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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. US UP Presidente
dott. ON TO Giudice delegato relatore
Ing. MA Onofrio IN TO
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maria ZI AN ed elettivamente domiciliati in Palermo via Giotto n. 10 presso lo studio dell'Avv. MA Caccamo;
ricorrenti
E
presso la Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_2
Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliata;
resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l' quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della Controparte_1
Presidenza Della Regione Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare
l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della
Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti
e di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Freddo e del Fiume San LO e così determinati partitamente per i due ricorrenti: - € 6.848,00 Danno emergente = € Parte_1
6.348,00 (di cui per il fondo in c.da Marcione € 5.250,00 ed € 1.098,00 per il fondo in c.da
); cessante € 500,00 (per il fondo in c.da Marcione) - € Persona_1 Pt_3 Parte_2
26.905,00 - Danno emergente € 23.190,00 (di cui per il fondo in c.da Marcione € 8.490,000 ed €
14.700,00 per il fondo in c.da ); Lucro cessante € 3.715,00 (€ 740,00 per il fondo in c.da Persona_1
Marcione + € 2.975,00 per il fondo in c.da ) così come accertati e quantificati nella Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Ing. e il Dott. Persona_2 Persona_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3)condannare, l' Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese
[...] processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria
ZI AN e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dalla parte ricorrente per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio….”.
Per la resistente: “Voglia Codesto Ecc.mo T.R.A.P.: - Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il Controparte_1 risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 14 novembre 2024, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premettevano di essere rispettivamente:
1) AC conduttore del fondo rustico sito in Alcamo contrada "Rincione" identificato in Pt_1 catasto al foglio 39 particella 5 (coltivato a vigneto varietà catarratto) e del fondo rustico sito in Castellamare del Golfo contrada " " identificato in catasto al foglio 62 particella 126 Persona_1
(coltivato a vigneto), entrambi di proprietà della madre Parte_2
2) proprietaria e conduttrice di un fondo rustico sito in Alcamo contrada "Rincione" Parte_2 identificato in catasto al foglio 25 particelle 480 e 481 (coltivate a vigneto varietà grillo) ed al foglio
39 particelle 983, 719 e 712 (coltivate a vigneto varietà catarratto).
Esponevano che i terreni ricadevano, il primo, in destra idraulica del Fiume Freddo e, il secondo, in sinistra idraulica del fiume San LO e deducevano che, in occasione delle intemperie verificatesi sull'intera zona nei giorni 10-11 novembre 2021, i corsi d'acqua succitati erano straripati inondandoli interamente e causando ingenti danni.
Assumevano che la tracimazione delle acque era stata provocata dall'insufficienza idraulica degli alvei conseguente alla presenza, lungo tutto il loro corso, di una fitta e vigorosa vegetazione arbustiva sviluppatasi sia sul fondo sia sulle sponde;
lamentavano che i corsi d'acqua versavano in stato di totale abbandono, non essendo mai stati oggetto di manutenzione né ordinaria né straordinaria. e concludevano che i notevoli danni sofferti fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo dei fiumi coinvolti.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Freddo e del fiume San LO e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 12 dicembre 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 (tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato –la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione. Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, a precisazione di quanto indicato in ricorso, si tratta di due appezzamenti, distanti in linea d'aria circa un chilometro, facenti parte di una azienda di maggiore estensione condotta partitamente da entrambi i ricorrenti:
a) il primo in contrada Marcione o Fiume sito in territorio di Alcamo, censito al catasto di Alcamo foglio 39 particelle 5, 983, 66, 719 e 712, coltivato a vigneto (d'ora in poi fondo Marcione).;
b) il secondo in contrada , sito in parte in territorio di Alcamo ed in parte in territorio di Persona_1
Castellammare del Golfo, confinante in sinistra idraulica con il fiume San LO, a valle della confluenza tra il fiume Freddo e il fiume Caldo censito al Catasto di Castellammare del Golfo al foglio 62 particella 126 (condotta da ) ed al Catasto di Alcamo al foglio 25 particelle 480 e Pt_1
481 (condotte da , anch'esso coltivato a vigneto (d'ora in poi fondo ). Pt_2 Persona_1
Dal punto di vista idrografico, il fondo Marcione confina in parte in destra idraulica con il Fiume
Freddo mentre il fondo confina in sinistra idraulica con il Fiume San LO, a valle Persona_1 della confluenza tra il fiume Freddo e il fiume Caldo.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno constatato che la situazione era rimasta immutata rispetto al momento dell'evento calamitoso, non essendo stato realizzato alcun intervento di ripristino e/o sostituzione del soprassuolo.
In particolare, hanno osservato che l'alveo del Fiume Freddo era fittamente occupato da vegetazione spontanea, in prevalenza canneto, al quale si uniscono arbusti ripariali tipici della macchia termo- mediterranea nella porzione mediana;
anche il Fiume San LO si presentava fittamente occupato da canneto e vegetazione spontanea arbustiva.
