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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2388 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), quale titolare della ditta “INGROSSO Parte_1 C.F._1
ORTOFRUTTICOLI LC O”, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Ferraro;
- opponente -
contro
(c.f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Roberta Batelli;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 436/2021, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 4.8.2021 e notificato il 30.8.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella qualità in epigrafe specificata, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 436/2021, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 4.8.2021 e notificato il 30.8.2021, con il quale - su istanza della TÀ odierna opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 227.760,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti agricoli di cui alle fatture n. 1 del 30.7.2017, n. 2 del
10.8.2017 e n. 4 del 5.8.2018.
Nel merito ha dedotto che il credito posto alla base della predetta ingiunzione era inesistente in quanto la merce di cui alla fattura n. 1 non era stata consegnata dall'opposta, mentre i prodotti ortofrutticoli di cui alle fatture nn. 2 e 4 non erano stati oggetto di alcun contratto di compravendita tra le odierne parti in causa, così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
3.3.2022 si è costituita in giudizio la TÀ , la quale ha ribadito la Controparte_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e favore di spese e competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova per testi;
all'esito dell'udienza “cartolare” del 24.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, infondata risulta l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta, secondo cui l'odierno opponente avrebbe notificato l'atto di citazione de quo quando era ancora pendente il termine per l'iscrizione a ruolo di un precedente atto di citazione di identico tenore;
il primo atto di citazione non risulta essere stato iscritto a ruolo e, in ogni caso, anche se così fosse stato, tale circostanza avrebbe avuto, quale effetto, quello della riunione dei due giudizi, in quanto pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non trovando invece applicazione l'art. 39 c.p.c. che attiene alla diversa ipotesi della pendenza di due cause identiche presso uffici giudiziari diversi.
2. Sempre in via preliminare, del pari infondata risulta l'eccezione con cui parte opponente ha dedotto “l'inesistenza dell'atto di citazione e della notifica” poiché avvenuta in “violazione dell'art. 16 undecies commi 2 , 3 e 3 bis D.L. 18/1072012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221 atteso che in nessuna parte del documento informatico trasmesso risulta certificata la conformità degli atti e documenti agli originali. . . Nel caso di specie infatti è assolutamente mancante nella attestazione di conformità l'indicazione degli atti e documenti di cui si attesta la conformità e ciò determina l'inesistenza dell'atto stesso e della stessa notifica.”
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che l'inesistenza sussiste “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Nel caso in esame, la presunta violazione dei requisiti formali richiesti normativamente per la regolare attestazione di conformità del documento informatico non configura un'ipotesi di inesistenza della notifica.
In realtà, l'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221, nel testo ratione temporis vigente, nel disciplinare le modalità dell'attestazione di conformità, così dispone: “1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.
Nel caso in esame, l'attestazione di conformità risulta correttamente apposta su foglio separato congiunto al documento informatico da notificare, anche se tale documento non viene richiamato specificatamente (v. atto di citazione notificato a parte opponente allegato al proprio fascicolo di parte).
Per completezza, si rileva che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
L'odierna opponente ha comunque ottenuto piena ed utile conoscenza dell'atto - avverso il quale è stata proposta rituale e tempestiva opposizione - sicché la notifica ha, in ogni caso, raggiunto il proprio scopo legale.
3. Come noto, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
4. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali. Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
5. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
6. Va, altresì, richiamato il consolidato approdo giurisprudenziale secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”
(Cassazione n. 4773 del 10/03/2015).
7. Ciò posto e venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo Tribunale che l'opposizione proposta dall'odierno opponente sia solo in parte fondata e vada, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
7.1 Con riferimento alla pretesa creditoria portata dalla fattura n. 1 del 30.7.2017 di importo pari ad
€ 35.000,00, pacifica risulta l'esistenza tra le odierne parti in causa di un accordo negoziale che prevedeva la coltivazione di patate da parte della TÀ ” e la Controparte_1
successiva vendita del detto prodotto da parte dell'opposta in favore della ditta individuale di
[...]
. Pt_1
Le doglianze di parte opponente si incentrano sulla lamentata mancata consegna dei prodotti sopra indicati, poiché al momento della raccolta sarebbe stato rilevato che “le patate erano state colpite da un “virus parassitario” per cui circa l'80% del prodotto non era commerciabile e tenuto conto anche del prezzo di vendita sul mercato molto basso, la raccolta del prodotto diventava antieconomica per cui si decise di non provvedere affatto alla raccolta”.
Ebbene, a fronte delle specifiche contestazioni in parte qua mosse dall'opponente, costituiva evidentemente preciso onere della TÀ ” dare prova dell'avvenuta Controparte_1
esecuzione della propria prestazione di consegna della merce di cui viene richiesto il pagamento nella fattura suindicata.
Al riguardo, sulla scorta del compendio probatorio risultante dalla espletata istruttoria è emerso un insanabile contrasto - non altrimenti superabile dall'esame di altro materiale istruttorio - tra le deposizioni rese dai testi contrapposti.
Invero, il teste di parte opponente escusso all'udienza del 27.1.2023, sulla Testimone_1 circostanza n. 1 della memoria istruttoria di parte opponente (“Vero che la TÀ
[...]
nel 2017 decise di impiantare sui terreni avuti in conduzione dal Tribunale di Controparte_1
Castrovillari nella procedura di esecuzione immobiliare n 65/89 R.G., circa 15/20 ha di patate associandosi con il sig. poiché non aveva l'attrezzatura necessaria per questo Testimone_1 tipo di colture”) ha così dichiarato: “Confermo il capitolo 1.”; sulla circostanza n. 2 (“Vero che l'accordo tra la TÀ e il sig. prevedeva che la prima Controparte_1 Tes_1
metteva a disposizione il terreno, circa ha 15/20, mentre rimanevano ad esclusivo carico del il seme, la manodopera per la semina, concimazione e coltivazione delle patate, oltre alla Tes_1 fornitura dei macchinari necessari quali l'impianto semovente per l'irrigazione, la seminatrice per impiantare le patate, ecc.,”), ha dichiarato: “confermo il cap.
2. Preciso che la concimazione non era da me effettuata ma era posta in essere da e ”; ed ancora, Parte_1 Parte_2
ha confermato la circostanza n. 3 (“Vero che le patate impiantate sono state colpite da un “virus parassitario” per cui circa l'80% del prodotto non era commerciabile dunque la TÀ
[...]
[...] [...]
e il Sig. decisero di non procedere alla raccolta, lavorazione e Controparte_1 Tes_1
commercializzazione delle patate”).
Il teste di parte opponente , escusso all'udienza del 28.4.2023, sempre sulla Testimone_2
circostanza n. 3, ha dichiarato: “confermo il cap.
3. Sono rimaste interrate. ADR ne ho contezza poiché lavoravo sui terreni limitrofi.”, aggiungendo che “ADR avv. posso dire che le patate CP_2
non erano estratte dal terreno. Ne ho contezza poiché per come sopra detto lavoravo nel terreno limitrofo e nessuno le estraeva . . Io ne “cavavo” una cassetta ed erano marce e bucate.”; escusso sulla circostanza n. 10 (“DVC sempre nel mese di giugno 2017 ha visto i camion del medesimo
, e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde, CP_1 caricare e prelevare e portare via le patate di cui al capitolo che precede.”) ha risposto: “non corrisponde al vero il cap. 10”. Infine, sentito a prova contraria sulla circostanza n. 1 della memoria di parte opposta (“DVC Tra il mese di aprile e il mese di maggio 2017 eravate presente presso l'Azienda Le Caselle posta in Comune di Cassano alo Ionio dove si trovano i terreni coltivati dalla
.”) ha confermato il capitolo;
sentito sulla circostanza Controparte_1
n. 9 (“DVC nel mese di giugno 2017 ha visto, per circa 15 giorni o gli operai o altri Parte_1
incaricati sempre di raccogliere e portare via le patate raccolte nei terreni Parte_1 dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 3) che precede.”), ha così risposto: “con riferimento al cap. 9 posso dire che le patate sono rimaste nel terreno quindi non sono state raccolte. Ne ho raccolto una cassetta per me.”.
Il teste , escusso all'udienza del 3.7.2023 sulla circostanza n. 4 della memoria di Testimone_3 parte opponente (“Se è vero che la ha venduto al Controparte_1 [...]
per un importo pari ad €. 36.400,00 di cui alla fattura n° 01 del 30.07.2017.”) ha Parte_3 così dichiarato: “previa visione delle fatture non corrisponde al vero il cap.
4. La merce non è mai entrata nel magazzino. Ne ho contezza diretta poiché magazziniere all'epoca dei fatti”.
Ancora, il teste escusso sulle stesse circostanze nn. 1, 2 e 3 della memoria di Testimone_4
parte opponente ha così dichiarato: “confermo il cap.
1. ADR ne sono a conoscenza nel senso che collaboro con il dalla tenuta della contabilità all'espletamento dei lavori manuali nella CP_1
specie in magazzino. . . confermo il cap.
2. ADR ne ho contezza diretta poiché presente. . . confermo il cap.
3. Ne ho contezza diretta.”; ancora, sulla circostanza n. 4 della memoria di parte opponente, ha così risposto: “previa visione della fattura di riferimento posso dire che non corrisponde al vero il cap.
4. Il prodotto non era assolutamente consegnato.”; sulla circostanza n. 2
(“Vero che l'accordo tra la TÀ e il sig. prevedeva che la Controparte_1 Tes_1
prima metteva a disposizione il terreno, circa ha 15/20, mentre rimanevano ad esclusivo carico del il seme, la manodopera per la semina, concimazione e coltivazione delle patate, oltre alla Tes_1 fornitura dei macchinari necessari quali l'impianto semovente per l'irrigazione, la seminatrice per impiantare le patate, ecc.,”), ha così dichiarato: (“confermo il cap.
2. ADR ne ho contezza diretta poiché presente”); sulla circostanza n. 3 (“Vero che le patate impiantate sono state colpite da un
“virus parassitario” per cui circa l'80% del prodotto non era commerciabile dunque la TÀ
e il Sig. decisero di non procedere alla raccolta, lavorazione e Controparte_1 Tes_1 commercializzazione delle patate”), ha risposto: “confermo il cap.
3. Ne ho contezza diretta.”. Sulla circostanza n. 4 (“Se è vero che la ha venduto al Controparte_1 Parte_3
per un importo pari ad €. 36.400,00 di cui alla fattura n° 01 del 30.07.2017.”), ha
[...] dichiarato. “previa visione della fattura di riferimento posso dire che non corrisponde al vero il cap.
4. Il prodotto non era assolutamente consegnato.”.
Di contro, il teste di parte opposta escusso all'udienza del 27.1.2023, sulla Testimone_5 circostanza n. 1 di cui alla memoria istruttoria di parte opposta (“DVC Tra il mese di aprile e il mese di maggio 2017 eravate presente presso l'Azienda Le Caselle posta in Comune di Cassano alo
Ionio dove si trovano i terreni coltivati dalla .”), ha Controparte_1 così dichiarato: “confermo il cap. 1.”; ha confermato anche la circostanza n. 2 (“DVC in tale occasione di cui al capitolo 1) avete sentito che il Sig. diceva a Parte_1 Persona_1
che avrebbe acquistato le patate coltivate dalla Tenuta
[...] Controparte_1
nei terreni siti appunto in tale Azienza Le Caselle ed avete sentito altresì che gli stessi
[...]
e si sono accordati per tale vendita che riguardava circa 10 ettari per il prezzo di Per_1 CP_1
€35.000,00 concordando la raccolta ed il trasporto a carico dell'acquirente .”), Parte_1 precisando: “ero presente poiché sui luoghi di causa, con il consenso delle parti, coltivo un piccolo orto.”; ha poi, confermato le circostanze n. 9 (“ DVC nel mese di giugno 2017 ha visto, per circa 15 giorni o gli operai o altri incaricati sempre di raccogliere e portare Parte_1 Parte_1 via le patate raccolte nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 3) che precede.”) e n. 10 (“DVC sempre nel mese di giugno 2017 ha visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 CP_1
con cabina verde, caricare e prelevare e portare via le patate di cui al capitolo che precede.”).
Altro teste di parte opposta, escusso all'udienza del 27.1.2023, sulla circostanza n. 9 Testimone_6
(“DVC nel mese di giugno 2017 ha visto, per circa 15 giorni o gli operai o altri Parte_1
incaricati sempre di raccogliere e portare via le patate raccolte nei terreni Parte_1 dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 3) che precede.”), ha così dichiarato: “confermo il cap.
9. ADR era presente nell'orto di .”; e sulla Tes_5 circostanza n. 10 (“DVC sempre nel mese di giugno 2017 ha visto i camion del medesimo , e CP_1
precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde, caricare e prelevare e portare via le patate di cui al capitolo che precede.”) ha così risposto: “confermo il cap.
10. Posso dire che il camion era solo con cabina verde nella specie due di colore verde.”).
Ebbene, difettando ulteriori risultanze istruttorie idonee a dirimere tali contrasti, deve ritenersi che parte opposta non abbia offerto prova rigorosa della circostanza che le patate siano state effettivamente consegnate a , con il conseguente corollario che non è dovuta la Parte_1
pretesa creditoria portata dalla fattura n. 1 del 30.7.2017 di importo pari ad € 35.000,00.
7.3 Con riguardo, poi, alle fatture n. 2 del 10.8.2017 di € 124.800,00 e n. 4 del 5.8.2018 di €
66.560,00, aventi ad oggetto la vendita di prodotti ortofrutticoli (meloni, angurie, pomodori, ZA e peperoni), secondo la prospettazione operata da parte opponente, nell'anno 2017, previo accordo con il socio avrebbero deciso “di coltivarsi Persona_1 autonomamente un “appezzamento” di terreno ciascuno e in base a tale accordo individuavano e si assegnavano due quozienti di terreno dell'estensione di circa ha. 13/14,00 cadauno. Di talché il provvide ad impiantare Ha 8 di meloni gialletti e Ha 5 di ortaggi vari quali pomodori, CP_1
ZA e peperoni, assumendone personalmente tutti gli oneri, quali aratura del terreno, concimazione, acquisto delle piantine e messe a dimora delle stesse, retribuzione degli operai e quant'altro necessario per la produzione del campo. Allo stesso modo il sig. Persona_1
associatosi nel frattempo con il sig. impiantava sull'appezzamento
[...] Testimone_5 che si era assegnato “…meloni sentinel …. AN lunga Persona_2 Persona_3
e …zucca gialla” per una estensione di oltre 14,00 Ha.”. Pertanto, i prodotti ortofrutticoli de quibus
- a dire di parte opponente - sarebbero derivati dalla coltivazione della parte del terreno appartenente alla TÀ “tenuta AR e FA IO ed assegnata a , che li Parte_1
avrebbe quindi, raccolti e rivenduti per proprio conto, senza nulla dover versare all'altro socio.
Ebbene, anche in merito a quanto sostenuto da parte opponente, gli stessi testi hanno fornito versioni in palese contrasto tra di loro.
Il teste di parte opponente , escusso all'udienza del 28.4.2023, ha confermato le Testimone_2 circostanze nn. 11 (“Vero che il sig. in associazione con il Sig. Persona_1
impiantava sugli appezzamenti che si era assegnato “…meloni Testimone_5 gialletti…meloni cantalupo…anguria sentinel …. lunga e …zucca gialla” per una Parte_4 estensione di oltre 14,00/15,00 Ha assumendone i costi e proventi”;), 12 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2017 ha visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e CP_1
un camion tipo OM 50 con cabina verde , caricare e prelevare e portare via gli ortaggi ed i meloni di cui al capitolo che precede via via che maturavano”), 13 (“DVC a partire dal mese di luglio
2018 ha visto o gli operai o altri incaricati sempre di raccogliere e Parte_1 Parte_1
portare via, via via che giungevano a maturazione, le angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 7) che precede.”), 14 (“Vero che nell'anno 2017 ha lavorato, unitamente alla sua convivente, alle dipendenze dei Sig.ri e per la Testimone_5 Persona_1
preparazione del terreno e la piantumazione di ortaggi vari sul fondo da questi condotto sito in località Caselle agro di Cassano e che lo stesso provvedeva al pagamento delle giornate Tes_5
lavorative (come confermato dagli allegati fotografici che si rammostrano – V. allegato n. 3 memoria 183 c. VI n.2);”) e 15 (“Vero che accompagnava il sig. con il Testimone_5 camion di quest'ultimo, presso la GIASS, Industria Alimentari Surgelati, con sede in Mongrassano, per la vendita e consegna di prodotto ortofrutticolo raccolto nei terreni siti in c.da Caselle, condotti dal Sig. unitamente al Sig. ”), precisando: “con riferimento al cap. Tes_5 Persona_1
15 posso dire che l'accompagnavo a dove insiste la fabbrica della Giass”. Sentito, poi, a Tes_1 prova contraria sulla circostanza n. 10 della memoria di parte opposta (“DVC sempre nel mese di giugno 2017 ha visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e CP_1
un camion tipo OM 50 con cabina verde, caricare e prelevare e portare via le patate di cui al capitolo che precede.”), ha dichiarato che “non corrisponde al vero il cap. 10”; ha, infine, confermato le circostanze nn. 11 (“DVC a partire dal mese di luglio 2017 ha visto o Parte_1
gli operai o altri incaricati sempre di raccogliere e portare via, via via che Parte_1
giungevano a maturazione, le angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 5) che precede.”), 12 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2017 ha visto i camion del medesimo , e CP_1
precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde , caricare e prelevare e portare via gli ortaggi ed i meloni di cui al capitolo che precede via via che maturavano.”), 13 (“DVC a partire dal mese di luglio 2018 ha visto o gli operai o Parte_1
altri incaricati sempre di raccogliere e portare via, via via che giungevano a Parte_1
maturazione, le angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 7) che precede.”) e
14 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2018 avete visto i camion del medesimo , e CP_1
precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde, caricare e prelevare e portare via gli ortaggi e le angurie di cui al capitolo che precede via via che maturavano.”).
Il teste , escusso all'udienza del 3.7.2023 sulla circostanza n. 5 della memoria di Testimone_3 parte opponente (“Se è vero che la ha venduto al Controparte_1 CP_1
prodotti ortofrutticoli, quali meloni gialletti, angurie, pomodori da salsa, ZA e peperoni di cui alle fatture n° 02 del 10.08.2017 e n° 4 del 06.08.2018.”), ha risposto: “previa visione delle fatture non corrisponde al vero la circostanza 5. Detta merce non è mai entrata nel magazzino.”.
Il teste escusso sulla stessa circostanza n. 5 della memoria di parte opponente, ha Testimone_4
così dichiarato: “previa visione delle fatture di riferimento posso dire che non corrisponde al vero il cap.
5. I prodotti non erano assolutamente consegnati.”. Sulla circostanza n. 7 (“Vero che il CP_1
provvide ad impiantare Ha 8 di meloni gialletti e Ha 5 di ortaggi vari quali pomodori, ZA e peperoni, assumendone personalmente tutti gli oneri, quali aratura del terreno, concimazione, acquisto delle piantine e messe a dimora delle stesse, retribuzione degli operai e quant'altro necessario per la produzione del campo.”), ha dichiarato: “confermo il cap.
7. Ne ho cognizione diretta.”; per poi, confermare le circostanze n. 8 [“Vero che il sig. si recava presso la Parte_1
GIPE di al fine di specificare che lui avrebbe provveduto al pagamento dei Controparte_3
materiali necessari alla coltivazione del proprio appezzamento di terreno sito in c. da Caselle, coltivato autonomamente rispetto alla TÀ e che unico delegato al Controparte_1
ritiro del materiale per suo conto era il Sig. (Contabile della A.A. FA Testimone_4
NT)”], n. 9 (“Vero che il sig. si recava presso la di al Parte_1 Pt_5 Controparte_3
fine di specificare che non avrebbe risposto personalmente e/o quale socio della Soc. Tenuta
AR & FA degli acquisti effettuati da o dal suo socio Persona_1
per la coltivazione dei quozienti di terreno gestiti in autonomia da questi Testimone_5 ultimi;
”) e n. 10 (“Vero che il sig. provvedeva a pagare personalmente i materiali acquistati CP_1
dalla mediante bonifico bancario di Euro 2.666,42 del 05.03.2018 e relativi ai DDT Pt_5 sottoscritti dal sig. ”); infine, sulla circostanza n. 11 (“Vero che il sig. Testimone_4 [...]
in associazione con il Sig. impiantava sugli Persona_1 Testimone_5 appezzamenti che si era assegnato “…meloni gialletti…meloni cantalupo…anguria sentinel ….
AN lunga e …zucca gialla” per una estensione di oltre 14,00/15,00 Ha assumendone i costi e proventi”), ha così risposto: “confermo il cap. 11 con riferimento alla coltivazione dei prodotti impiantati ma nulla so dire sui costi ed i proventi di cui al capitolo.”.
Di contro, il teste di parte opposta escusso all'udienza del 27.1.2023, sulla Testimone_5
circostanza n. 4 di cui alla memoria istruttoria di parte opposta (“DVC in tale occasione di cui al capitolo 1) che precede avete sentito che il Sig. diceva a Parte_1 Persona_1
che avrebbe acquistato i meloni gialletti per una estensione di circa 18 ettari, angurie
[...]
per un estensione di circa 3 ettari, pomodori da salsa per un estensione di circa 5 ettari, ZA
e peperoni per una estensione di circa 6 ettari coltivati dalla Controparte_1
nei terreni siti appunto in tale Azienda Le Caselle ed avete sentito altresì che gli stessi
[...]
e si sono accordati per tale vendita che riguardava circa 32 ettari per il prezzo di Per_1 CP_1 €120.000,00 concordando la raccolta ed il trasporto a carico dell'acquirente .”), ha Parte_1 così dichiarato: “confermo il capitolo 4 con esclusione della cifra poiché non ho contezza.”; sulla circostanza n. 6 (“DVC In tale occasione di cui al capitolo 1) avete sentito che il Sig. Parte_1
diceva a che avrebbe acquistato meloni gialletti per un estensione di Persona_1
circa 8 ettari, pomodori da salsa per un estensione di circa 4 ettari, ZA e peperoni per un estensione di circa 4 ettari , tutti coltivati dalla nei Controparte_1
terreni siti appunto in tale Azienda Le Caselle e avete sentito altresì che gli stessi e si Per_1 CP_1
sono accordati per tale vendita che riguardava circa 16 ettari per il prezzo di €64.000,00 concordando la raccolta ed il trasporto a carico dell'acquirente .”), ha dichiarato Parte_1
“confermo il cap.
6. Anche il tal caso non ho cognizione del prezzo.”; sulla circostanza n. 8 (“DVC avete sentito che i predetti e sempre nella stessa Parte_1 Persona_1
occasione di cui al capo 1) e nel corso del sopralluogo, a cui eravate presente, sui terreni della
Azienda Agricola Le Caselle e di cui ai precedenti capitoli hanno convenuto espressamente che il pagamento del prezzo sarebbe stato effettuato dalla Azienda di proprietà del e cioè Ingrosso CP_1
Ortofrutticoli di FA NT alla Tenuta .”), ha risposto: “confermo il cap. Controparte_1
8. Ne ho cognizione diretta poiché presente.”; ha, infine, confermato le circostanze nn. 11 (“DVC a partire dal mese di luglio 2017 ha visto o gli operai o altri incaricati sempre di Parte_1
raccogliere e portare via, via via che giungevano a maturazione, le angurie i Parte_1 pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel
Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 5) che precede.”), precisando “Ne ho contezza poiché presente nell'orto che coltivavo.”), n. 12 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2017 ha visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 CP_1
con cabina verde , caricare e prelevare e portare via gli ortaggi ed i meloni di cui al capitolo che precede via via che maturavano.”), n. 13 (“DVC a partire dal mese di luglio 2018 ha visto
[...]
o gli operai o altri incaricati sempre di raccogliere e portare via, via via Pt_1 Parte_1
che giungevano a maturazione, le angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 7) che precede.”), precisando: “La raccolta iniziava dalla mattina fino al pomeriggio. Io nel corso della giornata insistevo nell'orto ad intermittenza.” e n. 14 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2018 avete visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo CP_1
OM 50 con cabina verde, caricare e prelevare e portare via gli ortaggi e le angurie di cui al capitolo che precede via via che maturavano.”).
Altro teste di parte opposta, escusso all'udienza del 27.1.2023, sulla circostanza n. 4 Testimone_6
di cui alla memoria istruttoria di parte opposta (“DVC in tale occasione di cui al capitolo 1) che precede avete sentito che il Sig. diceva a che avrebbe Parte_1 Persona_1
acquistato i meloni gialletti per una estensione di circa 18 ettari, angurie per un estensione di circa
3 ettari, pomodori da salsa per un estensione di circa 5 ettari, ZA e peperoni per una estensione di circa 6 ettari coltivati dalla nei terreni Controparte_4
siti appunto in tale Azienda Le Caselle ed avete sentito altresì che gli stessi e si sono Per_1 CP_1
accordati per tale vendita che riguardava circa 32 ettari per il prezzo di €120.000,00 concordando la raccolta ed il trasporto a carico dell'acquirente ”), ha dichiarato: “confermo il Parte_1 cap. 4 tranne il prezzo concordato.”; sulla circostanza n. 6 (“DVC In tale occasione di cui al capitolo 1) avete sentito che il Sig. diceva a che Parte_1 Persona_1
avrebbe acquistato meloni gialletti per un estensione di circa 8 ettari, pomodori da salsa per un estensione di circa 4 ettari, ZA e peperoni per un estensione di circa 4 ettari , tutti coltivati dalla nei terreni siti appunto in tale Azienda Le Controparte_1
Caselle e avete sentito altresì che gli stessi e si sono accordati per tale vendita che Per_1 CP_1 riguardava circa 16 ettari per il prezzo di €64.000,00 concordando la raccolta ed il trasporto a carico dell'acquirente ”) ha così risposto: “posso dire, nel confermare il capitolo, di Parte_1 aver sentito le modalità dell'accordo ma non del prezzo.”; ancora, ha confermato le circostanze n.
11 (“DVC a partire dal mese di luglio 2017 ha visto o gli operai o altri incaricati Parte_1
sempre di raccogliere e portare via, via via che giungevano a maturazione, le Parte_1
angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 5) che precede.”), n. 12 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2017 ha visto i camion del medesimo , e precisamente un camion tipo OM 40 CP_1
Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde , caricare e prelevare e portare via gli ortaggi ed i meloni di cui al capitolo che precede via via che maturavano”), precisando che “I camion erano sempre e solo di colore verde.”, n. 13 (“DVC a partire dal mese di luglio 2018 ha visto
[...]
o gli operai o altri incaricati sempre di raccogliere e portare via, via via Pt_1 Parte_1
che giungevano a maturazione, le angurie i pomodori da salsa le ZA e i peperoni raccolti nei terreni dell'Azienda Le Caselle nel Comune di Cassano allo Ionio e descritti al capitolo 7) che precede.”) e n. 14 (“DVC nel mese di luglio e agosto 2018 avete visto i camion del medesimo , CP_1
e precisamente un camion tipo OM 40 Bianco e un camion tipo OM 50 con cabina verde, caricare e prelevare e portare via gli ortaggi e le angurie di cui al capitolo che precede via via che maturavano.”), precisando ancora che “I camion erano sempre e solo di colore verde.”.
Ebbene, ne deriva, ancora una volta, un quadro di assoluta incertezza circa la portata delle predette deposizioni testimoniali, stante anche i confusi rapporti di affari che legavano gli odierni contendenti, entrambi soci della e . Controparte_1 CP_1 In tal caso, però, l'onore probatorio era a carico di parte opponente, la quale non ha offerto prova rigorosa del fatto estintivo dell'altrui pretesa, né ha allegato la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa, essendo di converso pacifico che i prodotti de quibus costituivano frutto derivante dalla coltivazione di parte del terreno della TÀ opposta.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame, con condanna dell'opponente al pagamento - in favore dell'opposta - della minor somma pari ad € 191.360,00 (portata dalle fatture n. 2 del 10.8.2017 di € 124.800,00 e n. 4 del 5.8.2018 di € 66.560,00), oltre interessi legali calcolati dal dì della notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
8. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€
850,00 per la fase introduttiva;
€ 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.150,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, efficacemente chiarito che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cassazione civile sez.
II, 24/07/2023, n. 22160).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2388/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opponente al pagamento - in favore della TÀ opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - della minor somma pari ad € 191.360,00, oltre interessi come in motivazione.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore della TÀ opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
7.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 20.7.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.