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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 14/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n° 3945/2024 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno n. 21, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Roberto Rizzo che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n°190, presso l'Ufficio legale della società, rappresentata e difesa l'Avv. Anna Bonsera per procura notarile in atti;
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cesare Beccaria, 29 sede dell'Avvocatura Metropolitana INPS, presso l'avv. Massimiliano
Morelli che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento illegittimità sanzione disciplinare conservativa - decadenza dal diritto al trattamento di malattia – restituzione trattenute SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio e lamentando l'illegittimità del provvedimento Controparte_1
sanzionatorio irrogato nei suoi confronti per assenza ingiustificata dal proprio domicilio in occasione delle visite mediche di controllo disposte durante il periodo in cui egli era stato assente dal lavoro per malattia.
L'istante, premesso di essere dipendente di dal 31 ottobre 2012, Controparte_1
inquadrato nel livello D del CCNL di settore quale addetto alla produzione presso il CS
Roma Aeroporto - Supporto Logistico Affile, precisava di essersi assentato dal servizio per motivi di salute dal 25/10/2020 al 31/07/2021, come attestato dalle certificazioni mediche inviate a versate in atti (cfr. all. 4 bis ricorso). Evidenziato che durante Controparte_1
il periodo di assenza dall'impiego erano state disposte nei suoi confronti visite mediche di controllo domiciliare nelle date del 20/06/2021 e del 29/06/2021 in occasione delle quali non era stato reperito. Lamentava che, in ragione di tale assunta ingiustificata assenza,
con provvedimento disciplinare Prot. DISC/6503/MAC/2021, gli Controparte_1
aveva comminato la sanzione disciplinare della “multa per un importo pari a ore due di retribuzione ai sensi degli artt. 52,53, 54, 55 del vigente ccnl” e, con diverso provvedimento, gli aveva comunicato la decadenza dal diritto al trattamento di malattia per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura pari al 50% per l'arco temporale dal
04/11/2020 al 31/07/2021. Rendeva noto, infine, come avesse Controparte_1 effettuato una serie di trattenute dalla busta paga pari ad €218,56 per ogni mese nel periodo da ottobre a dicembre 2021 e pari ad € 276,61 per ogni mese nel periodo da maggio 2022 a gennaio 2024.
CP_ Premesso quanto sopra, chiedeva accertarsi, anche nei confronti dell' l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, adducendo che aveva erroneamente Controparte_1
disposto le visite medico fiscali ad indirizzo presso il quale egli non era residente e del quale non aveva dato comunicazione al proprio datore di lavoro. Insisteva, da ultimo, per la condanna della società convenuta alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di sanzione e per decadenza dal trattamento di malattia, queste ultime quantificate alla data di deposito del ricorso € 6.464,69, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo la Controparte_1
correttezza e la legittimità della sanzione disciplinare irrogata poiché le visite medico fiscali citate erano state entrambe effettuate presso la residenza del dipendente (“Via Colle
Maimello 43, Zagarolo”), nonché presso il domicilio dello stesso risultante dal portale “Web Pers”, quest'ultimo diverso rispetto all'indirizzo di residenza vale a dire “Piazza
Indipendenza 24, Zagarolo” (cfr. all. 4 memoria difensiva , indirizzi, Controparte_1
entrambi, presso i quali il era risultato assente. Concludeva quindi chiedendo il rigetto Pt_1
del ricorso, con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio che, in via preliminare, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva non ricorrendo nel caso di specie né un'ipotesi di erogazione diretta dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto, né un'ipotesi di erogazione anticipata delle relative somme da parte del datore di lavoro Controparte_1
CP_ per conto dell' essendo state le somme in questione direttamente erogate dal datore di CP_ lavoro, da cui il ruolo dell' di mero esecutore del servizio di verifica. Nel merito insisteva per il rigetto della domanda.
Istruita la controversia in via meramente documentale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ha chiesto l' dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva avendo CP_2
l' agito come mero delegato al servizio di controllo della reperibilità del dipendente CP_2
in malattia e non quale ente previdenziale tenuto al versamento del relativo trattamento.
