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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2024
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 25/09/2025, alle ore 12.30 innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, attraverso piattaforma Microsoft Teams, ciascuno dalla propria postazione da remoto, sono comparsi: per l'avv. VENTISETTE CRISTIAN;
Parte_1 per l'avv. GUARNERI in sostituzione dell'avv. TRESOLDI Parte_2 FEDERICO.
Il Giudice premessi gli avvertimenti abituali circa lo svolgimento delle udienze da remoto, invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
L'avv. Ventisette in particolare richiama l'ordinanza 23834 del 25.08.2025 della ASzione che ribadisce il principio in relazione all'onere probatorio della cessione del credito valorizzato dall'opponente sin dall'atto di citazione.
L'avv. Guarneri ribadisce che la banca ritiene assolto l'onere attraverso i documenti prodotti.
A questo punto, il Giudice si ritira in camera di consiglio, disponendo la chiusura della chiamata Teams alle ore 12.35 e dispensando le parti dal ripresentarsi all'esito della stessa.
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza da remoto si è svolta regolarmente nel rispetto del contraddittorio.
Alle ore 15:00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 1101/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. VENTISETTE Parte_1 C.F._1 CRISTIAN
ATTRICE
Contro
C.F. ), assistita dall'avv. TRESOLDI FEDERICO Parte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, c.p.c. avverso Parte_1
l'esecuzione minacciata con il precetto notificatole in data 11.06.2024 ad iniziativa di
[...]
quale procuratrice speciale di per l'importo di € 38.368,34. Parte_2 Parte_3
In particolare, quali motivi di opposizione l'opponente ha allegato:
1) la carenza di legittimazione ad agire della intimante per assenza in capo alla stessa della titolarità del credito;
2) la nullità parziale della fidejussione prestata dall'opponente, con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ha poi chiesto, sin dall'atto di citazione, che eventualmente l'opposizione in oggetto sia riqualificata quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., sussistendo, nella sua interpretazione difensiva, i presupposti imposti dalla più recente giurisprudenza eurounitaria in tema di tutela del consumatore, per come recepita dalla celebre sentenza delle Sezioni unite della ASzione del 2023.
Costituendosi, parte precettante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione sollevata con riguardo alla titolarità del credito portato dal precetto, producendo altresì documentazione a supporto delle proprie tesi difensive, nonché la tardività delle altre richieste ed eccezioni (quelle riguardanti in sostanza la nullità fidejussione e la possibilità di rivalutare la presenza di clausole nulle nel contratto originario), non potendosi nella specie, secondo la propria prospettazione, applicare i principi di tutela del consumatore di cui alla richiamata sentenza n. 9479/2023 della ASzione, non essendo l'opponente qualificabile alla stregua di un consumatore. Infine, ha comunque chiesto il rigetto dell'eccezione di nullità della fidejussione in forza della quale la opponente è chiamata a rispondere del debito cristallizzato nel decreto ingiuntivo richiamato in precetto.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per discussione orale, non essendo stata ritenuta necessaria alcuna attività istruttoria ulteriore. Discussione orale svoltasi all'odierna udienza.
* * *
L'opposizione a precetto proposta è infondata.
In primo luogo, partendo dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
per carenza di prova della titolarità del credito, bisogna premettere che, diversamente
[...] da quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, il contratto di cessione intervenuto tra AS di SP di LZ e in data 5.07.2018 è stato sottoscritto, come Parte_4 si vede a pagina 36 della produzione n. 4 di parte opposta, così superando il primo motivo che, nella prospettazione difensiva di determinerebbe l'inesistenza della Parte_1 prima delle due cessioni e la conseguente carenza di legittimazione dell'odierna creditrice.
Ciò detto, nemmeno può essere presa in considerazione la contestazione ex art. 2719 c.c. sollevata dalla difesa di quest'ultima in relazione alla scrittura privata del 5.07.2018, in quanto è inveterato in giurisprudenza il principio secondo cui, per essere efficace ed imporre alla controparte di produrre l'originale, il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica prodotta in giudizio “non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr., tra moltissime, Cass. n. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, che nel caso sottoposto alla sua attenzione ha proprio ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale” senza migliori specificazioni, o la recentissima Sentenza della Sez. Tributaria n. 8604 del 1.04.2025 che, pur in tema di disconoscimento della relata di notifica di cartella esattoriale, ha avuto modo di ribadire con chiarezza che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal mancato riconoscimento, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”). Dunque, il contrato di cessione in data 5.07.2018 (stipulato innanzi a Notary Public inglese, il quale ha altresì autenticato le due sottoscrizioni apposte, mediante una certificazione accompagnata da apposita Apostille resa in conformità con la Convenzione dell'Aia del 5.10.1961) è perfettamente valido ed ha efficacia probatoria piena nel presente giudizio, dato che nemmeno il fatto che contenga degli omissis (dovuti per ovvie ragioni di privacy) impedisce di riferirlo ad una serie di crediti tra cui quello riferibile alla posizione della società GIB s.r.l. in Liquidazione, di cui la è garante in forza della fidejussione di cui Pt_1 si parlerà nel prosieguo della presente motivazione.
A pagina 15 del documento appena analizzato (produzione n. 4 di parte convenuta opposta), viene inoltre espressamente inserito nell'elenco dei crediti ceduti proprio quello con NDG 100532945, che è quello che identifica i tre rapporti di affidamento che costituiscono il titolo originario di credito in favore di AS di SP di LZ (cfr. doc. 6,7,8 di parte convenuta opposta).
Quanto poi alla procura conferita a Guber Banca s.r.l. per il recupero del credito, irrilevante è quanto eccepito dalla difesa di parte opponente in relazione al doc. 5 prodotto dalla controparte, in quanto l'esercizio dell'azione di recupero crediti portata avanti da Guber Banca s.r.l. si fonda sulla diversa procura rilasciata da (e non da Parte_3 [...]
e prodotta al doc. 15 di parte convenuta opposta, che non è stata oggetto di Parte_4 contestazione, così come non oggetto di contestazione è la validità ed esistenza del successivo contratto di cessione tra e in data 3.12.2019 e Parte_4 Parte_3 che chiaramente fa riferimento, quanto all'oggetto della cessione, tra gli altri proprio ai crediti ceduti da AS di SP di LZ a con il contratto del Parte_4 5.07.2018.
Dunque, il primo motivo di opposizione è infondato, essendo emersa in giudizio chiara prova della legittimazione ad agire di Guber Banca s.r.l. quale procuratrice di Parte_3 titolare del credito per cui è causa.
Venendo ora alle contestazioni relative alla fidejussione rilasciata da in Parte_1 favore di G.I.B. s.r.l. in Liquidazione, valga quanto segue.
In primo luogo, l'odierna opponente non ha impugnato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti nel 2015 dal Tribunale di LZ, e dunque non è più legittimata a far valere alcuna eccezione che avrebbe potuto (e dovuto) sollevare in relazione al titolo giudiziale azionato dalla controparte, essendo lo stesso coperto da giudicato, per pacifica giurisprudenza, anche in relazione ai profili di validità ed alle altre considerazioni prodromiche all'accoglimento della domanda di pagamento contenuta nel ricorso monitorio.
Nemmeno, peraltro, l'opponente ha dimostrato (pur a fronte di specifica e dettagliata eccezione in tale senso operata dalla controparte in comparsa di costituzione) di rivestire la qualifica di consumatore, in modo da poter eventualmente invocare la tutela speciale sancita dalla nota sentenza n. 9749/2023 delle SS.UU. della ASzione in punto di superamento dei limiti del giudicato in caso di esistenza di clausole abusive in contratti conclusi con il consumatore.
Inoltre, ed in maniera altrettanto dirimente, chi scrive ritiene di aderire al prevalente e più recente indirizzo giurisprudenziale (ben spiegato dalla S.C. di ASzione nelle Ordinanze nn. 657, 660, 675 del 2025 della Terza Sezione Civile e n. 1170 del 2025 della Prima Sezione) che limita alle sole fidejussioni “omnibus” gli effetti invalidanti dell'accertamento della corrispondenza delle clausole a quelle dichiarate illecite dalla Banca d'Italia, mentre nel caso di specie siamo indiscutibilmente (ed in maniera non contestata nemmeno dalla difesa dell'opponente) di fronte a due fidejussioni rilasciate in relazione a due specifici contratti di affidamento bancario concessi dalla banca alla società garantita.
Dunque anche il secondo motivo di opposizione va rigettato, al pari del primo.
La sopra accertata assenza della qualifica di consumatore in capo a inibisce CP_1 altresì di dare seguito alla richiesta della stessa di riqualificare l'odierna opposizione all'esecuzione quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della assenza di una vera e propria attività istruttoria in senso stretto, onde il compenso per la relativa fase va significativamente ridotto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti Parte_1 di Parte_2
- rigetta o dichiara inammissibili tutte le altre istanze proposte in atto di citazione;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 25/09/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 25/09/2025, alle ore 12.30 innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, attraverso piattaforma Microsoft Teams, ciascuno dalla propria postazione da remoto, sono comparsi: per l'avv. VENTISETTE CRISTIAN;
Parte_1 per l'avv. GUARNERI in sostituzione dell'avv. TRESOLDI Parte_2 FEDERICO.
