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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/10/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa EL NT Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 742/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Toscana, 9, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Alessandro lo Giudice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Caltanissetta viale della Regione n. 146 e
nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Toscana, 9 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra C.F._2
Lupo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Caltanissetta viale Sicilia n. 176;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Conclusioni delle parti: all'udienza fissata per il giorno 02.07.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto e l'omologa della separazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha dedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 23.04.2025, Parte_2
e , premesso di avere contratto matrimonio a
[...] Parte_1
Caltanissetta il 21.07.1999 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 1999, atto n. 163, parte II, serie A, e che dalla loro unione non erano nati figli, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che di seguito si riportano integralmente:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, di modo che il comportamento di ciascuno non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) l'abitazione coniugale sita in Caltanissetta via Toscana 9, di proprietà esclusiva del sig.
, unitamente agli arredi e i mobili ivi presenti (con eccezione dei beni Parte_2 personali, quale abbigliamento, orologi, ecc. che verranno ritirati dal sig. Parte_2 successivamente), resterà assegnata alla sig.ra , sulla quale graveranno le Parte_1 relative spese, con decorrenza da aprile 2025. In particolare, con riferimento alle utenze la Par sig.ra si impegna ed obbliga a stipulare a proprio nome i relativi contratti di fornitura. Par Con la medesima decorrenza (aprile 2025) resteranno a carico della sig.ra anche le spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie e le imposte collegate al titolo di proprietà continueranno a gravare sul Sig. ivi compresa la tassa rifiuti. Qualsiasi Parte_2
Par somma a carico della sig.ra per i titoli di cui sopra, che dovesse essere anticipata dal sig.
dovrà essergli rimborsata anche tramite compensazione, per quanto di spettanza con Parte_2
l'importo a titolo di assegno di mantenimento di cui al punto successivo.
Si da atto che il sig. in data 11.04.2025 ha lasciato la casa coniugale e si impegna Parte_2
a richiedere il trasferimento della propria residenza nella nuova abitazione entro il termine di
30 giorni da oggi;
Par 3) il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 800,00 a titolo di Parte_2 mantenimento con rivalutazione annuale Istat, entro i primi quindici giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025), tramite bonifico bancario sul conto intestato alla medesima, del quale la stessa ha già comunicato le coordinate IBAN;
4) Le parti potranno liberamente fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno
e reciprocamente si danno, sin d'ora, il consenso per l'espatrio per motivi di lavoro e/o turismo, autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta
d'identità);
5) con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, le parti si danno atto di avere nulla più
a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 3.”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
Tanto premesso, la domanda congiunta diretta alla pronuncia di separazione dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a Caltanissetta il 21.07.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
1999, atto n. 163, parte II, serie A, è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 742/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23.04.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 10 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. RA EL NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa EL NT Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 742/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Toscana, 9, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Alessandro lo Giudice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Caltanissetta viale della Regione n. 146 e
nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Toscana, 9 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra C.F._2
Lupo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Caltanissetta viale Sicilia n. 176;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Conclusioni delle parti: all'udienza fissata per il giorno 02.07.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto e l'omologa della separazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha dedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 23.04.2025, Parte_2
e , premesso di avere contratto matrimonio a
[...] Parte_1
Caltanissetta il 21.07.1999 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 1999, atto n. 163, parte II, serie A, e che dalla loro unione non erano nati figli, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che di seguito si riportano integralmente:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, di modo che il comportamento di ciascuno non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) l'abitazione coniugale sita in Caltanissetta via Toscana 9, di proprietà esclusiva del sig.
, unitamente agli arredi e i mobili ivi presenti (con eccezione dei beni Parte_2 personali, quale abbigliamento, orologi, ecc. che verranno ritirati dal sig. Parte_2 successivamente), resterà assegnata alla sig.ra , sulla quale graveranno le Parte_1 relative spese, con decorrenza da aprile 2025. In particolare, con riferimento alle utenze la Par sig.ra si impegna ed obbliga a stipulare a proprio nome i relativi contratti di fornitura. Par Con la medesima decorrenza (aprile 2025) resteranno a carico della sig.ra anche le spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie e le imposte collegate al titolo di proprietà continueranno a gravare sul Sig. ivi compresa la tassa rifiuti. Qualsiasi Parte_2
Par somma a carico della sig.ra per i titoli di cui sopra, che dovesse essere anticipata dal sig.
dovrà essergli rimborsata anche tramite compensazione, per quanto di spettanza con Parte_2
l'importo a titolo di assegno di mantenimento di cui al punto successivo.
Si da atto che il sig. in data 11.04.2025 ha lasciato la casa coniugale e si impegna Parte_2
a richiedere il trasferimento della propria residenza nella nuova abitazione entro il termine di
30 giorni da oggi;
Par 3) il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 800,00 a titolo di Parte_2 mantenimento con rivalutazione annuale Istat, entro i primi quindici giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025), tramite bonifico bancario sul conto intestato alla medesima, del quale la stessa ha già comunicato le coordinate IBAN;
4) Le parti potranno liberamente fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno
e reciprocamente si danno, sin d'ora, il consenso per l'espatrio per motivi di lavoro e/o turismo, autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta
d'identità);
5) con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, le parti si danno atto di avere nulla più
a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 3.”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
Tanto premesso, la domanda congiunta diretta alla pronuncia di separazione dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a Caltanissetta il 21.07.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
1999, atto n. 163, parte II, serie A, è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 742/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23.04.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 10 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. RA EL NT