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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MIRIAM ZULLI e dell'avv. CARLO BAVETTA
OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. IRENE LODDO Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: Nel merito “In via preliminare I. accertare e dichiarare che l'assemblea dei soci
IE del 30 aprile 2018 non ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di II. Controparte_1 accertare e dichiarare altresì il conflitto di interessi del prof. nella sottoscrizione del Persona_1
“contratto di consulenza e assistenza” del 1° maggio 2018 e, per l'effetto, nel merito III. annullare e/o dichiarare l'inopponibilità e comunque privare di effetti a qualsiasi titolo il “contratto di consulenza e assistenza” del 1° maggio 2018 e, conseguentemente, IV. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 148/2023, reso dal Tribunale di Sassari in data 3 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio monitorio RGN 270/2023, perché illegittimo e infondato per tutte le ragioni esposte;
V. con vittoria di spese, onorari, diritti ed accessori, come per legge”. In via istruttoria: “si reiterano le conclusioni istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n. 2”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: A) respingere ogni eccezione, anche preliminare, deduzione e conclusione avanzata dalla Sie;
B) concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n.
148/2023 emesso dall'intestato Tribunale (…). Nel merito: C) accertare e dichiarare che la Sie è CP_ debitrice nei confronti della della somma di euro 20.130,00 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso dal Tribunale di Sassari;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 marzo 2023 (in breve IE) conveniva Parte_1 davanti a questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n.148/2023 con Controparte_1
pagina 1 di 4 cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 20.130,00 oltre interessi e spese, che assumeva dovutale a titolo di compensi per prestazioni di consulenza ed assistenza contabile CP_1
e finanziaria.
In particolare, la società ricorrente aveva esposto di aver maturato il credito sia per l'esecuzione di un precedente contratto, nel periodo dal 16 dicembre 2016 al 30 aprile 2018, sia quale corrispettivo dei servizi resi a IE in esecuzione del contratto stipulato per iscritto il 1° maggio 2018. Precisava
l'opposta che l'assemblea dei soci, riunitasi il 30 aprile 2018, aveva esplicitamente riconosciuto il suo debito e disposto contestualmente che il relativo pagamento sarebbe stato sospeso sino alla definizione delle pretese creditorie vantate nei confronti del comune di Arquata Scrivia e di una terza società, ma in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022. L'assemblea aveva quindi autorizzato l'amministratore unico di
IE alla stipulazione del nuovo contratto con CP_1
L'opponente negava la ricorrenza del dedotto riconoscimento del debito, eccependo che IE era partecipata da un socio, , che all'epoca dei fatti era anche amministratore unico della Persona_2 società. Il 12 gennaio 2021 era stata nominata quale amministratrice unica . Controparte_2
Esponeva che la società era riconducibile a (presumibilmente figlio del CP_1 Persona_1 socio ed amministratore ) che era anche amministratore unico di IE dal 19 dicembre 2016 Per_2 sino al 26 aprile 2022, data in cui era stato sostituito da a causa di gravi irregolarità Parte_2 ed inadempimenti nella gestione della società. Sottolineava quindi la ricorrenza di un evidente conflitto di interessi, dato che il era amministratore di IE proprio nel periodo dal 16 Persona_1 dicembre 2016 al 30 aprile 2018, durante il quale la società avrebbe accumulato il debito, così come egli aveva rivestito la stessa carica nel successivo periodo, e sino alla sua revoca, avvenuta nell'aprile del 2022, nel corso del quale era stato sottoscritto il contratto in cui trovava fonte la seconda tranche del credito vantato da CP_1
IE contestava, inoltre, che dal verbale dell'assemblea dei soci fosse desumibile un riconoscimento del debito ed eccepiva comunque l'invalidità del contratto datato 1° maggio 2018 per conflitto d'interessi dell'amministratore unico che l'aveva stipulato, sostenendo che i sottoscrittori dell'accordo rappresentavano un unico centro di interessi e che l'allora amministratore di IE perseguiva in realtà un'utilità per sacrificando l'interesse della prima. Evidenziava anche come fosse anomala la CP_1 sottoscrizione del contratto anche da parte di , socio di minoranza di IE, privo di alcun Parte_3 potere rappresentativo della compagine.
L'opponente negava, in definitiva, che il verbale assembleare e il contratto costituissero prova idonea del credito azionato in monitorio e concludeva come riportato in epigrafe.
