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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 609/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. TICCIATI SONIA, oggi sostituita dall'avv. Gabriele Braschi Parte_1 Per l'avv. GUALTIERI STEFANIA CP_1 Per l'avv. Eleonora Prosperi in sostituzione dell'avv. Controparte_2 GG AN Sono presenti i dott.ri Marta Stefani e Matteo Papani, MOT
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Braschi, in via istruttoria, insiste nell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui al ricorso e nella chiamata a chiarimenti del CTU.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA F. LOTTI N. 12 56025 PONTEDERA, presso il difensore avv. TICCIATI SONIA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI STEFANIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in FIRENZE, VIA DELLE PORTE NUOVE N. 61, presso il difensore avv. GUALTIERI STEFANIA PARTE RESISTENTE
(codice fiscale ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AN GG, elettivamente domiciliata in FIRENZE, VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 46, presso il difensore avv. AN GG PARTE INTERVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, ha esposto: Parte_1
a) di avere subito, in data 23.02.2021, un grave infortunio in itinere, mentre, terminato il proprio turno di lavoro, stava tornando a casa a bordo della sua autovettura, riportando una “frattura sternale”;
b) di essersi successivamente sottoposta a plurime visite e controlli (ortopedici, neurologici, psicologici, otorinolaringoiatrici) e ad un intervento chirurgico, come documentato dalla certificazione medica in atti (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
c) che, a seguito della denuncia di infortunio, riconosceva l'infortunio in itinere e CP_1 valutava la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%, per: “Esiti di frattura di sterno; xifoidectomia e stabilizzazione condro-sternale; impercettibile esito cicatriziale condro sternale”, come da comunicazione del 17.11.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
d) di avere proposto opposizione avverso il predetto provvedimento;
2 e) che, in data 4.01.2024, , a seguito di collegiale medica, stimava una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% per: “Esiti di frattura dello sterno;
Xifoidectomia e stabilizzazione condro-sternale; Impercettibile esito cicatriziale condro-sternale; Lieve labirintopatia deficitaria sx in buon compenso sul piano vestibolo-oculomotorio” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte).
Non ritenendo congrua la valutazione dei postumi permanenti effettuata dall' resistente, alla CP_3 luce delle menomazioni dalla stessa riportate e confermate dalle certificazioni mediche prodotte, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare che la ricorrente in data
23.02.2021 subiva un infortunio lavorativo in itinere con le modalità descritte nel presente ricorso;
accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di invalidità pari almeno al 60-70%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da CP_1 invalidità permanente nella misura del 60-70% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, sin dall'evento; Con vittoria di spese, competenze legali, spese forfettarie ed accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio , confermando la correttezza della valutazione del grado di inabilità CP_1 nella misura dell'8% e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Con memoria di intervento volontario depositata in data 22.10.2024, si è costituita
[...]
, assicuratrice per Controparte_4 la RCA automobilistica della signora conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro CP_5 stradale occorso alla ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito del Tribunale di Firenze, ACCERTARE che la ricorrente ebbe a subire, in data 23 febbraio 2021 un infortunio lavorativo in itinere;
ACCERTARE le modalità di detto infortunio lavorativo;
DETERMINARE e QUANTIFICARE i danni alla persona causalmente riconducibili all'infortunio lavorativo di cui alla presente causa subiti dalla ricorrente. Vinte le spese di giudizio”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una CTU medico legale
(depositata in data 13.08.2025) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia che la questione controversa nel presente giudizio concerne la percentuale dei postumi permanenti per gli esiti dell'infortunio in itinere del 23.02.2021, comunque ammesso a tutela da (avendo riconosciuto l'indennizzo per l'accertato periodo di CP_1 CP_1
3 inabilità temporanea assoluta ed essendo stati riconosciuti, a seguito della collegiale medica, postumi permanenti nella misura dell'8%).
Del tutto generico ed inammissibilmente contenuto soltanto nella parte dell'atto dedicata alle istanze istruttorie, e non già nella parte motiva e nelle relative conclusioni, è il riferimento operato in ricorso alla inabilità temporanea assoluta e parziale, come eccepito a pag. n. 6 della memoria di costituzione di
, di tal ché tale profilo non è stato oggetto del quesito assegnato al CTU. CP_1
Esulano, altresì, dall'oggetto della presente causa (di natura previdenziale/assistenziale) accertamenti relativi alla eventuale quantificazione del danno civilistico (peraltro, non compresi nella competenza funzionale del giudice del lavoro e della previdenza sociale), come eccepito da all'udienza CP_1 dell'8.11.2024.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale.
In particolare, il consulente tecnico, analizzata la documentazione medica in atti e visitata la ricorrente, anche mediante l'ausilio di una consulente psichiatra (che, a sua volta, si è avvalsa di una psicologa per la somministrazione di specifici test), ha concluso che: “Nell'infortunio in itinere occorso il 23.2.2021 la signora all'epoca di anni 29, impiegata in un negozio di telefonia, con ipoplasia Parte_1 segmentaria dell'arteria cerebrale anteriore di destra e dell'arteria vertebrale destra, riportò frattura del corpo sternale (rilevata successivamente), distacco dell'apofisi xifoidea dello sterno e distorsione del rachide cervicale;
fu poi ricoverata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dall'8 al 15.7.2021 dove il
9.7.2021 fu sottoposta all'asportazione del processo xifoideo e all'applicazione di punti di sutura tra le emiarcate costali cartilaginee. Fino da dopo l'infortunio avvertì dolori cervicali e toracici, disturbi dell'equilibrio e della deambulazione e disfonia, quest'ultima aggravatasi progressivamente fino alla completa afonia. Residuano postumi costituenti danno biologico permanente e consistenti in Disturbo di
Conversione persistente di moderata gravità (codice ICD-9- CM 300.11), esiti di frattura sternale con asportazione del processo xifoideo (codice 738.3), esiti cicatriziali al tronco riferiti dolenti e di modesto rilievo estetico (codice 709.2). I danni determinati dai postumi non sono tra loro concorrenti. In base all'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 e alle conseguenti tabelle del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del
12.7.2000, in G.U. 119 del 25.7.2000, è da stimare una permanente lesione alla integrità psico-fisica della ricorrente, causalmente collegata all'infortunio del 23.2.2021, nella misura del 19% (diciannove per cento).” (v. pp. 47-48 della CTU).
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, avendo altresì il
CTU risposto adeguatamente e compiutamente alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.
4 In particolare, il CTU, a fronte delle osservazioni del CT dell' circa la valutazione del quantum CP_1 del danno biologico, nello specifico, per quanto concerne il disturbo di conversione (ritenendo il CT che possa assumersi come riferimento analogico il disturbo post traumatico da stress, ma non già quello severo voce 181 (con valutazione percentuale fino a 15), individuato dal CTU, bensì quello moderato voce 180 (con valutazione percentuale fino a 6) – ha esaustivamente motivato la propria valutazione considerato: “l'impatto che l'afonia ha sulla vita privata e sociale (compresa l'attività professionale) della signora e che rende il suo Disturbo di Conversione equiparabile a un Disturbo Post Pt_1
Traumatico da Stress severo;
di rilievo, seppure in grado minore, sono anche i disturbi della motilità.
[…] Inoltre, al disturbo della favella si associano disturbi della deambulazione senza riconoscibile substrato organico, nonché sintomi algici, del che va tenuto conto per la gravità del quadro psichico”
(v. pp. 45 e 47 della CTU).
Ancora, il CTU, in ordine alle osservazioni del CT di parte intervenuta – in relazione al nesso di causalità tra l'infortunio e il disturbo da conversione – ha efficacemente osservato che: “per l'efficienza lesiva in rapporto alle caratteristiche personologiche ed esperienziali del soggetto, per la comparsa di bel nuovo dopo il sinistro, per la continuità fenomenologica, per la mancanza di altre cause dimostrate, il sinistro è da stimare antecedente necessario, ancorché non sufficiente, allo sviluppo dell'attuale quadro clinico, e quindi c'è il nesso di causa”, non risultando, peraltro, che nel periodo antecedente all'infortunio la ricorrente avesse sofferto, anche in misura lieve, di disturbi di natura psicopatologica;
infine: “la cronicità del quadro clinico è indicata dalla persistenza, a distanza di quattro anni dal sinistro, dell'alterata motilità e dall'afonia, quest'ultima raggiunta dopo un peggioramento progressivo a partire da una disfonia. Quanto alla definizione della gravità di tale quadro, ancora una volta non si può contare altro che sulla valutazione della situazione attuale e dell'anamnesi patologica prossima” (v. pp. 43-45 della CTU).
Pertanto, accertato che dall'infortunio in itinere del 23.02.2021 sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 19%, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, della relativa rendita, come prevista dall'art. 13 D.lgs. 38/2000, nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge.
Ogni altro profilo, di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti ricorrente e resistente nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.
5 Le spese processuali devono essere, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso con parte intervenuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 15.10.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, eccezione, domanda disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che dall'infortunio in itinere del 23.02.2021 sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 19% e, per l'effetto, condanna al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1 relativa rendita, come prevista dall'art. 13 D.lgs. 38/2000, nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti ricorrente e resistente nella misura di 1/3 e condanna al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali residue, queste ultime CP_1 liquidate in complessivi euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale relativo a parte intervenuta;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 15.10.2025, definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Stefani, MOT
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 609/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. TICCIATI SONIA, oggi sostituita dall'avv. Gabriele Braschi Parte_1 Per l'avv. GUALTIERI STEFANIA CP_1 Per l'avv. Eleonora Prosperi in sostituzione dell'avv. Controparte_2 GG AN Sono presenti i dott.ri Marta Stefani e Matteo Papani, MOT
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Braschi, in via istruttoria, insiste nell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui al ricorso e nella chiamata a chiarimenti del CTU.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA F. LOTTI N. 12 56025 PONTEDERA, presso il difensore avv. TICCIATI SONIA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI STEFANIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in FIRENZE, VIA DELLE PORTE NUOVE N. 61, presso il difensore avv. GUALTIERI STEFANIA PARTE RESISTENTE
(codice fiscale ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AN GG, elettivamente domiciliata in FIRENZE, VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 46, presso il difensore avv. AN GG PARTE INTERVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, ha esposto: Parte_1
a) di avere subito, in data 23.02.2021, un grave infortunio in itinere, mentre, terminato il proprio turno di lavoro, stava tornando a casa a bordo della sua autovettura, riportando una “frattura sternale”;
b) di essersi successivamente sottoposta a plurime visite e controlli (ortopedici, neurologici, psicologici, otorinolaringoiatrici) e ad un intervento chirurgico, come documentato dalla certificazione medica in atti (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
c) che, a seguito della denuncia di infortunio, riconosceva l'infortunio in itinere e CP_1 valutava la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%, per: “Esiti di frattura di sterno; xifoidectomia e stabilizzazione condro-sternale; impercettibile esito cicatriziale condro sternale”, come da comunicazione del 17.11.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
d) di avere proposto opposizione avverso il predetto provvedimento;
2 e) che, in data 4.01.2024, , a seguito di collegiale medica, stimava una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% per: “Esiti di frattura dello sterno;
Xifoidectomia e stabilizzazione condro-sternale; Impercettibile esito cicatriziale condro-sternale; Lieve labirintopatia deficitaria sx in buon compenso sul piano vestibolo-oculomotorio” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte).
Non ritenendo congrua la valutazione dei postumi permanenti effettuata dall' resistente, alla CP_3 luce delle menomazioni dalla stessa riportate e confermate dalle certificazioni mediche prodotte, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare che la ricorrente in data
23.02.2021 subiva un infortunio lavorativo in itinere con le modalità descritte nel presente ricorso;
accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di invalidità pari almeno al 60-70%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da CP_1 invalidità permanente nella misura del 60-70% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, sin dall'evento; Con vittoria di spese, competenze legali, spese forfettarie ed accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio , confermando la correttezza della valutazione del grado di inabilità CP_1 nella misura dell'8% e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Con memoria di intervento volontario depositata in data 22.10.2024, si è costituita
[...]
, assicuratrice per Controparte_4 la RCA automobilistica della signora conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro CP_5 stradale occorso alla ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito del Tribunale di Firenze, ACCERTARE che la ricorrente ebbe a subire, in data 23 febbraio 2021 un infortunio lavorativo in itinere;
ACCERTARE le modalità di detto infortunio lavorativo;
DETERMINARE e QUANTIFICARE i danni alla persona causalmente riconducibili all'infortunio lavorativo di cui alla presente causa subiti dalla ricorrente. Vinte le spese di giudizio”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una CTU medico legale
(depositata in data 13.08.2025) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia che la questione controversa nel presente giudizio concerne la percentuale dei postumi permanenti per gli esiti dell'infortunio in itinere del 23.02.2021, comunque ammesso a tutela da (avendo riconosciuto l'indennizzo per l'accertato periodo di CP_1 CP_1
3 inabilità temporanea assoluta ed essendo stati riconosciuti, a seguito della collegiale medica, postumi permanenti nella misura dell'8%).
Del tutto generico ed inammissibilmente contenuto soltanto nella parte dell'atto dedicata alle istanze istruttorie, e non già nella parte motiva e nelle relative conclusioni, è il riferimento operato in ricorso alla inabilità temporanea assoluta e parziale, come eccepito a pag. n. 6 della memoria di costituzione di
, di tal ché tale profilo non è stato oggetto del quesito assegnato al CTU. CP_1
Esulano, altresì, dall'oggetto della presente causa (di natura previdenziale/assistenziale) accertamenti relativi alla eventuale quantificazione del danno civilistico (peraltro, non compresi nella competenza funzionale del giudice del lavoro e della previdenza sociale), come eccepito da all'udienza CP_1 dell'8.11.2024.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale.
In particolare, il consulente tecnico, analizzata la documentazione medica in atti e visitata la ricorrente, anche mediante l'ausilio di una consulente psichiatra (che, a sua volta, si è avvalsa di una psicologa per la somministrazione di specifici test), ha concluso che: “Nell'infortunio in itinere occorso il 23.2.2021 la signora all'epoca di anni 29, impiegata in un negozio di telefonia, con ipoplasia Parte_1 segmentaria dell'arteria cerebrale anteriore di destra e dell'arteria vertebrale destra, riportò frattura del corpo sternale (rilevata successivamente), distacco dell'apofisi xifoidea dello sterno e distorsione del rachide cervicale;
fu poi ricoverata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dall'8 al 15.7.2021 dove il
9.7.2021 fu sottoposta all'asportazione del processo xifoideo e all'applicazione di punti di sutura tra le emiarcate costali cartilaginee. Fino da dopo l'infortunio avvertì dolori cervicali e toracici, disturbi dell'equilibrio e della deambulazione e disfonia, quest'ultima aggravatasi progressivamente fino alla completa afonia. Residuano postumi costituenti danno biologico permanente e consistenti in Disturbo di
Conversione persistente di moderata gravità (codice ICD-9- CM 300.11), esiti di frattura sternale con asportazione del processo xifoideo (codice 738.3), esiti cicatriziali al tronco riferiti dolenti e di modesto rilievo estetico (codice 709.2). I danni determinati dai postumi non sono tra loro concorrenti. In base all'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 e alle conseguenti tabelle del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del
12.7.2000, in G.U. 119 del 25.7.2000, è da stimare una permanente lesione alla integrità psico-fisica della ricorrente, causalmente collegata all'infortunio del 23.2.2021, nella misura del 19% (diciannove per cento).” (v. pp. 47-48 della CTU).
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, avendo altresì il
CTU risposto adeguatamente e compiutamente alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.
4 In particolare, il CTU, a fronte delle osservazioni del CT dell' circa la valutazione del quantum CP_1 del danno biologico, nello specifico, per quanto concerne il disturbo di conversione (ritenendo il CT che possa assumersi come riferimento analogico il disturbo post traumatico da stress, ma non già quello severo voce 181 (con valutazione percentuale fino a 15), individuato dal CTU, bensì quello moderato voce 180 (con valutazione percentuale fino a 6) – ha esaustivamente motivato la propria valutazione considerato: “l'impatto che l'afonia ha sulla vita privata e sociale (compresa l'attività professionale) della signora e che rende il suo Disturbo di Conversione equiparabile a un Disturbo Post Pt_1
Traumatico da Stress severo;
di rilievo, seppure in grado minore, sono anche i disturbi della motilità.
[…] Inoltre, al disturbo della favella si associano disturbi della deambulazione senza riconoscibile substrato organico, nonché sintomi algici, del che va tenuto conto per la gravità del quadro psichico”
(v. pp. 45 e 47 della CTU).
Ancora, il CTU, in ordine alle osservazioni del CT di parte intervenuta – in relazione al nesso di causalità tra l'infortunio e il disturbo da conversione – ha efficacemente osservato che: “per l'efficienza lesiva in rapporto alle caratteristiche personologiche ed esperienziali del soggetto, per la comparsa di bel nuovo dopo il sinistro, per la continuità fenomenologica, per la mancanza di altre cause dimostrate, il sinistro è da stimare antecedente necessario, ancorché non sufficiente, allo sviluppo dell'attuale quadro clinico, e quindi c'è il nesso di causa”, non risultando, peraltro, che nel periodo antecedente all'infortunio la ricorrente avesse sofferto, anche in misura lieve, di disturbi di natura psicopatologica;
infine: “la cronicità del quadro clinico è indicata dalla persistenza, a distanza di quattro anni dal sinistro, dell'alterata motilità e dall'afonia, quest'ultima raggiunta dopo un peggioramento progressivo a partire da una disfonia. Quanto alla definizione della gravità di tale quadro, ancora una volta non si può contare altro che sulla valutazione della situazione attuale e dell'anamnesi patologica prossima” (v. pp. 43-45 della CTU).
Pertanto, accertato che dall'infortunio in itinere del 23.02.2021 sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 19%, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, della relativa rendita, come prevista dall'art. 13 D.lgs. 38/2000, nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge.
Ogni altro profilo, di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti ricorrente e resistente nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.
5 Le spese processuali devono essere, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso con parte intervenuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 15.10.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, eccezione, domanda disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che dall'infortunio in itinere del 23.02.2021 sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 19% e, per l'effetto, condanna al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1 relativa rendita, come prevista dall'art. 13 D.lgs. 38/2000, nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti ricorrente e resistente nella misura di 1/3 e condanna al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali residue, queste ultime CP_1 liquidate in complessivi euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale relativo a parte intervenuta;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 15.10.2025, definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Stefani, MOT
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