Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2414/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA E. BERLINGUER, 107 CARINI, presso lo studio dell'Avv. MARCIANÒ GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I 184 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. LO CASCIO ROSSELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 362/2024 del 08/07/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Rapporti personali I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi resta libero di vivere per proprio conto, indipendentemente e separatamente dall'altro.
2. Assegnazione casa coniugale L'immobile sito in Torretta (PA), via J.
Kennedy n. 143 ed adibito sin dalle origini quale casa familiare, è di proprietà della Sig.ra e si conviene che rimarrà nella piena Parte_2 proprietà di quest'ultima (cfr. visura catastale allegata);
3. Assegno di mantenimento Le parti concordano espressamente e vicendevolmente di non riconoscersi alcun contributo al mantenimento a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile.
4. Ulteriori aspetti economici In relazione ai beni immobili i coniugi hanno dunque convenuto quanto segue: - L'immobile sito in Torretta (PA), via John
Kennedy n. 143 ed adibito originariamente a casa familiare, ricevuto dalla sig.ra in donazione dalla madre, rimarrà nella piena proprietà e Pt_2 disponibilità di quest'ultima; - Il signor abiterà in un immobile Parte_1 di proprietà della sorella, sito in Torretta, via Carlo Alberto n.57, immobile in
2 cui è oltretutto attualmente residente;
I coniugi dichiarano di non avere altri beni, mobili o immobili in comunione, né conti correnti bancari e/o postali cointestati. I coniugi dichiarano altresì di aver definito ogni ulteriore rapporto economico esistente tra loro confermando di non avere reciprocamente null'altro a pretendere, anche ad altro titolo, e ciascuno di essi rimarrà definitivamente titolare dei rispettivi rapporti di conto corrente, libretti postali e beni mobili.
5. Cambio di residenza dei coniugi La signora Parte_2 provvederà a trasferire la propria residenze presso l'immobile di proprietà, sito in Torretta (PA) nella Via John Kennedy n. 143, mentre il sig. Parte_1 continuerà a risiedere nell'immobile di via Carlo Alberto n.57.
8. Momento di decorrenza dei patti I patti concordati nel presente ricorso decorreranno dal deposito telematico dello stesso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Torretta, in data 07/09/1991, da
[...]
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, dell'anno 1991, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
3 21/2/2011, n. 44.
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