L'opposta si costituiva e insisteva nella domanda, osservando come Sie avesse usufruito sin dal 2016 delle prestazioni professionali rese dall'opposta e, dal maggio 2018, avesse formalizzato il relativo incarico, versandole periodicamente quanto dovutole per l'attività di assistenza e consulenza.
Sottolineava come fosse inverosimile che il nuovo A.U. nominato, a ben sei mesi dall'assunzione della carica, ignorasse che nell'ultimo quadriennio aveva provveduto alla gestione contabile della CP_1 società e negava che le prestazioni professionali costantemente rese in favore di IE integrassero il perseguimento di uno scopo estraneo alla società rappresentata dall'amministratore stipulante, sottolineando che l'ordinata contabilità di IE era tale grazie all'attività professionale correttamente pagina 2 di 4 espletata dall'opposta. Negava la ricorrenza di alcun conflitto d'interessi, allegato dall'opponente in base al solo dato, di per sé insufficiente, della commistione dei ruoli in capo all'allora amministratore
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione. Per_1
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare dell'11 luglio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. infatti non ha adeguatamente dimostrato la ricorrenza del dedotto Parte_1 conflitto d'interessi che secondo il suo assunto darebbe luogo all'annullamento o comunque all'inefficacia nei suoi confronti del contratto in cui trova titolo il credito azionato in monitorio.
Al riguardo deve subito rilevarsi che ha puntualmente documentato il titolo in cui trova fonte CP_1 il credito azionato in monitorio, costituito dal contratto precedentemente attuato fra le parti (trattandosi di negozio non soggetto a vincoli di forma) e poi da quello concluso per iscritto il 1° maggio 2018 con
IE srl che non solo risulta sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali, ma la cui stipulazione era stata autorizzata dall'assemblea della società opponente in data 30 aprile 2018 che, all'unanimità e alla presenza dell'intero capitale, aveva dato il relativo mandato all'allora amministratore Persona_1
Inoltre, nel corpo di detto contratto (v. punto II, doc. 3 monitorio) è anche contenuta una
[...] ricognizione del debito pregresso maturato da IE srl nei confronti dell'odierna opposta, con ciò specificandosi il precedente riconoscimento del debito desumibile, sebbene genericamente, dal verbale dell'assemblea totalitaria del 30 aprile 2018, in cui erano state riconosciute le competenze maturate da nel periodo precedente. Prova che risulta ampiamente sufficiente, tenuto conto che il regolare CP_1 espletamento delle prestazioni di consulenza e assistenza per il cui corrispettivo agisce CP_1
(specificamente descritte nelle fatture di cui al doc.2 e risultanti, inoltre, dai doc. da 3 a 12 allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c.) non è stato mai messo in discussione dall'opponente che non ne contesta consistenza, qualità ed avvenuta compiuta esecuzione, non avendo IE nemmeno messo in dubbio la dedotta quantificazione del relativo corrispettivo.
Deve pertanto ribadirsi, come già anticipato nell'ordinanza ex art. 648, c.p.c., che, a fronte della richiamata prova scritta del credito fornita dall'opposta, IE ha solamente eccepito l'invalidità del contratto per conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 2475 ter, co. 1°, c.c., eccezione che non appare adeguatamente sorretta né da puntuali allegazioni né da significativi elementi di prova, nemmeno presuntiva, atteso che l'opponente non spende alcun argomento sulla effettiva potenzialità lesiva dell'atto (richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'accertamento della sua invalidità e quantomeno in funzione del riscontro di un concreto interesse ad agire), ad esempio sotto il profilo della mancanza di alcuna utilità dell'incarico conferito a o della carenza delle necessarie competenze per espletarlo CP_1
o, ancora, dell'anomala determinazione del corrispettivo concordato.
A seguito della produzione da parte di con la seconda memoria istruttoria, dei documenti CP_1 contabili e fiscali comprovanti l'effettivo svolgimento dell'attività di assistenza prestata, non può che ribadirsi dunque l'inconsistenza degli assunti difensivi di IE. pagina 3 di 4 Il provvedimento monitorio dev'essere pertanto confermato e le spese sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opponente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 148 del 3 febbraio 2023.
Condanna l'opponente S.I.E. s.r.l. alla rifusione in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi € 4800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 3 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MIRIAM ZULLI e dell'avv. CARLO BAVETTA
OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. IRENE LODDO Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: Nel merito “In via preliminare I. accertare e dichiarare che l'assemblea dei soci
IE del 30 aprile 2018 non ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di II. Controparte_1 accertare e dichiarare altresì il conflitto di interessi del prof. nella sottoscrizione del Persona_1
“contratto di consulenza e assistenza” del 1° maggio 2018 e, per l'effetto, nel merito III. annullare e/o dichiarare l'inopponibilità e comunque privare di effetti a qualsiasi titolo il “contratto di consulenza e assistenza” del 1° maggio 2018 e, conseguentemente, IV. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 148/2023, reso dal Tribunale di Sassari in data 3 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio monitorio RGN 270/2023, perché illegittimo e infondato per tutte le ragioni esposte;
V. con vittoria di spese, onorari, diritti ed accessori, come per legge”. In via istruttoria: “si reiterano le conclusioni istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n. 2”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: A) respingere ogni eccezione, anche preliminare, deduzione e conclusione avanzata dalla Sie;
B) concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n.
148/2023 emesso dall'intestato Tribunale (…). Nel merito: C) accertare e dichiarare che la Sie è CP_ debitrice nei confronti della della somma di euro 20.130,00 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso dal Tribunale di Sassari;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 marzo 2023 (in breve IE) conveniva Parte_1 davanti a questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n.148/2023 con Controparte_1
pagina 1 di 4 cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 20.130,00 oltre interessi e spese, che assumeva dovutale a titolo di compensi per prestazioni di consulenza ed assistenza contabile CP_1
e finanziaria.
In particolare, la società ricorrente aveva esposto di aver maturato il credito sia per l'esecuzione di un precedente contratto, nel periodo dal 16 dicembre 2016 al 30 aprile 2018, sia quale corrispettivo dei servizi resi a IE in esecuzione del contratto stipulato per iscritto il 1° maggio 2018. Precisava
l'opposta che l'assemblea dei soci, riunitasi il 30 aprile 2018, aveva esplicitamente riconosciuto il suo debito e disposto contestualmente che il relativo pagamento sarebbe stato sospeso sino alla definizione delle pretese creditorie vantate nei confronti del comune di Arquata Scrivia e di una terza società, ma in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022. L'assemblea aveva quindi autorizzato l'amministratore unico di
IE alla stipulazione del nuovo contratto con CP_1
L'opponente negava la ricorrenza del dedotto riconoscimento del debito, eccependo che IE era partecipata da un socio, , che all'epoca dei fatti era anche amministratore unico della Persona_2 società. Il 12 gennaio 2021 era stata nominata quale amministratrice unica . Controparte_2
Esponeva che la società era riconducibile a (presumibilmente figlio del CP_1 Persona_1 socio ed amministratore ) che era anche amministratore unico di IE dal 19 dicembre 2016 Per_2 sino al 26 aprile 2022, data in cui era stato sostituito da a causa di gravi irregolarità Parte_2 ed inadempimenti nella gestione della società. Sottolineava quindi la ricorrenza di un evidente conflitto di interessi, dato che il era amministratore di IE proprio nel periodo dal 16 Persona_1 dicembre 2016 al 30 aprile 2018, durante il quale la società avrebbe accumulato il debito, così come egli aveva rivestito la stessa carica nel successivo periodo, e sino alla sua revoca, avvenuta nell'aprile del 2022, nel corso del quale era stato sottoscritto il contratto in cui trovava fonte la seconda tranche del credito vantato da CP_1
IE contestava, inoltre, che dal verbale dell'assemblea dei soci fosse desumibile un riconoscimento del debito ed eccepiva comunque l'invalidità del contratto datato 1° maggio 2018 per conflitto d'interessi dell'amministratore unico che l'aveva stipulato, sostenendo che i sottoscrittori dell'accordo rappresentavano un unico centro di interessi e che l'allora amministratore di IE perseguiva in realtà un'utilità per sacrificando l'interesse della prima. Evidenziava anche come fosse anomala la CP_1 sottoscrizione del contratto anche da parte di , socio di minoranza di IE, privo di alcun Parte_3 potere rappresentativo della compagine.
L'opponente negava, in definitiva, che il verbale assembleare e il contratto costituissero prova idonea del credito azionato in monitorio e concludeva come riportato in epigrafe.
L'opposta si costituiva e insisteva nella domanda, osservando come Sie avesse usufruito sin dal 2016 delle prestazioni professionali rese dall'opposta e, dal maggio 2018, avesse formalizzato il relativo incarico, versandole periodicamente quanto dovutole per l'attività di assistenza e consulenza.
Sottolineava come fosse inverosimile che il nuovo A.U. nominato, a ben sei mesi dall'assunzione della carica, ignorasse che nell'ultimo quadriennio aveva provveduto alla gestione contabile della CP_1 società e negava che le prestazioni professionali costantemente rese in favore di IE integrassero il perseguimento di uno scopo estraneo alla società rappresentata dall'amministratore stipulante, sottolineando che l'ordinata contabilità di IE era tale grazie all'attività professionale correttamente pagina 2 di 4 espletata dall'opposta. Negava la ricorrenza di alcun conflitto d'interessi, allegato dall'opponente in base al solo dato, di per sé insufficiente, della commistione dei ruoli in capo all'allora amministratore
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione. Per_1
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare dell'11 luglio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. infatti non ha adeguatamente dimostrato la ricorrenza del dedotto Parte_1 conflitto d'interessi che secondo il suo assunto darebbe luogo all'annullamento o comunque all'inefficacia nei suoi confronti del contratto in cui trova titolo il credito azionato in monitorio.
Al riguardo deve subito rilevarsi che ha puntualmente documentato il titolo in cui trova fonte CP_1 il credito azionato in monitorio, costituito dal contratto precedentemente attuato fra le parti (trattandosi di negozio non soggetto a vincoli di forma) e poi da quello concluso per iscritto il 1° maggio 2018 con
IE srl che non solo risulta sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali, ma la cui stipulazione era stata autorizzata dall'assemblea della società opponente in data 30 aprile 2018 che, all'unanimità e alla presenza dell'intero capitale, aveva dato il relativo mandato all'allora amministratore Persona_1
Inoltre, nel corpo di detto contratto (v. punto II, doc. 3 monitorio) è anche contenuta una
[...] ricognizione del debito pregresso maturato da IE srl nei confronti dell'odierna opposta, con ciò specificandosi il precedente riconoscimento del debito desumibile, sebbene genericamente, dal verbale dell'assemblea totalitaria del 30 aprile 2018, in cui erano state riconosciute le competenze maturate da nel periodo precedente. Prova che risulta ampiamente sufficiente, tenuto conto che il regolare CP_1 espletamento delle prestazioni di consulenza e assistenza per il cui corrispettivo agisce CP_1
(specificamente descritte nelle fatture di cui al doc.2 e risultanti, inoltre, dai doc. da 3 a 12 allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c.) non è stato mai messo in discussione dall'opponente che non ne contesta consistenza, qualità ed avvenuta compiuta esecuzione, non avendo IE nemmeno messo in dubbio la dedotta quantificazione del relativo corrispettivo.
Deve pertanto ribadirsi, come già anticipato nell'ordinanza ex art. 648, c.p.c., che, a fronte della richiamata prova scritta del credito fornita dall'opposta, IE ha solamente eccepito l'invalidità del contratto per conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 2475 ter, co. 1°, c.c., eccezione che non appare adeguatamente sorretta né da puntuali allegazioni né da significativi elementi di prova, nemmeno presuntiva, atteso che l'opponente non spende alcun argomento sulla effettiva potenzialità lesiva dell'atto (richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'accertamento della sua invalidità e quantomeno in funzione del riscontro di un concreto interesse ad agire), ad esempio sotto il profilo della mancanza di alcuna utilità dell'incarico conferito a o della carenza delle necessarie competenze per espletarlo CP_1
o, ancora, dell'anomala determinazione del corrispettivo concordato.
A seguito della produzione da parte di con la seconda memoria istruttoria, dei documenti CP_1 contabili e fiscali comprovanti l'effettivo svolgimento dell'attività di assistenza prestata, non può che ribadirsi dunque l'inconsistenza degli assunti difensivi di IE. pagina 3 di 4 Il provvedimento monitorio dev'essere pertanto confermato e le spese sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opponente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 148 del 3 febbraio 2023.
Condanna l'opponente S.I.E. s.r.l. alla rifusione in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi € 4800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 3 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4