Il Giudice premessi gli avvertimenti abituali circa lo svolgimento delle udienze da remoto, invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
L'avv. Ventisette in particolare richiama l'ordinanza 23834 del 25.08.2025 della ASzione che ribadisce il principio in relazione all'onere probatorio della cessione del credito valorizzato dall'opponente sin dall'atto di citazione.
L'avv. Guarneri ribadisce che la banca ritiene assolto l'onere attraverso i documenti prodotti.
A questo punto, il Giudice si ritira in camera di consiglio, disponendo la chiusura della chiamata Teams alle ore 12.35 e dispensando le parti dal ripresentarsi all'esito della stessa.
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza da remoto si è svolta regolarmente nel rispetto del contraddittorio.
Alle ore 15:00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 1101/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. VENTISETTE Parte_1 C.F._1 CRISTIAN
ATTRICE
Contro
C.F. ), assistita dall'avv. TRESOLDI FEDERICO Parte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, c.p.c. avverso Parte_1
l'esecuzione minacciata con il precetto notificatole in data 11.06.2024 ad iniziativa di
[...]
quale procuratrice speciale di per l'importo di € 38.368,34. Parte_2 Parte_3
In particolare, quali motivi di opposizione l'opponente ha allegato:
1) la carenza di legittimazione ad agire della intimante per assenza in capo alla stessa della titolarità del credito;
2) la nullità parziale della fidejussione prestata dall'opponente, con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ha poi chiesto, sin dall'atto di citazione, che eventualmente l'opposizione in oggetto sia riqualificata quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., sussistendo, nella sua interpretazione difensiva, i presupposti imposti dalla più recente giurisprudenza eurounitaria in tema di tutela del consumatore, per come recepita dalla celebre sentenza delle Sezioni unite della ASzione del 2023.
Costituendosi, parte precettante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione sollevata con riguardo alla titolarità del credito portato dal precetto, producendo altresì documentazione a supporto delle proprie tesi difensive, nonché la tardività delle altre richieste ed eccezioni (quelle riguardanti in sostanza la nullità fidejussione e la possibilità di rivalutare la presenza di clausole nulle nel contratto originario), non potendosi nella specie, secondo la propria prospettazione, applicare i principi di tutela del consumatore di cui alla richiamata sentenza n. 9479/2023 della ASzione, non essendo l'opponente qualificabile alla stregua di un consumatore. Infine, ha comunque chiesto il rigetto dell'eccezione di nullità della fidejussione in forza della quale la opponente è chiamata a rispondere del debito cristallizzato nel decreto ingiuntivo richiamato in precetto.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per discussione orale, non essendo stata ritenuta necessaria alcuna attività istruttoria ulteriore. Discussione orale svoltasi all'odierna udienza.
* * *
L'opposizione a precetto proposta è infondata.
In primo luogo, partendo dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
per carenza di prova della titolarità del credito, bisogna premettere che, diversamente
[...] da quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, il contratto di cessione intervenuto tra AS di SP di LZ e in data 5.07.2018 è stato sottoscritto, come Parte_4 si vede a pagina 36 della produzione n. 4 di parte opposta, così superando il primo motivo che, nella prospettazione difensiva di determinerebbe l'inesistenza della Parte_1 prima delle due cessioni e la conseguente carenza di legittimazione dell'odierna creditrice.
Ciò detto, nemmeno può essere presa in considerazione la contestazione ex art. 2719 c.c. sollevata dalla difesa di quest'ultima in relazione alla scrittura privata del 5.07.2018, in quanto è inveterato in giurisprudenza il principio secondo cui, per essere efficace ed imporre alla controparte di produrre l'originale, il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica prodotta in giudizio “non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr., tra moltissime, Cass. n. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, che nel caso sottoposto alla sua attenzione ha proprio ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale” senza migliori specificazioni, o la recentissima Sentenza della Sez. Tributaria n. 8604 del 1.04.2025 che, pur in tema di disconoscimento della relata di notifica di cartella esattoriale, ha avuto modo di ribadire con chiarezza che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal mancato riconoscimento, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”). Dunque, il contrato di cessione in data 5.07.2018 (stipulato innanzi a Notary Public inglese, il quale ha altresì autenticato le due sottoscrizioni apposte, mediante una certificazione accompagnata da apposita Apostille resa in conformità con la Convenzione dell'Aia del 5.10.1961) è perfettamente valido ed ha efficacia probatoria piena nel presente giudizio, dato che nemmeno il fatto che contenga degli omissis (dovuti per ovvie ragioni di privacy) impedisce di riferirlo ad una serie di crediti tra cui quello riferibile alla posizione della società GIB s.r.l. in Liquidazione, di cui la è garante in forza della fidejussione di cui Pt_1 si parlerà nel prosieguo della presente motivazione.
A pagina 15 del documento appena analizzato (produzione n. 4 di parte convenuta opposta), viene inoltre espressamente inserito nell'elenco dei crediti ceduti proprio quello con NDG 100532945, che è quello che identifica i tre rapporti di affidamento che costituiscono il titolo originario di credito in favore di AS di SP di LZ (cfr. doc. 6,7,8 di parte convenuta opposta).
Quanto poi alla procura conferita a Guber Banca s.r.l. per il recupero del credito, irrilevante è quanto eccepito dalla difesa di parte opponente in relazione al doc. 5 prodotto dalla controparte, in quanto l'esercizio dell'azione di recupero crediti portata avanti da Guber Banca s.r.l. si fonda sulla diversa procura rilasciata da (e non da Parte_3 [...]
e prodotta al doc. 15 di parte convenuta opposta, che non è stata oggetto di Parte_4 contestazione, così come non oggetto di contestazione è la validità ed esistenza del successivo contratto di cessione tra e in data 3.12.2019 e Parte_4 Parte_3 che chiaramente fa riferimento, quanto all'oggetto della cessione, tra gli altri proprio ai crediti ceduti da AS di SP di LZ a con il contratto del Parte_4 5.07.2018.
Dunque, il primo motivo di opposizione è infondato, essendo emersa in giudizio chiara prova della legittimazione ad agire di Guber Banca s.r.l. quale procuratrice di Parte_3 titolare del credito per cui è causa.
Venendo ora alle contestazioni relative alla fidejussione rilasciata da in Parte_1 favore di G.I.B. s.r.l. in Liquidazione, valga quanto segue.
In primo luogo, l'odierna opponente non ha impugnato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti nel 2015 dal Tribunale di LZ, e dunque non è più legittimata a far valere alcuna eccezione che avrebbe potuto (e dovuto) sollevare in relazione al titolo giudiziale azionato dalla controparte, essendo lo stesso coperto da giudicato, per pacifica giurisprudenza, anche in relazione ai profili di validità ed alle altre considerazioni prodromiche all'accoglimento della domanda di pagamento contenuta nel ricorso monitorio.
Nemmeno, peraltro, l'opponente ha dimostrato (pur a fronte di specifica e dettagliata eccezione in tale senso operata dalla controparte in comparsa di costituzione) di rivestire la qualifica di consumatore, in modo da poter eventualmente invocare la tutela speciale sancita dalla nota sentenza n. 9749/2023 delle SS.UU. della ASzione in punto di superamento dei limiti del giudicato in caso di esistenza di clausole abusive in contratti conclusi con il consumatore.
Inoltre, ed in maniera altrettanto dirimente, chi scrive ritiene di aderire al prevalente e più recente indirizzo giurisprudenziale (ben spiegato dalla S.C. di ASzione nelle Ordinanze nn. 657, 660, 675 del 2025 della Terza Sezione Civile e n. 1170 del 2025 della Prima Sezione) che limita alle sole fidejussioni “omnibus” gli effetti invalidanti dell'accertamento della corrispondenza delle clausole a quelle dichiarate illecite dalla Banca d'Italia, mentre nel caso di specie siamo indiscutibilmente (ed in maniera non contestata nemmeno dalla difesa dell'opponente) di fronte a due fidejussioni rilasciate in relazione a due specifici contratti di affidamento bancario concessi dalla banca alla società garantita.
Dunque anche il secondo motivo di opposizione va rigettato, al pari del primo.
La sopra accertata assenza della qualifica di consumatore in capo a inibisce CP_1 altresì di dare seguito alla richiesta della stessa di riqualificare l'odierna opposizione all'esecuzione quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della assenza di una vera e propria attività istruttoria in senso stretto, onde il compenso per la relativa fase va significativamente ridotto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti Parte_1 di Parte_2
- rigetta o dichiara inammissibili tutte le altre istanze proposte in atto di citazione;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 25/09/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi