Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, in seguito all'udienza del
13 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 9995/2024 e al n. 10729/2024 R.G. promosse da rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso come da procura in Parte 1
atti;
-ricorrente contro
"in persona del CP 2 pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
Controparte_1 Controparte_3
Ambito Controparte_4 ;
-resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni: come da ricorsi, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente di scuola dell'infanzia, con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di Catania;
di avere lavorato alle dipendenze del [...]
Controparte 1 in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, senza
prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il
Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
,Tanto premesso, l'istante, precisato di avere più volte diffidato infruttuosamente il CP 1 ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo di «A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere in tal senso con Controparte_1
assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 3.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Con memoria depositata in data 15.01.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il [...] richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul Controparte 1
procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso "valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500". Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto
2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha poi eccepito che parte ricorrente ha iscritto a ruolo due identiche cause, la prima al n.R.G.
9995/2024, avente ad oggetto la corresponsione del bonus per le annualità 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la seconda al n.R.G. 10729/2024, per la corresponsione delle annualità 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex. art. 2946 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio.
Tanto premesso ha così concluso: "In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244; - Dichiarare inammissibile il ricorso per litispendenza;
- Condannare parte ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 92 c.p.c.".
All'udienza del 18 marzo 2025 è stata disposta, ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., la riunione al giudizio n.9995/24 R.G. di altro giudizio pendente tra le stesse parti e avente medesimo oggetto recante il n.10729/24 RG, incoato da con ricorso depositato il 17.11.2024 con il quale, Parte 1
premettendo di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1 in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il Controparte_1 resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 2.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Con memoria depositata in data 15 gennaio 2025 si è costituto, nel giudizio n.10729/2024 RG, il rilevando che la ricorrente ha iscritto a ruolo due identiche Controparte 1 cause, la prima al n.R.G. 9995/2024, avente ad oggetto la corresponsione del bonus per le annualità
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la seconda al n.R.G. 10729/2024, per la corresponsione delle annualità 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, e formulando le seguenti conclusioni: In via principale: rigettare il ricorso ove "
infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244; - Dichiarare inammissibile il ricorso per litispendenza;
-
Condannare parte ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 92 c.p.c.".
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 13 maggio 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
OOOOOO
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire del bonus denominato Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 in relazione alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2.In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata da parte ricorrente che l'ultima sede di servizio è l'I.C."M.Montessori-
P.Mascagni" di CP 4 (Cfr. All.1 parte ricorrente).
CP_1
3.Sempre in via preliminare va esaminata e accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente stante la fondatezza della stessa con riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che: "L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
”.
Dall'esame della documentazione prodotta (Cfr. contratto allegato e stato matricolare) risulta che
Parte 1 ha prestato valido servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato nell 'a. s. 2018/2019 dal 20.09.2018 al 30.06.2019 e che le diffide in atti (cfr. all. n. 14 fascicolo parte ricorrente) sono inconducenti allo scopo dell'interruzione del suddetto termine di prescrizione, per essere state inviate dall'odierno procuratore della parte ricorrente al CP 1 resistente genericamente “in nome e per conto dei docenti precari iscritti alla Fondazione UIL Scuola RUA" ovvero "in nome e per conto dei seguenti docenti indicati nell'elenco allegato" (elenco che, peraltro, non è rinvenibile nella documentazione in atti), senza indicazione specifica del nominativo della parte in questa sede ricorrente.
L'invocata fattispecie estintiva non si è invece, all'evidenza, perfezionata in relazione agli anni scolastici successivi ricadenti nel range del termine quinquennale.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di
-
seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda - e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 - est. dott.ssa P. Mirenda).
< Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che "L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della 1. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato così colmandosi la
...
lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di 11 colmare in via interpretativa la predetta lacuna" ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del
Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
"Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al '
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se" colui che (ndr) "era alle dipendenze del CP 1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
"Secondo (...) giurisprudenza costante (...) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)..." (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
35- Nel caso di specie (...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge
,
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il CP 1 dei loro compiti professionali a distanza...».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. Ordinanza del 9 febbraio 2012, Persona 1 C-556/11, punto
38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, Per 2 C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility C574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona 3 C-
Persona 4 C-315/17, punto 45)".631/15, punto 34, e 22 marzo 2018,
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della
Corte di giustizia invocata dai ricorrenti, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE,
l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che "le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni".
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
5. Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici dedotti in ricorso a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto da parte resistente, risulta che ha prestato valido servizio di insegnamento conParte 1 contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023 dall'8.11.2022 al 30.06.2023, nell'a.s.2023/2024 dal 20.10 2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.06.2025.
Nei predetti anni scolastici, la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine delle attività didattiche (30/06).-
6. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
7. Diversamente, con riferimento agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022, reputa il Tribunale che la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente non possa considerarsi comparabile al servizio svolto dal personale di ruolo, avendo la ricorrente, per l'a.s. 2020/2021, prestato servizio dal 23.10.20 al
28.05.2021 e, per l'a.s. 2021/2022 prestato servizio in virtù di incarichi di supplenza breve non continuativi, essendovi stata una interruzione tra l'incarico cessato il 22.12.2021 e quello successivo iniziato il 17.1.2022, come risulta dallo stato matricolare prodotto dal CP_1 convenuto.
In relazione a tali anni scolastici deve escludersi che possano essere ricompresi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre
2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare, e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica “annua".
Ha dunque affermato la Suprema Corte che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell"" annualità" di una "didattica"".
Dunque, la cessazione dell'incarico in data antecedente al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2020/2021 e, il conferimento nell'a.s. 2021/2022 di supplenze c.d. brevi in forza di più contratti susseguitisi in maniera non continuativa, esclude la piena assimilazione del servizio svolto a quella di un docente assunto a tempo indeterminato in quanto non appare coerente con "l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della didattica annua" e non consente di ravvisare negli incarichi conferiti la collocazione “sul medesimo piano didattico- temporale", necessaria ai fini della comparabilità con il servizio del docente a tempo indeterminato
(cfr. Cass. 29961/2023, §7.7).
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto di Parte 1 di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e dunque per complessivi
€ 1.500,00 con condanna del CP_1 agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
10. Attesa la prescrizione accertata per l'annualità 2018/2019 e la soccombenza con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le spese di lite possono compensarsi per ½, mentre la restante metà va posta a carico del CP 1 convenuto rimasto soccombente quanto alle pretese afferenti alle ulteriori annualità, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n.9995/2024 e n.10729/2024 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: dichiara il diritto di Parte 1 alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione a Parte 1 della carta elettronica del
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docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per il valore nominale in parte motiva - pari ad euro 1.500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di ½ ; condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di parte ricorrente della restante parte delle spese di lite, che si liquidano, per la porzione già proporzionalmente ridotta, in complessivi € 514,75 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Catania, 13/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso