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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9899 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.pc. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°14702\2025 del ruolo generale lav.
TRA
( ) rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.to F. Tabbi e P.Ferri in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di marzo 2024, che aveva trasmesso all' modello AP 70, CP_1 che l' non aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma maturata a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo rinvio per la liquidazione della CP_1 prestazione. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto i data 21.7.2025 come dichiarato da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 8.10.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.pc. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°14702\2025 del ruolo generale lav.
TRA
( ) rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.to F. Tabbi e P.Ferri in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di marzo 2024, che aveva trasmesso all' modello AP 70, CP_1 che l' non aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma maturata a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo rinvio per la liquidazione della CP_1 prestazione. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto i data 21.7.2025 come dichiarato da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 8.10.2025
Il Giudice