Osserva l'Ufficio che nei confronti dell' non è stata svolta alcuna domanda di
CP_2 condanna ma di mero accertamento di circostanze che hanno visto l' impegnato
CP_2 proprio nel servizio di controllo di reperibilità demandatogli dall'ordinamento in ipotesi di malattia del dipendente. In altre parole, ritiene il Tribunale che, in tale ultima veste, l'
CP_2 non sia indifferente all'accertamento riferito all'operato del medico dal medesimo Istituto inviato poiché è dalla correttezza o meno dell'operato del professionista che discente la legittimità o meno dei provvedimenti datoriali impugnati. E', infatti, in base alle attestazioni del sanitario che il datore di lavoro ha adottato il provvedimento della “perdita del trattamento di malattia” ai sensi dell'art. 5 legge 638/83 e 41 CCNL. Né può dimenticarsi che l' è, per costante giurisprudenza di legittimità, “a sua volta tenuto a
CP_2
eseguire le opportune indagini per integrare il certificato e deve quindi dimostrare di non essere stato in grado, adoperando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che al lavoratore medesimo, mentre non è concesso addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è data la possibilità - assolvendo al relativo onere probatorio su lui stesso gravante - di dimostrare che l'ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (ex plurimis, Cass. 8093/199, Cass. 23 agosto 1997, n. 7909;
Cass., 6 giugno 1995, n. 6331)”. Ne consegue che, qualora emergenti anomalie nelle richieste di controllo o dati contrastanti tra certificato medico telematico inviato dal medico all' e richiesta di controllo avanzata dal datore di lavoro, occorrerebbe verificare se CP_2
l' , secondo l'ordinaria diligenza, fosse in grado di rilevarle e porvi rimedio. CP_2
Per le indicate ragioni l'eccezione dev'essere senz'altro respinta.
Nel merito, il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1
1. La legittimità del provvedimento di decadenza dal trattamento retributivo di malattia comunicatogli è strettamente legata, e come tale dipende, dall'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa a monte irrogata, ragione per la quale appare necessario in via preliminare l'esame della veridicità dei fatti oggetto di contestazione.
Dato per presupposto che il sia stato in malattia nel periodo tra il 25/10/2020 e il Pt_1
31/07/2021, come attestato dai certificati medici agli atti (cfr. all. 3 ricorso), e che il medesimo sia risultato assente nell'orario di reperibilità presso gli indirizzi ove sono state operate le due visite medico fiscali che il datore di lavoro ha chiesto all' di effettuare, CP_2
occorre in questa sede verificare, dato contestato in ricorso, se le visite in questione siano state operate presso il corretto indirizzo.
In ordine a tale aspetto deve precisarsi quanto segue.
Sia nel certificato medico con PUC n. 280075840 che in quelli successivamente comunicati, tutti allegati da parte ricorrente, il medico curante dott. Persona_1
indicava come residenza o domicilio abituale del ricorrente “Via Colle Mainello n. 43,
Comune Zagarolo, cap 00039, Provincia di Roma”. Certificato, in particolare il primo, tempestivamente trasmesso dal ricorrente a come dimostrato dalla Controparte_1
comunicazione del 4/5/2021 (cfr. all. 3.1). La resistente società ha quindi avuto tempestiva comunicazione da parte del dipendente del luogo presso il quale operare, se ritenuti necessari, eventuali controlli. Indirizzo ripetuto e confermato in tutte le successive certificazioni attestanti la prosecuzione dello stato di malattia.
La conoscenza dell'indirizzo di residenza contenuta nei certificati medici riferiti al periodo in interesse appare altresì confermata dal fatto che già in data 25/8/2015, in occasione di CP_ altra malattia dell'odierno ricorrente, aveva richiesto all' visita Controparte_1
medico fiscale presso lo stesso indirizzo di residenza del in Via Colle Mainello n. 43, Pt_1 CP_ Zagarolo, luogo ove, in effetti, il medico inviato dall' si era poi recato e aveva constatato la presenza del ricorrente, come documentato dal verbale redatto in tale occasione (cfr. all. 4 ricorso).
Né gli accessi operati per ben due volte nelle date del 20/06/2021 e del 29/06/2021 presso l'indirizzo di “Piazza Indipendenza 24” appare giustificato da diversa indicazione contenuta negli indicati certificati medici telematici di altro luogo di reperibilità nel periodo di malattia, non essendo stata in alcuno di essi compilata la parte riferita, appunto, ad indirizzo di reperibilità temporanea. Ed infatti lo spazio relativo all'indirizzo “da dichiarare solo se diversi da quello di residenza o domicilio abituali” risulta vuoto. Ne consegue che la richiesta riferita a visita di controllo inoltrata da in data 18.6.2021 CP_1
(vedi doc.5 fascicolo ricorrente), da cui la visita del 20.6.2021, contiene evidente errore materiale ove, pur indicato il corretto indirizzo di “residenza” in Via Colle Mainello 34 –
Zagarolo, indica altresì del tutto arbitrariamente quale indirizzo di “reperibilità” Piazza
Indipendenza 24 – Zagarolo, indirizzo quest'ultimo presso il quale doveva recarsi il medico per operare il controllo e presso il quale il lavoratore, e non poteva essere diversamente atteso l'errore, non è stato reperito.
Né a diverse conclusioni può condurre l'esame della schermata del portale “Web Pers” prodotta da ove è indicato quale indirizzo di reperibilità “Piazza Controparte_1
Indipendenza 24” nel Comune di Zagarolo, risultando tale produzione sfornita di data certa e potendo quindi, in ipotesi, riferirsi a format compilato in periodo precedente l'agosto
2015 successivamente modificato. Conferma ne viene oltre che dal menzionato doc.5 al fascicolo di parte ricorrente, anche dal doc.8 al fascicolo di parte resistente ove la richiesta di visita di controllo viene operata indicando come indirizzo di residenza Via Colle
Mainello 43 – Zagarolo e quale indirizzo di reperibilità, evidentemente per errore materiale, quello assonante di Via Colle Maianello 43 - Zagarolo, presso il quale, ovviamente, il ricorrente in data 15.6.2021 non viene reperito e come tale dichiarato assente alle ore 17,14.
Accertata la tempestiva comunicazione già dal 2015 da parte del a Pt_1 Controparte_1
del proprio indirizzo di residenza confermata anche da ultimo dalla richiesta di visita avanzata da in data 15.6.2021, può affermarsi che l'odierno ricorrente abbia assolto CP_1 all'onere di diligente comunicazione dei propri dati anagrafici sullo stesso gravante, spettando piuttosto al datore di lavoro provare l'esistenza di diversa Controparte_1
comunicazione da parte del lavoratore circa eventuali modifiche del proprio recapito intervenute successivamente al 15.6.2021, prova del tutto assente. La correttezza dell'indirizzo di residenza del ricorrente indicato nei certificati telematici, unitamente all'assenza di indicazione di diverso indirizzo di reperibilità temporanea, evidenzia altresì responsabilità dell' che pur avendo ricevuto in via telematica dal CP_2 medico curante corretta indicazione dell'indirizzo presso il quale operare eventuali accessi di controllo, ha comunque seguito, senza operare alcuna verifica di coerenza dei dati, le diverse indicazioni date dal datore di lavoro nelle richieste da questi avanzate di verifica di reperibilità del dipendente.
Da quanto sopra accertato discende, in via diretta, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto, consistente nella multa per l'importo pari ad ore due di retribuzione ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 del vigente CCNL, essendo risultata l'assenza del ricorrente alle visite di controllo pienamente giustificata dall'essere stati gli accessi operati presso indirizzo diverso da quello noto alla società come di abituale residenza del dipendente pur in assenza di indicazione nel certificato di malattia di indirizzo di reperibilità temporanea diverso da quello conosciuto.
2. Al medesimo accertamento di insussistenza di comportamento disciplinarmente rilevante di cui sopra consegue, in via indiretta, dichiarazione di illegittimità del provvedimento datoriale avente ad oggetto la successiva comunicazione di decadenza dal trattamento di malattia nonché delle conseguenti trattenute stipendiali.
Risulta agli atti che con lettera del 29/09/2021 ha disposto la “perdita Controparte_1
del trattamento di malattia per giorni 10 e la perdita del trattamento di malattia pari al
50% per il periodo dal 4/11/2020 al 31/7/2021” ed è incontestato che in ragione di tale provvedimento la datrice di lavoro abbia poi effettuato trattenute dalla busta paga del ricorrente per un totale, quantificato alla data di deposito del ricorso, di €6.464,69, oltre successive trattenute. Il provvedimento di decadenza è infatti fondato sul combinato disposto dell'art. 41, co. 9, CCNL e dell'art. 5 l. 683/1983, disposizione quest'ultima secondo cui “qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Presupposto della “assenza senza giustificato motivo” menzionato dalla norma che, per le motivazioni sopra espresse, deve ritenersi nel caso all'esame insussistente.
Ne consegue integrale accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di ed . CP_1 CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta e, per l'effetto:
- condanna a pagare a l'importo relativo a due ore di Controparte_1 Parte_1
retribuzione;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico spettante per il periodo dal 4.11.2020 al 31.07.2021 e, di conseguenza, delle trattenute mensili operate nei confronti del ricorrente a partire dal mese di ottobre
2021;
- ordina a , in persona del legale rapp.te pro tempore, di interrompere le Controparte_1
indicate trattenute e la condanna alla loro restituzione, nella somma quantificata sino alla data di deposito del ricorso in €6.464,69, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
CP_ condanna e alla refusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate a carico di ciascun convenuto in complessivi €1.100,00.
Roma, il 14/1/2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Livia
Peronaci
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 14/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n° 3945/2024 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno n. 21, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Roberto Rizzo che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n°190, presso l'Ufficio legale della società, rappresentata e difesa l'Avv. Anna Bonsera per procura notarile in atti;
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cesare Beccaria, 29 sede dell'Avvocatura Metropolitana INPS, presso l'avv. Massimiliano
Morelli che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento illegittimità sanzione disciplinare conservativa - decadenza dal diritto al trattamento di malattia – restituzione trattenute SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio e lamentando l'illegittimità del provvedimento Controparte_1
sanzionatorio irrogato nei suoi confronti per assenza ingiustificata dal proprio domicilio in occasione delle visite mediche di controllo disposte durante il periodo in cui egli era stato assente dal lavoro per malattia.
L'istante, premesso di essere dipendente di dal 31 ottobre 2012, Controparte_1
inquadrato nel livello D del CCNL di settore quale addetto alla produzione presso il CS
Roma Aeroporto - Supporto Logistico Affile, precisava di essersi assentato dal servizio per motivi di salute dal 25/10/2020 al 31/07/2021, come attestato dalle certificazioni mediche inviate a versate in atti (cfr. all. 4 bis ricorso). Evidenziato che durante Controparte_1
il periodo di assenza dall'impiego erano state disposte nei suoi confronti visite mediche di controllo domiciliare nelle date del 20/06/2021 e del 29/06/2021 in occasione delle quali non era stato reperito. Lamentava che, in ragione di tale assunta ingiustificata assenza,
con provvedimento disciplinare Prot. DISC/6503/MAC/2021, gli Controparte_1
aveva comminato la sanzione disciplinare della “multa per un importo pari a ore due di retribuzione ai sensi degli artt. 52,53, 54, 55 del vigente ccnl” e, con diverso provvedimento, gli aveva comunicato la decadenza dal diritto al trattamento di malattia per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura pari al 50% per l'arco temporale dal
04/11/2020 al 31/07/2021. Rendeva noto, infine, come avesse Controparte_1 effettuato una serie di trattenute dalla busta paga pari ad €218,56 per ogni mese nel periodo da ottobre a dicembre 2021 e pari ad € 276,61 per ogni mese nel periodo da maggio 2022 a gennaio 2024.
CP_ Premesso quanto sopra, chiedeva accertarsi, anche nei confronti dell' l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, adducendo che aveva erroneamente Controparte_1
disposto le visite medico fiscali ad indirizzo presso il quale egli non era residente e del quale non aveva dato comunicazione al proprio datore di lavoro. Insisteva, da ultimo, per la condanna della società convenuta alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di sanzione e per decadenza dal trattamento di malattia, queste ultime quantificate alla data di deposito del ricorso € 6.464,69, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo la Controparte_1
correttezza e la legittimità della sanzione disciplinare irrogata poiché le visite medico fiscali citate erano state entrambe effettuate presso la residenza del dipendente (“Via Colle
Maimello 43, Zagarolo”), nonché presso il domicilio dello stesso risultante dal portale “Web Pers”, quest'ultimo diverso rispetto all'indirizzo di residenza vale a dire “Piazza
Indipendenza 24, Zagarolo” (cfr. all. 4 memoria difensiva , indirizzi, Controparte_1
entrambi, presso i quali il era risultato assente. Concludeva quindi chiedendo il rigetto Pt_1
del ricorso, con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio che, in via preliminare, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva non ricorrendo nel caso di specie né un'ipotesi di erogazione diretta dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto, né un'ipotesi di erogazione anticipata delle relative somme da parte del datore di lavoro Controparte_1
CP_ per conto dell' essendo state le somme in questione direttamente erogate dal datore di CP_ lavoro, da cui il ruolo dell' di mero esecutore del servizio di verifica. Nel merito insisteva per il rigetto della domanda.
Istruita la controversia in via meramente documentale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ha chiesto l' dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva avendo CP_2
l' agito come mero delegato al servizio di controllo della reperibilità del dipendente CP_2
in malattia e non quale ente previdenziale tenuto al versamento del relativo trattamento.
Osserva l'Ufficio che nei confronti dell' non è stata svolta alcuna domanda di
CP_2 condanna ma di mero accertamento di circostanze che hanno visto l' impegnato
CP_2 proprio nel servizio di controllo di reperibilità demandatogli dall'ordinamento in ipotesi di malattia del dipendente. In altre parole, ritiene il Tribunale che, in tale ultima veste, l'
CP_2 non sia indifferente all'accertamento riferito all'operato del medico dal medesimo Istituto inviato poiché è dalla correttezza o meno dell'operato del professionista che discente la legittimità o meno dei provvedimenti datoriali impugnati. E', infatti, in base alle attestazioni del sanitario che il datore di lavoro ha adottato il provvedimento della “perdita del trattamento di malattia” ai sensi dell'art. 5 legge 638/83 e 41 CCNL. Né può dimenticarsi che l' è, per costante giurisprudenza di legittimità, “a sua volta tenuto a
CP_2
eseguire le opportune indagini per integrare il certificato e deve quindi dimostrare di non essere stato in grado, adoperando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che al lavoratore medesimo, mentre non è concesso addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è data la possibilità - assolvendo al relativo onere probatorio su lui stesso gravante - di dimostrare che l'ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (ex plurimis, Cass. 8093/199, Cass. 23 agosto 1997, n. 7909;
Cass., 6 giugno 1995, n. 6331)”. Ne consegue che, qualora emergenti anomalie nelle richieste di controllo o dati contrastanti tra certificato medico telematico inviato dal medico all' e richiesta di controllo avanzata dal datore di lavoro, occorrerebbe verificare se CP_2
l' , secondo l'ordinaria diligenza, fosse in grado di rilevarle e porvi rimedio. CP_2
Per le indicate ragioni l'eccezione dev'essere senz'altro respinta.
Nel merito, il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1
1. La legittimità del provvedimento di decadenza dal trattamento retributivo di malattia comunicatogli è strettamente legata, e come tale dipende, dall'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa a monte irrogata, ragione per la quale appare necessario in via preliminare l'esame della veridicità dei fatti oggetto di contestazione.
Dato per presupposto che il sia stato in malattia nel periodo tra il 25/10/2020 e il Pt_1
31/07/2021, come attestato dai certificati medici agli atti (cfr. all. 3 ricorso), e che il medesimo sia risultato assente nell'orario di reperibilità presso gli indirizzi ove sono state operate le due visite medico fiscali che il datore di lavoro ha chiesto all' di effettuare, CP_2
occorre in questa sede verificare, dato contestato in ricorso, se le visite in questione siano state operate presso il corretto indirizzo.
In ordine a tale aspetto deve precisarsi quanto segue.
Sia nel certificato medico con PUC n. 280075840 che in quelli successivamente comunicati, tutti allegati da parte ricorrente, il medico curante dott. Persona_1
indicava come residenza o domicilio abituale del ricorrente “Via Colle Mainello n. 43,
Comune Zagarolo, cap 00039, Provincia di Roma”. Certificato, in particolare il primo, tempestivamente trasmesso dal ricorrente a come dimostrato dalla Controparte_1
comunicazione del 4/5/2021 (cfr. all. 3.1). La resistente società ha quindi avuto tempestiva comunicazione da parte del dipendente del luogo presso il quale operare, se ritenuti necessari, eventuali controlli. Indirizzo ripetuto e confermato in tutte le successive certificazioni attestanti la prosecuzione dello stato di malattia.
La conoscenza dell'indirizzo di residenza contenuta nei certificati medici riferiti al periodo in interesse appare altresì confermata dal fatto che già in data 25/8/2015, in occasione di CP_ altra malattia dell'odierno ricorrente, aveva richiesto all' visita Controparte_1
medico fiscale presso lo stesso indirizzo di residenza del in Via Colle Mainello n. 43, Pt_1 CP_ Zagarolo, luogo ove, in effetti, il medico inviato dall' si era poi recato e aveva constatato la presenza del ricorrente, come documentato dal verbale redatto in tale occasione (cfr. all. 4 ricorso).
Né gli accessi operati per ben due volte nelle date del 20/06/2021 e del 29/06/2021 presso l'indirizzo di “Piazza Indipendenza 24” appare giustificato da diversa indicazione contenuta negli indicati certificati medici telematici di altro luogo di reperibilità nel periodo di malattia, non essendo stata in alcuno di essi compilata la parte riferita, appunto, ad indirizzo di reperibilità temporanea. Ed infatti lo spazio relativo all'indirizzo “da dichiarare solo se diversi da quello di residenza o domicilio abituali” risulta vuoto. Ne consegue che la richiesta riferita a visita di controllo inoltrata da in data 18.6.2021 CP_1
(vedi doc.5 fascicolo ricorrente), da cui la visita del 20.6.2021, contiene evidente errore materiale ove, pur indicato il corretto indirizzo di “residenza” in Via Colle Mainello 34 –
Zagarolo, indica altresì del tutto arbitrariamente quale indirizzo di “reperibilità” Piazza
Indipendenza 24 – Zagarolo, indirizzo quest'ultimo presso il quale doveva recarsi il medico per operare il controllo e presso il quale il lavoratore, e non poteva essere diversamente atteso l'errore, non è stato reperito.
Né a diverse conclusioni può condurre l'esame della schermata del portale “Web Pers” prodotta da ove è indicato quale indirizzo di reperibilità “Piazza Controparte_1
Indipendenza 24” nel Comune di Zagarolo, risultando tale produzione sfornita di data certa e potendo quindi, in ipotesi, riferirsi a format compilato in periodo precedente l'agosto
2015 successivamente modificato. Conferma ne viene oltre che dal menzionato doc.5 al fascicolo di parte ricorrente, anche dal doc.8 al fascicolo di parte resistente ove la richiesta di visita di controllo viene operata indicando come indirizzo di residenza Via Colle
Mainello 43 – Zagarolo e quale indirizzo di reperibilità, evidentemente per errore materiale, quello assonante di Via Colle Maianello 43 - Zagarolo, presso il quale, ovviamente, il ricorrente in data 15.6.2021 non viene reperito e come tale dichiarato assente alle ore 17,14.
Accertata la tempestiva comunicazione già dal 2015 da parte del a Pt_1 Controparte_1
del proprio indirizzo di residenza confermata anche da ultimo dalla richiesta di visita avanzata da in data 15.6.2021, può affermarsi che l'odierno ricorrente abbia assolto CP_1 all'onere di diligente comunicazione dei propri dati anagrafici sullo stesso gravante, spettando piuttosto al datore di lavoro provare l'esistenza di diversa Controparte_1
comunicazione da parte del lavoratore circa eventuali modifiche del proprio recapito intervenute successivamente al 15.6.2021, prova del tutto assente. La correttezza dell'indirizzo di residenza del ricorrente indicato nei certificati telematici, unitamente all'assenza di indicazione di diverso indirizzo di reperibilità temporanea, evidenzia altresì responsabilità dell' che pur avendo ricevuto in via telematica dal CP_2 medico curante corretta indicazione dell'indirizzo presso il quale operare eventuali accessi di controllo, ha comunque seguito, senza operare alcuna verifica di coerenza dei dati, le diverse indicazioni date dal datore di lavoro nelle richieste da questi avanzate di verifica di reperibilità del dipendente.
Da quanto sopra accertato discende, in via diretta, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto, consistente nella multa per l'importo pari ad ore due di retribuzione ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 del vigente CCNL, essendo risultata l'assenza del ricorrente alle visite di controllo pienamente giustificata dall'essere stati gli accessi operati presso indirizzo diverso da quello noto alla società come di abituale residenza del dipendente pur in assenza di indicazione nel certificato di malattia di indirizzo di reperibilità temporanea diverso da quello conosciuto.
2. Al medesimo accertamento di insussistenza di comportamento disciplinarmente rilevante di cui sopra consegue, in via indiretta, dichiarazione di illegittimità del provvedimento datoriale avente ad oggetto la successiva comunicazione di decadenza dal trattamento di malattia nonché delle conseguenti trattenute stipendiali.
Risulta agli atti che con lettera del 29/09/2021 ha disposto la “perdita Controparte_1
del trattamento di malattia per giorni 10 e la perdita del trattamento di malattia pari al
50% per il periodo dal 4/11/2020 al 31/7/2021” ed è incontestato che in ragione di tale provvedimento la datrice di lavoro abbia poi effettuato trattenute dalla busta paga del ricorrente per un totale, quantificato alla data di deposito del ricorso, di €6.464,69, oltre successive trattenute. Il provvedimento di decadenza è infatti fondato sul combinato disposto dell'art. 41, co. 9, CCNL e dell'art. 5 l. 683/1983, disposizione quest'ultima secondo cui “qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Presupposto della “assenza senza giustificato motivo” menzionato dalla norma che, per le motivazioni sopra espresse, deve ritenersi nel caso all'esame insussistente.
Ne consegue integrale accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di ed . CP_1 CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta e, per l'effetto:
- condanna a pagare a l'importo relativo a due ore di Controparte_1 Parte_1
retribuzione;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico spettante per il periodo dal 4.11.2020 al 31.07.2021 e, di conseguenza, delle trattenute mensili operate nei confronti del ricorrente a partire dal mese di ottobre
2021;
- ordina a , in persona del legale rapp.te pro tempore, di interrompere le Controparte_1
indicate trattenute e la condanna alla loro restituzione, nella somma quantificata sino alla data di deposito del ricorso in €6.464,69, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
CP_ condanna e alla refusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate a carico di ciascun convenuto in complessivi €1.100,00.
Roma, il 14/1/2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Livia
Peronaci