inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo e dai contratti integrativi provinciali di Agrigento e Ragusa vigenti nel periodo considerato;
violato l'art.29 del D.L. n.244/1995 (contestazione n.2) in materia di contribuzione virtuale avendo registrato nel LUL ore di assenze non giustificate ovvero ore di sospensione dal lavoro per le quali non ha denunciato né retribuzione né contribuzione;
inoltre ha registrato in busta paga, per i lavoratori nominativamente indicati, periodi di cassa integrazione ordinaria non autorizzata. Per contestazione n.1 vale quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione secondo cui “La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cass. n.19759/2024 – anche Cass.n.16416/2023). Per la contestazione n.2 deve qui richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro
Pag.5 e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (Cassazione civile sez. VI, 27/03/2019 n.8610). Nello stesso senso si è affermato che “dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro;
va, infatti, esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Ciò vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa per insussistenza di commesse, essendo tali eventi ricompresi nell'ambito del rischio imprenditoriale che grava sul datore di lavoro in via esclusiva, senza che ciò possa riflettersi sull'obbligo contributivo” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 6.10.2020 n.21479). Quanto alla violazione della normativa in materia di lavoro a tempo parziale in edilizia (contestazione n.4), risulta dimostrato, sulla scorta di quanto accertato dagli Per_ ispettori verbalizzanti, che i lavoratori , e vennero assunti con contratto Pt_2 Per_4
a tempo parziale (nel periodo 2013/2014) in contrasto con quanto previsto dall'art.78 del C.C.N.L. di categoria ossia in misura superiore alle percentuali previste dalla norma pattizia (3% o 30%) rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo pieno e indeterminato (non avendo, al contrario, parte appellante specificamente dedotto né tampoco provato, come era suo onere, alcunchè in questa sede). Infine, il nominato c.t.u. ha correttamente proceduto al ricalcolo (mediante recupero) delle agevolazioni contributive (contestazione n.5) fruite dalla Parte_1 in relazione alle irregolarità effettivamente accertate.
[...]
A tal ultimo proposito è appena il caso di osservare che la società appellante è certamente decaduta dalla possibilità di fruirne ove solo si consideri che le agevolazioni in esame sono correlate al puntuale rispetto (da escludersi nella vicenda che occupa) della contrattazione collettiva di settore da parte del datore di lavoro. Le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., in ossequio ai criteri direttivi di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico, si appalesano esaurienti e convincenti e come tali devono condividersi. D'altro canto, si aggiunge, il dott. nella relazione definitiva depositata il Per_1
12.2.2025, ha puntualmente esaminato e ha (pure) parzialmente recepito le osservazioni presentate dal CTP della società appellante, riducendo ulteriormente e in maniera consistente (rispetto alla bozza di relazione inviata alle parti) l'importo dei contributi omessi e degli accessori (sanzioni civili ed interessi di mora), rispettivamente, ad euro 76.770,05 e ad euro 52.635,58 (cfr. relazione in atti). Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore dell' - pe causa e per i titoli sopra indicati di cui al CP_1
Pag.6 verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e al successivo avviso di addebito – della complessiva somma di €129.405,63.
4) L'esito complessivo del giudizio rende conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado in ragione di 2/3 dovendosi porre la restante quota a carico dell'appellante, per come liquidata in parte dispositiva in favore dell' CP_1 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1278/2021 resa in data 23.11.2021 dal Tribunale GL di Agrigento, condanna la a pagare all' la somma complessiva di €129.405,63 per i titoli Parte_1 CP_1
- meglio specificati in parte motiva - di cui al verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e al successivo avviso di addebito. Compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3 e per l'effetto condanna la al pagamento della restante quota in Parte_1 favore dell' che liquida, per il primo grado, in complessivi €1.333,00 e, per il CP_1 secondo gr mplessivi €2.350,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge se dovuti. Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio liquidate come da separato decreto. Palermo, 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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