CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Ornella Crespi Presidente dott. Aldo Gubitosi Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1045/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 521/23 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il
16.03.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa D'Auria Parte_1
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
Appellato- contumace
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda, avanzata da , volta alla condanna del Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa Controparte_1 dell'evento dannoso verificatosi il giorno 14.12.2013, alle ore 23,15 circa, nel territorio del predetto ente territoriale.
1 Esponeva l'attrice in primo grado di essere caduta a terra a causa del cedimento di una mattonella del marciapiede, sito in viale Roma, antistante all'esercizio commerciale “Arcobaleno”; specificava che, scendendo dall'ultimo gradino delle scale di tale esercizio, appoggiava il piede destro su una mattonella del marciapiede che , pur apparendo allineata con la restante pavimentazione, non era ben ancorata al suolo, per cui, una volta calpestata, si inclinava a causa della pressione esercitata dal suo passaggio, in guisa da determinare la perdita di equilibrio della stessa;
che, in conseguenza dell'accaduto, riportava gravi lesioni personali, quale un trauma alla gamba ed al collo del piede destro, come risultante dalla diagnosi apprestata dal personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Villa Marta”, in , ove veniva condotta. Riferiva altresì di CP_1 essere stata trasferita all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di
Salerno, ove – sulla scorta di una diagnosi di frattura-lussazione della caviglia destra – veniva sottoposta ad un “intervento di riduzione e sintesi con placche”.
Affermava l'attrice che la responsabilità del sinistro de quo andava imputata in via esclusiva al convenuto , il quale avrebbe mancato di attendere agli CP_2 obblighi di custodia sul medesimo gravanti in ordine alla res (maciapiede) che avrebbe prodotto l'incidente in esame;
inoltre, asseriva che “la buca” costituiva altresì “insidia o trabocchetto”, in quanto non segnalata o altrimenti percepibile.
Esponeva, altresì, di aver già provveduto a citare in giudizio il
[...]
dinnanzi al giudice di Pace di Sarno;
che, nondimeno, la Controparte_1 suddetta controversia era stata, in data 5.04.2016, cancellata dal ruolo, giacché
– all'esito dell'espletata attività istruttoria –era emerso, sulla base delle risultanze della disposta CTU, che il valore della causa eccedesse la competenza per valore dell'adito giudice.
Nonostante la regolarità della notifica, il non Controparte_1 si costituiva.
Il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito dei verbali di assunzione della prova testimoniale e della CTU espletata nel contraddittorio delle parti innanzi al
Giudice di Pace di Sarno, riteneva superflua la rinnovazione della medesima attività istruttoria, pertanto, raccolte le definitive conclusioni dell'attrice, con sentenza n. 521/2013, pubblicata il 16.03.2023, così statuiva:
2 “
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda attorea;
3. Nulla per le spese;
4. Dispone trasmettersi copia conforme degli atti (atto di citazione;
fascicolo di parte depositato da;
sentenza emessa da questo Giudice) alla Parte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per le proprie determinazioni in ordine all'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, atteso il contrasto fra le dichiarazioni dei testi e e la Testimone_1 Testimone_2 ricostruzione della vicenda fattuale cui si è pervenuti.”
In particolare, il Tribunale, esposti i fatti e lo svolgimento del processo, nonché dichiarata, preliminarmente, la contumacia del convenuto
[...]
, in motivazione riteneva inattendibili i testi escussi le cui Controparte_1 dichiarazioni, che confermavano in sostanza la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice nell'atto introduttivo, erano infirmate dal “patente contrasto con altre emergenze probatorie: in primo luogo, con il certificato di accettazione redatto dai sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio di , ove l'attrice era stata CP_1 trasportata circa mezz'ora dopo che fosse occorso l'infortunio al piede, dal quale risulta che l'odierna istante avesse riferito al personale sanitario di essere caduta, “mentre usciva dalla pizzeria Arcobaleno, dai gradini all'uscita”. In ordine al valore probatorio da attribuire al prefato documento, non può tacersi che il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha “natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”
(Cass. ord. n. 16030/20).
Detto altrimenti, il certificato di cui si discorre è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese.
Corollario dell'illustrata impostazione interpretativa è quello per il quale, non avendo l'attrice proposto querela di falso in danno del medico certificatore, non
3 può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dalla sig.ra e che il loro contenuto sia quello verbalizzato. Pt_1
Peraltro, ad ulteriore sostegno dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali soccorrono le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del giudizio iscritto al n. 848/14 R.G. del Giudice di Pace di , secondo il quale “è difficile CP_1 ammettere che si possano produrre le lesioni poi emerse” in conseguenza della dinamica descritta nel libello introduttivo del presente giudizio, essendo, invece, le riscontrate lesioni di sicuro compatibili con una “caduta dalle scale”.
Ritenendola ingiusta ed errata, con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
ha impugnato detta decisione, così concludendo:”Accertare e dichiarare
[...]
l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1 sindaco p.t., nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 16.865,94 così suddivisa: danno Parte_1 biologico 7% € 8.495,82; I.T.T. (35 gg.) € 1.620,15; I.T.P. (21 gg. al 75%)
729,07; I.T.P. (57 gg. al 50%) € 1.319,27; I.T.P. (30 gg. al 25%) € 347,18; danno morale (33,33%) € 4.170,08; spese mediche documentate € 184,37; oltre spese di CTU;
o al pagamento di quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nessuno si è costituito per il Comune appellato.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del , Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi.
4 Assume la che dal verbale redatto dai sanitari del Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di non risultano affatto dichiarazioni a lei riconducibili perché CP_1 esso non reca la propria sottoscrizione, ma quella del marito, ; Persona_1 pertanto, prosegue, ad esse non può attribuirsi valore confessorio.
Inoltre, a dire dell'appellante, la pubblica fede del verbale di pronto soccorso si estende alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, alla data ed al luogo della redazione dell'atto, all'identità delle parti presenti, alle dichiarazioni rese dalle parti, a tutti gli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e come tali accertati nell'atto, ma essa è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, ma non all'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti.
Avrebbe dunque errato il primo giudice a ritenere che il certificato di accettazione redatto dai sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio di , dal quale risulta CP_1 che l'infortunata aveva riferito al personale sanitario di essere caduta “mentre usciva dalla pizzeria Arcobaleno, dai gradini all'uscita”, avesse efficacia privilegiata anche in ordine alle dichiarazioni rese a detti pubblici ufficiali.
Con il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, ad ulteriore conferma dell'inattendibilità dei testi, ha valorizzato le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del giudizio iscritto al n. 848/14 R.G. del
Giudice di Pace di , secondo il quale “è difficile ammettere che si possano CP_1 produrre le lesioni poi emerse in conseguenza della dinamica descritta nel libello introduttivo del presente giudizio, essendo, invece, le riscontrate lesioni di sicuro compatibili con una “caduta dalle scale”.
Sostiene che “il ctu sia stato suggestionato da quanto indicato nel verbale di pronto soccorso, senza prestare la dovuta attenzione né al libello introduttivo, né alla produzione fotografica, né alle rese deposizioni testimoniali”
Specifica la difesa dell'appellante che la poggiava il piede sulla Pt_1 mattonella basculante nel momento in cui scendeva l'ultimo gradino delle scale della pizzeria, come se il marciapiedi fosse stato un ulteriore gradino, per cui il piede e la gamba si trovavano in posizione di discesa;
pertanto, asserisce, le lesioni subite sono perfettamente compatibili con la dinamica indicata, così come
5 in realtà confermato dallo stesso CTU, le cui conclusioni, se fossero state compiutamente vagliate dal Tribunale, lo avrebbero condotto a ritenere compatibili le lesioni subite con la dinamica dell'infortunio, provata altresì a mezzo la prova testimoniale.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non avesse compiutamente dimostrato l'effettiva verificazione dell'evento dedotto in giudizio;
la dinamica del sinistro, sostiene, è provata avendo reso i testi escussi dichiarazioni chiare, precise e concordanti, confermando la dinamica narrata dall'attrice nell'atto introduttivo nonché la piena responsabilità del in ordine all'accaduto. Controparte_1
Con il quarto motivo l'attrice, convenendo con il primo giudice nell'aver sussunto la fattispecie in esame sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c., conclude affermando che attraverso l'espletata prova testimoniale, ha pienamente provato: 1) la sussistenza della mattonella basculante sul marciapiedi di viale
Roma; 2) l'evento dannoso da cui sono scaturite le lesioni della stessa;
3) il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Di contro, conclude, il appellato non ha provato né tanto meno invocato CP_1
l'esistenza del caso fortuito.
I motivi vanno congiuntamente esaminati perché tra loro all'evidenza connessi.
Ad avviso di questa Corte non ha affatto errato il primo giudice a riconoscere al certificato redatto dai medici del Pronto Soccorso natura di atto fidefaciente anche quanto alle dichiarazioni rese dalla ai sanitari, cui riferiva, Pt_1 nell'immediatezza del sinistro, di essere caduta “mentre usciva dalla pizzeria
Arcobaleno, dai gradini all'uscita”.
Sul punto la decisione è pienamente conforme ai consolidati principi in materia.
Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N., infatti, ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. ad es. Cass.
n. 5000/1999; Cass. n. 18868//2015); infatti esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla
6 prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
Contro un atto avente un simile valore probatorio, lo strumento previsto dalla legge è solo la querela di falso.
Tali approdi giurisprudenziali trovano conferma in una più recente pronuncia della Suprema Corte, pure richiamata dal primo giudice, nella quale si mette in risalto che "le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice” (Cass. n.16030/2020; v. anche Cass. n.
27288/2022).
Le argomentazioni difensive dell'appellante non sono pertanto idonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Esse si adattano ad una scrittura privata, ove l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione di quest'ultimo e, in ogni caso, tendono a superare l'asserito valore confessorio delle dichiarazioni contenute nel certificato medico;
tuttavia, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuto al referto sanitario natura di atto fidefaciente sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia delle dichiarazioni al medesimo rese, ha ritenuto che le dichiarazioni riportate in detto atto devono ritenersi riconducibili alla non avendo quest'ultima Pt_1 proposto querela di falso in danno del medico che aveva redatto l'atto.
Nella specie, pertanto, alle dichiarazioni rese dalla al personale medico Pt_1 va, dunque, assegnato valore probatorio privilegiato e, come affermato dal primo giudice, sono in contrasto con la dinamica del sinistro narrata dai testi.
Ai rilievi del primo giudice va aggiunto che nel verbale di accettazione redatto dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi
7 d'Aragona” di Salerno, ove la veniva trasportata qualche ora dopo il Pt_1 primo ricovero presso l'ospedale di veniva dichiarato, quale luogo CP_1 dell'evento, la “casa” e quali circostanze del trauma un “incidente domestico”; poi, dalla cartella clinica redatta in sede ricovero presso lo stesso nosocomio alla voce “Sintomatologia e motivo del ricovero” risulta che “la paziente riferisce di essere scivolata in un esercizio pubblico…” (v. relazione del CTU); anche queste dichiarazioni, sempre riconducibili alla per quanto appena rilevato, pure Pt_1 entrate a far parte del corredo probatorio, valgono a confermare il giudizio del primo giudice sull'inattendibilità dei testi e dunque ad escludere che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate in citazione, dovendosi, quindi, ascrivere l'episodio traumatico ad un evento probabilmente occorso in altri luoghi e non sulla pubblica via in custodia al appellato. CP_1
Priva di pregio è poi la censura con la quale l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha valorizzato le conclusioni del CTU nella parte in cui questi ha affermato che le lesioni riportate non appaiono compatibili con la dinamica riportata, bensì con “una caduta dalle scale”.
Osserva al riguardo l'appellante che il CTU sarebbe stato “suggestionato da quanto indicato nel verbale di pronto soccorso, senza prestare la dovuta attenzione né al libello introduttivo, né alla produzione fotografica, né alle rese deposizioni testimoniali”.
Detta critica, ad avviso di questa Corte, è del tutto inidonea ad inficiare le conclusioni del CTU perché non si fonda su un giudizio di natura tecnica, di rango pari ai rilievi del medico legale;
si osserva che il ctu, nell'esprimere il proprio giudizio, si avvale esclusivamente delle proprie cognizioni tecniche e non di circostanze o situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, debbono essere provate dalle parti.
In ogni caso si osserva che non è la compatibilità tra la caduta, nella specie effettivamente occorsa, e le lesioni subite, pure accertate, a rendere configurabile una responsabilità per cose in custodia.
L'attribuzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone il preventivo accertamento del nesso di causalità tra la cosa e la caduta;
questa prova nella specie è mancata perché l'attrice in primo grado non è stata in grado di
8 comprovare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte, ossia a causa del marciapiede mal tenuto, ostinandosi ancora in questa sede a sostenere che la prova dell'accaduto sia stata fornita dalle deposizioni testimoniali, senza confrontarsi con la decisione impugnata che, condivisibilmente, le ha ritenute inattendibili alla luce degli ulteriori elementi probatori emersi contrastanti con la ricostruzione della dinamica riferita.
Può essere in merito richiamata una recentissima pronuncia della Suprema Corte
a mente della quale "Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa
e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento". (Cass. n. 12760/2024).
La statuizione impugnata è, dunque, corretta e ben motivata, laddove individua l'oggetto del contendere e la disciplina da applicare, valutando, in maniera altrettanto corretta, le risultanze del materiale probatorio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello va rigettato con la conferma della sentenza impugnata, superflua la disamina di ogni altra osservazione svolta dall'appellante in questo grado.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Controparte_1
.
[...]
Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), l'appellante
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1045/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese alla parte contumace;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr.ssa Ornella Crespi
10