Art. 3.
L'abbuono di cui all' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175 , concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani e' prorogato fino al 30 giugno 1957 ed e' esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonche' ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.
L'abbuono di cui all' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175 , concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani e' prorogato fino al 30 giugno 1957 ed e' esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonche' ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.