CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M303974 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 aprile 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF906M303974/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno ha contestato l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla sSocietà_1 S.r.l.s. per l'anno 2019, per un imponibile complessivo di euro 2.286.409,20 e una maggiore IVA di euro 503.010,00
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per inesistenza dei presupposti di operazioni soggettivamente inesistenti, assoluta carenza di prova e violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992, la buona fede del contribuente e, infine, la violazione dei principi di proporzionalità e motivazione rafforzata.
Ha inoltre evidenziato che identiche contestazioni per gli anni 2017 e 2018 erano già state annullate dalla stessa Corte con sentenze n. 1344/2025 e 2280/2025
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che insiste nella legittimità dell'accertamento sulla base di una segnalazione interna e di presunte frodi IVA riconducibili alla filiera commerciale facente capo al sig.
Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Ufficio ha recuperato IVA per euro 503.010,00, disconoscendo la detrazione relativa a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l.s., ritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti perché la cedente sarebbe stata parte di una frode IVA come “missing trader”.
Non è contestata né l'esistenza delle operazioni materiali né l'avvenuta consegna dei beni, ma esclusivamente la pretesa fittizietà soggettiva del fornitore.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla riforma del 2022,
“l'amministrazione finanziaria deve provare in modo circostanziato e puntuale i fatti costitutivi della pretesa tributaria” e in materia di fatture soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza europea e nazionale (CGUE C-80/11, C-142/11; Cass. SS.UU. 21105/2017) impone all'Ufficio di provare la fittizietà del cedente e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Nel caso di specie, l'Agenzia fonda l'intero accertamento unicamente su una segnalazione interna del Settore Contrasto Illeciti oltre che su affermazioni circa una frode orchestrata da Nominativo_1 e presunte anomalie contabili della società Società_1 S.r.l.s. Tuttavia, non viene prodotto alcun PVC, verbale, relazione della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle
Dogane e non viene indicato chi, quando e come avrebbe accertato la frode. Non vengono riportate specificatamente le fonti documentali né gli elementi fattuali specifici a carico di Ricorrente_1 ma l'accertamento si fonda quindi su mere asserzioni e su una catena indiziaria generica, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
Inoltre, dagli atti emerge invece che la società Società_1 S.r.l.s. avesse sede operativa, utenze, e-mail, conti correnti, clienti e dipendenti e operasse da diversi anni con regolarità commerciale con la ricorrente e i prezzi praticati risultavano di mercato, come dedotto e documentato dalla contribuente. Nessun elemento concreto dimostra che la Ricorrente_1 fosse consapevole di un'evasione a monte o che potesse rilevarla con l'ordinaria diligenza. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il cessionario non è tenuto a verificare l'adempimento fiscale del fornitore, salvo indizi gravi e specifici (CGUE, C-189/18) che nel caso di specie non emergono.
È pacifico che identici accertamenti per gli anni 2017 e 2018 sono stati annullati da questa stessa Corte
(sentenze n. 1344/2025 e 2280/2025) e l'Ufficio ha riproposto per il 2019 le medesime contestazioni, senza apportare alcun nuovo elemento istruttorio idoneo a superare l'impostazione già ritenuta illegittima dal giudice tributario.
Pertanto, in mancanza di prove circostanziate e puntuali in merito alla fittizietà soggettiva del fornitore e della consapevolezza o colpa grave della contribuente.
L'accertamento impugnato è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato integralmente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali oltre oneri e accessori di legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 28 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dr Ciro Panariello Dr Sergio Pezza
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M303974 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 aprile 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF906M303974/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno ha contestato l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla sSocietà_1 S.r.l.s. per l'anno 2019, per un imponibile complessivo di euro 2.286.409,20 e una maggiore IVA di euro 503.010,00
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per inesistenza dei presupposti di operazioni soggettivamente inesistenti, assoluta carenza di prova e violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992, la buona fede del contribuente e, infine, la violazione dei principi di proporzionalità e motivazione rafforzata.
Ha inoltre evidenziato che identiche contestazioni per gli anni 2017 e 2018 erano già state annullate dalla stessa Corte con sentenze n. 1344/2025 e 2280/2025
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che insiste nella legittimità dell'accertamento sulla base di una segnalazione interna e di presunte frodi IVA riconducibili alla filiera commerciale facente capo al sig.
Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Ufficio ha recuperato IVA per euro 503.010,00, disconoscendo la detrazione relativa a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l.s., ritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti perché la cedente sarebbe stata parte di una frode IVA come “missing trader”.
Non è contestata né l'esistenza delle operazioni materiali né l'avvenuta consegna dei beni, ma esclusivamente la pretesa fittizietà soggettiva del fornitore.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla riforma del 2022,
“l'amministrazione finanziaria deve provare in modo circostanziato e puntuale i fatti costitutivi della pretesa tributaria” e in materia di fatture soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza europea e nazionale (CGUE C-80/11, C-142/11; Cass. SS.UU. 21105/2017) impone all'Ufficio di provare la fittizietà del cedente e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Nel caso di specie, l'Agenzia fonda l'intero accertamento unicamente su una segnalazione interna del Settore Contrasto Illeciti oltre che su affermazioni circa una frode orchestrata da Nominativo_1 e presunte anomalie contabili della società Società_1 S.r.l.s. Tuttavia, non viene prodotto alcun PVC, verbale, relazione della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle
Dogane e non viene indicato chi, quando e come avrebbe accertato la frode. Non vengono riportate specificatamente le fonti documentali né gli elementi fattuali specifici a carico di Ricorrente_1 ma l'accertamento si fonda quindi su mere asserzioni e su una catena indiziaria generica, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
Inoltre, dagli atti emerge invece che la società Società_1 S.r.l.s. avesse sede operativa, utenze, e-mail, conti correnti, clienti e dipendenti e operasse da diversi anni con regolarità commerciale con la ricorrente e i prezzi praticati risultavano di mercato, come dedotto e documentato dalla contribuente. Nessun elemento concreto dimostra che la Ricorrente_1 fosse consapevole di un'evasione a monte o che potesse rilevarla con l'ordinaria diligenza. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il cessionario non è tenuto a verificare l'adempimento fiscale del fornitore, salvo indizi gravi e specifici (CGUE, C-189/18) che nel caso di specie non emergono.
È pacifico che identici accertamenti per gli anni 2017 e 2018 sono stati annullati da questa stessa Corte
(sentenze n. 1344/2025 e 2280/2025) e l'Ufficio ha riproposto per il 2019 le medesime contestazioni, senza apportare alcun nuovo elemento istruttorio idoneo a superare l'impostazione già ritenuta illegittima dal giudice tributario.
Pertanto, in mancanza di prove circostanziate e puntuali in merito alla fittizietà soggettiva del fornitore e della consapevolezza o colpa grave della contribuente.
L'accertamento impugnato è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato integralmente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali oltre oneri e accessori di legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 28 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dr Ciro Panariello Dr Sergio Pezza