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Sentenza 14 novembre 2022
Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2022, n. 43070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43070 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'11/01/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Veneto, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2022, il Tribunale di Milano — Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da RL ON, ha confermato l'ordinanza emessa il 6 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché per reati di bancarotta e intestazione fittizia di beni. In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'imputato è contestato di essere uno dei capi Penale Sent. Sez. 5 Num. 43070 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/07/2022 dell'articolazione della 'ndrangheta lombarda: quella operante nelle provincie di Como e Varese. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alla dimostrazione che il presunto sodalizio individuato dalla pubblica accusa (c.d. "famiglia Salerni-IC") sia effettivamente un'articolazione territoriale della "storica" `ndrangheta lombarda. I giudici di merito avrebbero ritenuto l'organicità della "famiglia Salerni-IC" alla 'ndrangheta storicamente insediata in Lombardia per il solo fatto che talune persone, genericamente sospettate di contiguità con la 'ndrangheta, avrebbero perseguito interessi affaristici, agendo di concerto per scopi di arricchimento personale in danno dell'ordine economico e delle aziende acquisite e depauperate in frode ai creditori. L'accertata presenza della `ndrangheta in territorio lombardo, però, non giustificherebbe l'automatica riconduzione a essa di qualsiasi fenomeno di criminalità economica in ambito collettivo;
soprattutto quando, come nel caso in esame, vi sarebbe l'assenza di quelle regole e di quei riti, che caratterizzano lo "storico" sodalizio criminale in questione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Lamenta la contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di merito che, da un lato, hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del RL al sodalizio criminoso e, dall'altro, hanno escluso la configurabilità della condotta estorsiva contestata al capo 4, ovvero la presunta estorsione in danno di SA ES, specificamente richiamata nell'imputazione, nella descrizione del ruolo associativo dell'imputato, quale vicenda che avrebbe manifestato in via principale "la riserva di violenza" che il RL avrebbe fornito al gruppo. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese da IC IL, che si caratterizzerebbero per genericità e carenza di coerenza interna;
esse, inoltre, risulterebbero prive di riscontri estrinseci. I giudici di merito, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbero omesso di confrontare le dichiarazioni del IC con il narrato del SA, avente ad oggetto le medesime circostanze. Palese, infine, sarebbe la contraddizione nella quale il Tribunale sarebbe incorso, quando, da un lato, afferma che non poteva escludersi che «i beni non provenissero da delitto>> e, dall'altro, sostiene che ciò non impedisce di ritenere configurato il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha esaurientemente motivato in ordine all'organicità della "famiglia Salerni-IC" alla 'ndrangheta LO (cfr. pagine 77 e ss. dell'ordinanza). Ha prima ricostruito, in maniera rigorosa, il più ampio sodalizio criminale, descrivendone le caratteristiche strutturali, le articolazioni territoriali lombarde, gli stetti rapporti con le omologhe articolazioni calabresi e le più recenti vicende operative. Ha, poi, posto in rilievo come tra le articolazioni lombarde rientrasse pienamente il sottogruppo IC-Salerni, basando tale affermazione non solo sugli esiti delle indagini del presente procedimento, ma anche su svariati provvedimenti giudiziari (tra cui la recente sentenza n. 543 del 2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como). Il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso in maniera chiara che l'associazione - in tutte le sue articolazioni - era organizzata e operava secondo le regole tipiche della 'ndrangheta: aveva luoghi dove si riuniva;
si basava sul "mutuo soccorso" degli affilianti, "sostenendo" detenuti e latitanti;
risolveva internamente contrasti e tensioni, per i quali venivano interpellati soggetti di riconosciuta "levatura"; ecc. Così come era emerso che il sottogruppo IC-Salerni non solo faceva parte in modo strutturale del più ampio sodalizio criminale operante in Lombardia, ma aveva indiscutibili legami con la 'ndrangheta calabrese e con i gruppi MO e OM (cfr. pagine 82 e ss. dell'ordinanza). Ha evidenziato come in Calabria erano stati stipulati importanti accordi che coinvolgevano in prima persona il gruppo dei IC e gli affari da loro gestiti. Con particolare riferimento alla presunta mancata dimostrazione della sottoposizione dell'indagato a rituali di affiliazione, va ricordato che <
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Veneto, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2022, il Tribunale di Milano — Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da RL ON, ha confermato l'ordinanza emessa il 6 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché per reati di bancarotta e intestazione fittizia di beni. In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'imputato è contestato di essere uno dei capi Penale Sent. Sez. 5 Num. 43070 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/07/2022 dell'articolazione della 'ndrangheta lombarda: quella operante nelle provincie di Como e Varese. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alla dimostrazione che il presunto sodalizio individuato dalla pubblica accusa (c.d. "famiglia Salerni-IC") sia effettivamente un'articolazione territoriale della "storica" `ndrangheta lombarda. I giudici di merito avrebbero ritenuto l'organicità della "famiglia Salerni-IC" alla 'ndrangheta storicamente insediata in Lombardia per il solo fatto che talune persone, genericamente sospettate di contiguità con la 'ndrangheta, avrebbero perseguito interessi affaristici, agendo di concerto per scopi di arricchimento personale in danno dell'ordine economico e delle aziende acquisite e depauperate in frode ai creditori. L'accertata presenza della `ndrangheta in territorio lombardo, però, non giustificherebbe l'automatica riconduzione a essa di qualsiasi fenomeno di criminalità economica in ambito collettivo;
soprattutto quando, come nel caso in esame, vi sarebbe l'assenza di quelle regole e di quei riti, che caratterizzano lo "storico" sodalizio criminale in questione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Lamenta la contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di merito che, da un lato, hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del RL al sodalizio criminoso e, dall'altro, hanno escluso la configurabilità della condotta estorsiva contestata al capo 4, ovvero la presunta estorsione in danno di SA ES, specificamente richiamata nell'imputazione, nella descrizione del ruolo associativo dell'imputato, quale vicenda che avrebbe manifestato in via principale "la riserva di violenza" che il RL avrebbe fornito al gruppo. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese da IC IL, che si caratterizzerebbero per genericità e carenza di coerenza interna;
esse, inoltre, risulterebbero prive di riscontri estrinseci. I giudici di merito, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbero omesso di confrontare le dichiarazioni del IC con il narrato del SA, avente ad oggetto le medesime circostanze. Palese, infine, sarebbe la contraddizione nella quale il Tribunale sarebbe incorso, quando, da un lato, afferma che non poteva escludersi che «i beni non provenissero da delitto>> e, dall'altro, sostiene che ciò non impedisce di ritenere configurato il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha esaurientemente motivato in ordine all'organicità della "famiglia Salerni-IC" alla 'ndrangheta LO (cfr. pagine 77 e ss. dell'ordinanza). Ha prima ricostruito, in maniera rigorosa, il più ampio sodalizio criminale, descrivendone le caratteristiche strutturali, le articolazioni territoriali lombarde, gli stetti rapporti con le omologhe articolazioni calabresi e le più recenti vicende operative. Ha, poi, posto in rilievo come tra le articolazioni lombarde rientrasse pienamente il sottogruppo IC-Salerni, basando tale affermazione non solo sugli esiti delle indagini del presente procedimento, ma anche su svariati provvedimenti giudiziari (tra cui la recente sentenza n. 543 del 2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como). Il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso in maniera chiara che l'associazione - in tutte le sue articolazioni - era organizzata e operava secondo le regole tipiche della 'ndrangheta: aveva luoghi dove si riuniva;
si basava sul "mutuo soccorso" degli affilianti, "sostenendo" detenuti e latitanti;
risolveva internamente contrasti e tensioni, per i quali venivano interpellati soggetti di riconosciuta "levatura"; ecc. Così come era emerso che il sottogruppo IC-Salerni non solo faceva parte in modo strutturale del più ampio sodalizio criminale operante in Lombardia, ma aveva indiscutibili legami con la 'ndrangheta calabrese e con i gruppi MO e OM (cfr. pagine 82 e ss. dell'ordinanza). Ha evidenziato come in Calabria erano stati stipulati importanti accordi che coinvolgevano in prima persona il gruppo dei IC e gli affari da loro gestiti. Con particolare riferimento alla presunta mancata dimostrazione della sottoposizione dell'indagato a rituali di affiliazione, va ricordato che <