Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. BOSCOLO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CINERARI CARMINE ( ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
OGGETTO: Altri contratti atipici
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: via principale, nel merito, dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1184/2024 (R.G. n.
2941/2024) e, per l'effetto, revocarlo, in quanto infondato ed illegittimo, per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e nella presente memoria difensiva;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1 in relazione ai rapporti contrattuali sopra dedotti e, per l'effetto, condannare Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione delle somme indebitamente
[...] versate complessivamente pari ad € 6.470,00 più interesse legali e moratori dal dì del dovuto al saldo, nella misura indicata dal D. Lgs. n. 231/2002,
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
2) vero che le fatture che si rammostrano (sub docc. 6, 7, 8, 9,10 e 11 ex adverso) hanno ad oggetto prestazioni del tutto estranee alla collaborazione della;
CP_1
3) vero che la mancata collaborazione della per quanto riguarda la gestione delle commesse aventi cig CP_1
9511649D0D CIG 9520820D33 e CIG 983783349D ha causato gravi danni economici al . Parte_1
Si indicano a testi i sig.ri:
1. residente a [...]; Testimone_1
2. CO RI domiciliato in via Fratelli Vianello Moro n. 87/B, 36010 Monticello Conte Otto (VI)
3. residente a [...] Controparte_3
4. , residente in [...], 36100 Vicenza (VI). Controparte_4
Convenuto: nel merito: • accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
• accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, rigettarla
• accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
• con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria, Si chiede sin d'ora che l'On.le sig. Giudice, voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., al e Parte_1 all' azienda esecutrice, l'esibizione dei contratti e delle relative prove di pagamento, relativamente ai contratti perfezionatisi per l'opera prestata dall'odierno opposto, oggi contestati. Ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali di parte opponente;
in caso di ammissione, si chiede di essere autorizzati alla prova del contrario.
Fatto e Processo
Con atto di citazione in opposizione, ha impugnato il decreto Parte_2 ingiuntivo di pagamento n. 1184/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza il 18/07/2024, per la somma pari ad € 15.414,31 a favore di , sulla base del contratto di Controparte_1 Controparte_5 collaborazione sottoscritto tra le parti e nel quale quest'ultimo si era impegnato a procacciare, per conto della mandante (odierna opponente), dei servizi, quali la partecipazione a gare d'appalto e la cura dell'attività d'informazione finalizzata alla aggiudicazione di appalti, il favorire il consorzio di nuove ditte con la mandante. L'opponente ha sostenuto che nessun appalto, nessun contratto di avvalimento stipulato, né alcun affare sarebbe andato a buon fine con la collaborazione della e, pertanto, nulla sarebbe CP_1 dovuto alla convenuta opposta. Ha, inoltre, dichiarato di aver corrisposto le seguenti somme:
- € 2.277,87 per la parcella n. 13 del 27/04/2023;
- € 2.080.00 per la parcella n. 16 del 23/05/2023;
- € 2.112,09 per la parcella n. 22 del 13/10/2023.
Pertanto, in data 15/11/2023, avrebbe svolto recesso dal contratto di Parte_1 collaborazione per inadempimento della . Controparte_1 Controparte_1
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del d.i. impugnato e, in via riconvenzionale la restituzione delle somme già versate da alla per grave inadempimento Pt_1 Controparte_1 delle obbligazioni assunte con il contratto di collaborazione e con l'accordo commerciale datato
12/10/2022.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale.
In particolare, l'opposta ha dichiarato in sede monitoria che a fronte del contratto di collaborazione era stato sottoscritto un accordo commerciale relativamente alle percentuali da riconoscere al ricorrente per l'opera prestata;
improvvisamente, il contratto di collaborazione era stato risolto dalla mandante sulla base di una pretesa negligenza di . Controparte_1
Rimanevano non saldate le seguenti parcelle:
- Parcella n. 26 del 30/11/2023 di € 1.661,00,
- Parcella n. 27 del 12/12/2023 di € 1.661,00,
- Parcella n. 28 del 29/12/2023 di € 4.984,40,
- Parcella n. 29 del 31/12/2023 di € 1.815,64,
- Parcella elettronica n. 1 del 12/02/2024 di € 1.661,00,
- Parcella elettronica n. 2 del 27/02/2024 di € 3.631,27 per un totale di € 15.414,31.
Parte opposta ha depositato con nota del 17/2/25 (e quindi oltre i termini 171 ter cpc) ulteriore documentazione.
Con ordinanza del 3/3/25, il giudice non ha concesso la p.e. al d.i. impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
Il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue rispetto alle domande di causa.
Del resto, l'istanza ex art. 210 cpc svolta dall'opposta si appalesa esplorativa e generica.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Come noto, il procedimento di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Né a tal fine possono qui valere le parcelle dimesse, in quanto come noto la fattura avendo natura di
“atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris” è idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre non integra, nel giudizio di opposizione, la piena prova del credito indicato.
Ciò premesso, il diritto di credito di , non risulta provato. Controparte_1
Ed, infatti, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass., sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, ha dedotto che Parte_2 Controparte_1
non avrebbe correttamente adempiuto al contratto sottoscritto tra le parti.
[...]
Ora, il contratto di collaborazione prevedeva all'art. 5 che “a) Sugli affari procacciati, relativamente alla partecipazione alle gare di appalto in qualsiasi forma approvate dalla Mandante, applicando gli scaglioni royalty come da allegata tabella, e come specificato ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1, verrà riconosciuta una provvigione pari al 0,8% ( ) sull'importo complessivo Parte_3 contrattuale aggiudicato (in relazione alla provvigione del 3%) e da calcolarsi sull'imponibile definito dalla mandante col cliente, regolarmente fatturato e andato a buon fine, e verrà saldata entro il 10 del mese successivo alla fatturazione. …”. Parte opposta non ha dato prova di aver procacciato gli affari indicati nello “specchietto” riepilogativo allegato al ricorso monitorio (doc. 3).
Del resto, solo nella nota tardiva del 17/2/25 ha allegato documentazione relativa a procedure negoziate indette dal Comune di Gimigliano e di Mongrassano, senza tuttavia dare conto della concreta aggiudicazione dell'appalto.
Pertanto, la domanda di pagamento delle fatture azionate in chiave monitoria non è accoglibile.
Del pari, non è accoglibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, posto che grava questa volta su quest'ultima la prova del carattere indebito delle corresponsioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per metà e per la residua parte liquidate a carico dell'opposto, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale (stante l'assenza della fase istruttoria).
Si liquidano pertanto € 1700,00 di cui €460,00 per fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, e
€851,00 per quella decisionale. Stante la compensazione la somma va divisa al 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. 1184/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza il 18/07/2024;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta da Parte_2
COMPENSA per metà le spese di lite;
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 850 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
[...]
Vicenza, 25/6/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello