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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. VG. 3730/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2025 da
1) , c.f , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24.01.1973, residente in [...], cittadinanza Italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Monica Ortenzi del Foro di Roma, con studio in Roma in Viale Parioli n. 87, ove ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
e
2) c.f , nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LL (MI) in via Guido Rossa n. 2, cittadinanza Italiana, rappresentato e difeso dall' Avv. Monica
Ortenzi del Foro di Roma, con studio in Roma in Viale Parioli n. 87, ove ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL (MI), il 20.05.2006, atto n. 292, parte I serie A.
In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli: , c.f , nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
c.f , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._4
, c.f nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi convengono che ciascuno provvederà al autonomamente al proprio sostentamento, non essendo previsto alcun mantenimento a carico di ciascuno dei due coniugi in favore dell'altro;
3) il figlio ormai maggiorenne nonostante abbia creato un proprio nucleo familiare, CP_1 viene economicamente aiutato dal padre;
4) i coniugi dichiarano che non sussiste nessuna casa coniugale;
5) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III comma c.p.c
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età della stessa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi i Sig.ri e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26.05.2006 a LL (MI). Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente rel.
Dott ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2025 da
1) , c.f , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24.01.1973, residente in [...], cittadinanza Italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Monica Ortenzi del Foro di Roma, con studio in Roma in Viale Parioli n. 87, ove ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
e
2) c.f , nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LL (MI) in via Guido Rossa n. 2, cittadinanza Italiana, rappresentato e difeso dall' Avv. Monica
Ortenzi del Foro di Roma, con studio in Roma in Viale Parioli n. 87, ove ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL (MI), il 20.05.2006, atto n. 292, parte I serie A.
In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli: , c.f , nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
c.f , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._4
, c.f nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi convengono che ciascuno provvederà al autonomamente al proprio sostentamento, non essendo previsto alcun mantenimento a carico di ciascuno dei due coniugi in favore dell'altro;
3) il figlio ormai maggiorenne nonostante abbia creato un proprio nucleo familiare, CP_1 viene economicamente aiutato dal padre;
4) i coniugi dichiarano che non sussiste nessuna casa coniugale;
5) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III comma c.p.c
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età della stessa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi i Sig.ri e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26.05.2006 a LL (MI). Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente rel.
Dott ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG