Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1867/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 21 maggio 2025, alle ore 9:55, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 1867/2024 r.g. è comparso l'avv. Sergio Governale, in sostituzione dell'avv. De Stefano, per detta parte opponente.
Nessuno è comparso per l'Amministrazione opposta.
L'avv. Governale chiede di discutere la causa.
Il Giudice invita il procuratore di parte opponente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Governale insiste per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 16:00, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
IL GIUDICE pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1867 R.G. dell'anno 2024 tra:
), in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
Opponente
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 84, 170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente.
1.1) Con ricorso depositato in data 13/12/2024, l'avv. De Stefano ha proposto Pt_1
opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (artt. 170 DPR. 115/2002 e 15 del D.L. n.150/2011), avverso il decreto di liquidazione emesso e depositato il 7/12/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, con cui era stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato n. 565/2024/R del 04/07/2024 nell'ambito del giudizio recante il n. R.G. Lavoro 1340/2024.
In particolare, l'avv. De Stefano si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto di € 1.746,91 calcolato applicando i parametri
Pag. 2 a 6 medi dello scaglione relativo alle cause di accertamento tecnico preventivo del valore di pertinenza pari ad € 8.485,16, rientrante, quindi, nella fascia da € 5.201,00 a € 26.000,00, importo maggiorato del 30% per l'utilizzo delle tecniche ex art. 4 comma 1-bis del D.M.
n55/2014, il Giudice di prime cure liquidava l'importo di € 600,00 così esprimendosi “visti gli artt. 82, 130 del D.Lgs. 30.5.2002 n. 113 e il Regolamento n. 140/2012 liquida il compenso in favore dell'avv. nella misura complessiva di € 600,00 oltre, Parte_1
IVA CPA e rimb. forf. spese generali”
Il ricorrente, ha eccepito che, trattandosi di giudizio relativo all'indennità di accompagnamento, il Giudice del lavoro aveva parametrato il compenso su quanto indicato nel “Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato e sulle misure del compenso”, stipulato fra il Tribunale di Marsala ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, che prevedeva un compenso di euro 600,00 per le cause di previdenza ed assistenza.
Ha dedotto, tuttavia, la inattualità del predetto protocollo atteso che questo, per espressa previsioni ivi contenuta non comporta alcun vincolo per gli operatori, ed inoltre, poichè sottoscritto in data 13/11/2018, doveva ritenersi superato dal D.M. 147 del 13/08/2022 che aveva aggiornato, in aumento la tariffa professionale.
L'opponente, ha concluso per la riforma del decreto impugnato, chiedendo: Riformare il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso di euro 1.746,91 indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, con i successivi aggiornamenti,, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
1.2) Con decreto depositato il 19/12/2024, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
Il , a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il Controparte_1 ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito.
Pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
Pag. 3 a 6 All'udienza del 21/5/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Infondatezza della domanda attorea.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente
(v. Cass. 26791/11). Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr.
Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al
[...]
, rimasto intimato e la tempestività del suo deposito. Controparte_1
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
2.2.1) Va, infatti, osservato che la liquidazione operata, sia pure senza alcun esplicito richiamo, riflette, di fatto, quanto stabilito nel “Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato e sulle misure dei compensi liquidati” siglato il 13 novembre 2018 tra il
Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Marsala e i Componenti dell'Osservatorio Civile che, per l'appunto, per la materia previdenziale, prevede l'importo di € 600,00, oltre accessori di legge.
Sul punto, ritiene il Tribunale che, malgrado sia noto che i protocolli in materia di liquidazione dei difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbiano valore vincolante, è altrettanto vero che hanno valore persuasivo, costituiscono strumenti
Pag. 4 a 6 di indirizzo e interpretazione per favorire una gestione più omogenea e trasparente della liquidazione (Cass. civile sez. II, 20/10/2023 n.29184).
I detti protocolli, stipulati presso molte sedi giudiziarie, hanno acquisito un rilievo spiccato quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise nell'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale e, soprattutto, consentire prassi uniformi nelle liquidazioni;
ciò vale, specificamente, per procedimenti di natura seriale come l'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445 bis c.p.c.) che negli ultimi anni hanno assunto una rilevante consistenza numerica.
2.2.2) I procedimenti in questione sono caratterizzati dall'espletamento di una esigua attività professionale e dall'assenza di specifiche questioni in punto di diritto soprattutto in ragione della scelta legislativa fondata sulla constatazione che nei giudizi per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU, accertamento che costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Nel caso di specie, peraltro, la difesa del ricorrente non ha neppure dovuto formulare osservazioni avverso le conclusioni del consulente del Giudice, avendo il CTU accertato l'esistenza del requisito sanitario per ottenere il diritto all'accompagnamento così come richiesto dalla . CP_2
2.2.3) A ciò si aggiunge che il valore indicato dal citato “Protocollo” per i procedimenti per A.T.P. in materia previdenziale risulta addirittura superiore al minimo di cui alle previsioni contemplate dal DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione tecnica preventiva, per le tre fasi dello scaglione fino a € 26.000,00, posto che, operata la riduzione nella misura della metà ai sensi dell'art. 130 Dpr 115/02, tale compenso ammonterebbe ad
€ 585,00.
Dunque, anche in ragione del difetto di precise allegazioni di parte opponente in ordine alla specifica complessità del ricorso per ATP in questione, l'importo liquidato appare del tutto coerente con i criteri di Legge.
Pag. 5 a 6 A tanto si aggiunga che non può avere luogo la maggiorazione del 30% per l'utilizzo delle tecniche ex art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, giacché tali tecniche, nella specie, non hanno sensibilmente agevolato la lettura e la fruizione del ricorso introduttivo.
Al riguardo si osserva come, ad esempio, la documentazione medica prodotta sia stata allegata sotto la rubricazione generica “05. Certificazione medica”, pure ricomprendendo plurimi “certificati medici” (come può leggersi nel ricorso introduttivo di quel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.).
Al contempo, si osserva come il carattere esiguo della produzione documentale fondante il ricorso per ATP sia idoneo, ex se, ad escludere l'applicazione del ridetto aumento.
2.2.4) Le superiori considerazioni portano dunque alla conferma del provvedimento adottato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala in data 7/12/2024, con il quale è stato liquidato all'odierno opponente il compenso professionale di Euro 600,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% ed Iva e CPA come per legge, in relazione all'attività svolta nel procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1340/2024
R.G. Lav., definito con decreto di omologa depositato il 7/12/2024 e al rigetto dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente.
3) Spese di lite
Nulla va disposto sulle spese, in ragione degli esiti complessivi del procedimento (cfr. anche Cass. 4686/1992) e stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alle domande indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita;
1) rigetta l'opposizione.
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Marsala, 21/5/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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