Hanno, altresì, rilevato che buona parte del primo appezzamento (e segnatamente la particella 5, porzione della 983 e le intere particelle 66, 712 e 719) era stata investita dall'onda di piena che, con violenza, aveva arrecato severi dissesti alle strutture di sostegno e determinato la morte delle piante, sia perché investite dalla furia dell'acqua con il suo carico di detriti e corpi estranei (specialmente le particelle 983, 66, 712 e 719) e sia perché queste ultime sono ristagnate per un periodo abbastanza prolungato come può essere avvenuto per la particella 5 in particolare (pag. 13 perizia).
L'intera superficie vitata andata perduta è risultata di mq 1.404 per la particella 5 e mq 1.163 per la particella 66; mentre per la particella 983 la porzione di vigneto distrutta è stata determinata in mq
2.100. Infine per la particella 719 e per la particella 712 le superfici andate perdute sono state quantificate rispettivamente in mq 1400 e mq 200. Si è altresì constatato che la recinzione, costituita da rete metallica e paletti in ferro, posta sul confine nord della particella 983 e che delimita tale particella rispetto alla stradella, era stata rinvenuta piegata e non più idonea all'uso cui era destinata. Quanto al secondo appezzamento gli ausiliari hanno verificato che una porzione del vigneto, corrispondente alle particelle 480 e 481 era stata del tutto distrutta (per complessivi mq. 7029) in quanto il passaggio dell'onda di piena e il successivo ristagno delle acque avevano determinato la morte delle piante e profondi dissesti alla struttura di sostegno e al suolo;
mentre invece l'altra porzione, corrispondente alla particella 126, aveva subito danni parziali in quanto l'onda di piena non aveva determinato la morte delle piante, ma ha danneggiato la struttura di sostegno.
Secondo la ricostruzione dei tecnici, l'evento di piena conseguente alle piogge del 10 – 11 novembre
2021 era stato determinato “dalla insufficienza idraulica del torrente Fiumefreddo per il primo corpo
e del torrente San LO per il secondo corpo, tale ultima asta fluviale è la prosecuzione del
Fiume Freddo dopo che esso ha ricevuto le acque dal torrente Fiume Caldo. Il fiume nei tratti di interesse non è riuscito a contenere le acque, che, esondate, hanno divagato nelle porzioni più depresse dei fondi dei ricorrenti” (cfr. pagg. 41-42 C.T.U.).
A giudizio dei professionisti, la causa dell'esondazione ed il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente sono da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente preposto, e all'assenza di periodici interventi di manutenzione finalizzati al recupero e mantenimento dell'officiosità idraulica del suo alveo (pag. 42 C.T.U.).
In proposito i CC.TT.UU. hanno evidenziato come “al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini aumentando così le sezioni di deflusso.
Viceversa, tali eventi sono destinati a ripetersi in futuro, ancor di più a causa dell'aumento delle piogge estreme per effetto del cambiamento climatico, apportando così danni agli impianti viticoli
(coinvolgendo pali di testata, ancoraggi, tutori e fili), nonché apporto e deposito di materiali incoerenti, abbattimento di recinzioni, e persistendo per circa 6 ore all'interno degli stessi, a causa del perdurare delle precipitazioni, ha contribuito così ad amplificare i danni occorsi” (pag. 36).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena dei corsi d'acqua indagati nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume Freddo e del fiume San LO da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sui bacini idrografici di riferimento nella data indicata, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità dei corsi d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Camporeale, Calatafimi e Castellammare del Golfo per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Freddo - Castellammare del Golfo, Alcamo, Camporeale,
e Calatafimi per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume San LO), e Per_4 calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica attraverso la formula di hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi CP_4 probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che le piogge che hanno dato luogo all'esondazione sono da considerarsi intense ma non rivestono carattere eccezionale, avendo tempo di ritorno di poco più di 10 anni. (pag.
42) D'altra parte, non assume rilevanza alcuna il fatto che la Protezione Civile abbia definito eccezionali gli eventi meteorici verificatisi in quel periodo e in quei luoghi poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non sono state rilevate né risultano effrazioni
o attività, da parte dei ricorrenti, o elementi di omissione tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati né è stata verificata alcuna effrazione circa il rispetto della fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523-1904. Sui tutti gli appezzamenti che confinano con il fiume non sono state infatti riscontrate opere o interventi idonei, anche potenzialmente, ad arrecare pregiudizio al corretto deflusso delle acque, sia in condizione di deflusso ordinario che in condizioni di piena, né presenza di piantagioni a distanza dal piede degli argini in contrasto con il comma f dell'art. 96 del
R.D. 523/1904. In ultimo non si ha notizia di giudizi o accertamenti che abbiano in passato riguardato
i fondi oggetto del presente accertamento” (cfr. pag. 43).
Passando alla quantificazione dei danni, i danni materiali subiti subìti dalle colture praticate e dalle infrastrutture di corredo a causa dell'invasione delle acque del fiume Freddo e del fiume San
LO ammontano a complessivi € 33.753,00 di cui € 26.905,00 sono di pertinenza della ricorrente ed € 6.848,00 sono invece di pertinenza del ricorrente . Parte_2 Parte_1
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 37 e ss. della relazione peritale - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi - nonché alle note di risposta alle osservazioni dell'autorità convenuta. Trattandosi di debito di valore, sui rispettive importi di euro € 26.905,00 e di € 6.848,00, devalutati alla data del 10 novembre 2021 e rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Gli importi, quindi, definitivamente dovuti sono pari ad euro 29.711,89 in favore di Parte_2 ed euro 7.562,42 in favore di , oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione Parte_1 al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio,
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l' presso la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli di cui in parte
[...] motiva, in favore di l'importo complessivo di euro 29.711,89 ed in favore di Parte_2
l'importo complessivo di euro 6.848,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' della presso la Presidenza Controparte_1 CP_1 [...]
alla rifusione, nei confronti di e delle spese del Controparte_2 Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4996,00 per compensi ed euro 237,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria
ZI AN, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
ON TO US UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. US UP Presidente
dott. ON TO Giudice delegato relatore
Ing. MA Onofrio IN TO
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maria ZI AN ed elettivamente domiciliati in Palermo via Giotto n. 10 presso lo studio dell'Avv. MA Caccamo;
ricorrenti
E
presso la Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_2
Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliata;
resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l' quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della Controparte_1
Presidenza Della Regione Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare
l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della
Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti
e di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Freddo e del Fiume San LO e così determinati partitamente per i due ricorrenti: - € 6.848,00 Danno emergente = € Parte_1
6.348,00 (di cui per il fondo in c.da Marcione € 5.250,00 ed € 1.098,00 per il fondo in c.da
); cessante € 500,00 (per il fondo in c.da Marcione) - € Persona_1 Pt_3 Parte_2
26.905,00 - Danno emergente € 23.190,00 (di cui per il fondo in c.da Marcione € 8.490,000 ed €
14.700,00 per il fondo in c.da ); Lucro cessante € 3.715,00 (€ 740,00 per il fondo in c.da Persona_1
Marcione + € 2.975,00 per il fondo in c.da ) così come accertati e quantificati nella Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Ing. e il Dott. Persona_2 Persona_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3)condannare, l' Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese
[...] processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria
ZI AN e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dalla parte ricorrente per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio….”.
Per la resistente: “Voglia Codesto Ecc.mo T.R.A.P.: - Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il Controparte_1 risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 14 novembre 2024, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premettevano di essere rispettivamente:
1) AC conduttore del fondo rustico sito in Alcamo contrada "Rincione" identificato in Pt_1 catasto al foglio 39 particella 5 (coltivato a vigneto varietà catarratto) e del fondo rustico sito in Castellamare del Golfo contrada " " identificato in catasto al foglio 62 particella 126 Persona_1
(coltivato a vigneto), entrambi di proprietà della madre Parte_2
2) proprietaria e conduttrice di un fondo rustico sito in Alcamo contrada "Rincione" Parte_2 identificato in catasto al foglio 25 particelle 480 e 481 (coltivate a vigneto varietà grillo) ed al foglio
39 particelle 983, 719 e 712 (coltivate a vigneto varietà catarratto).
Esponevano che i terreni ricadevano, il primo, in destra idraulica del Fiume Freddo e, il secondo, in sinistra idraulica del fiume San LO e deducevano che, in occasione delle intemperie verificatesi sull'intera zona nei giorni 10-11 novembre 2021, i corsi d'acqua succitati erano straripati inondandoli interamente e causando ingenti danni.
Assumevano che la tracimazione delle acque era stata provocata dall'insufficienza idraulica degli alvei conseguente alla presenza, lungo tutto il loro corso, di una fitta e vigorosa vegetazione arbustiva sviluppatasi sia sul fondo sia sulle sponde;
lamentavano che i corsi d'acqua versavano in stato di totale abbandono, non essendo mai stati oggetto di manutenzione né ordinaria né straordinaria. e concludevano che i notevoli danni sofferti fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo dei fiumi coinvolti.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Freddo e del fiume San LO e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 12 dicembre 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 (tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato –la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione. Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, a precisazione di quanto indicato in ricorso, si tratta di due appezzamenti, distanti in linea d'aria circa un chilometro, facenti parte di una azienda di maggiore estensione condotta partitamente da entrambi i ricorrenti:
a) il primo in contrada Marcione o Fiume sito in territorio di Alcamo, censito al catasto di Alcamo foglio 39 particelle 5, 983, 66, 719 e 712, coltivato a vigneto (d'ora in poi fondo Marcione).;
b) il secondo in contrada , sito in parte in territorio di Alcamo ed in parte in territorio di Persona_1
Castellammare del Golfo, confinante in sinistra idraulica con il fiume San LO, a valle della confluenza tra il fiume Freddo e il fiume Caldo censito al Catasto di Castellammare del Golfo al foglio 62 particella 126 (condotta da ) ed al Catasto di Alcamo al foglio 25 particelle 480 e Pt_1
481 (condotte da , anch'esso coltivato a vigneto (d'ora in poi fondo ). Pt_2 Persona_1
Dal punto di vista idrografico, il fondo Marcione confina in parte in destra idraulica con il Fiume
Freddo mentre il fondo confina in sinistra idraulica con il Fiume San LO, a valle Persona_1 della confluenza tra il fiume Freddo e il fiume Caldo.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno constatato che la situazione era rimasta immutata rispetto al momento dell'evento calamitoso, non essendo stato realizzato alcun intervento di ripristino e/o sostituzione del soprassuolo.
In particolare, hanno osservato che l'alveo del Fiume Freddo era fittamente occupato da vegetazione spontanea, in prevalenza canneto, al quale si uniscono arbusti ripariali tipici della macchia termo- mediterranea nella porzione mediana;
anche il Fiume San LO si presentava fittamente occupato da canneto e vegetazione spontanea arbustiva.
Hanno, altresì, rilevato che buona parte del primo appezzamento (e segnatamente la particella 5, porzione della 983 e le intere particelle 66, 712 e 719) era stata investita dall'onda di piena che, con violenza, aveva arrecato severi dissesti alle strutture di sostegno e determinato la morte delle piante, sia perché investite dalla furia dell'acqua con il suo carico di detriti e corpi estranei (specialmente le particelle 983, 66, 712 e 719) e sia perché queste ultime sono ristagnate per un periodo abbastanza prolungato come può essere avvenuto per la particella 5 in particolare (pag. 13 perizia).
L'intera superficie vitata andata perduta è risultata di mq 1.404 per la particella 5 e mq 1.163 per la particella 66; mentre per la particella 983 la porzione di vigneto distrutta è stata determinata in mq
2.100. Infine per la particella 719 e per la particella 712 le superfici andate perdute sono state quantificate rispettivamente in mq 1400 e mq 200. Si è altresì constatato che la recinzione, costituita da rete metallica e paletti in ferro, posta sul confine nord della particella 983 e che delimita tale particella rispetto alla stradella, era stata rinvenuta piegata e non più idonea all'uso cui era destinata. Quanto al secondo appezzamento gli ausiliari hanno verificato che una porzione del vigneto, corrispondente alle particelle 480 e 481 era stata del tutto distrutta (per complessivi mq. 7029) in quanto il passaggio dell'onda di piena e il successivo ristagno delle acque avevano determinato la morte delle piante e profondi dissesti alla struttura di sostegno e al suolo;
mentre invece l'altra porzione, corrispondente alla particella 126, aveva subito danni parziali in quanto l'onda di piena non aveva determinato la morte delle piante, ma ha danneggiato la struttura di sostegno.
Secondo la ricostruzione dei tecnici, l'evento di piena conseguente alle piogge del 10 – 11 novembre
2021 era stato determinato “dalla insufficienza idraulica del torrente Fiumefreddo per il primo corpo
e del torrente San LO per il secondo corpo, tale ultima asta fluviale è la prosecuzione del
Fiume Freddo dopo che esso ha ricevuto le acque dal torrente Fiume Caldo. Il fiume nei tratti di interesse non è riuscito a contenere le acque, che, esondate, hanno divagato nelle porzioni più depresse dei fondi dei ricorrenti” (cfr. pagg. 41-42 C.T.U.).
A giudizio dei professionisti, la causa dell'esondazione ed il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente sono da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente preposto, e all'assenza di periodici interventi di manutenzione finalizzati al recupero e mantenimento dell'officiosità idraulica del suo alveo (pag. 42 C.T.U.).
In proposito i CC.TT.UU. hanno evidenziato come “al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini aumentando così le sezioni di deflusso.
Viceversa, tali eventi sono destinati a ripetersi in futuro, ancor di più a causa dell'aumento delle piogge estreme per effetto del cambiamento climatico, apportando così danni agli impianti viticoli
(coinvolgendo pali di testata, ancoraggi, tutori e fili), nonché apporto e deposito di materiali incoerenti, abbattimento di recinzioni, e persistendo per circa 6 ore all'interno degli stessi, a causa del perdurare delle precipitazioni, ha contribuito così ad amplificare i danni occorsi” (pag. 36).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena dei corsi d'acqua indagati nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume Freddo e del fiume San LO da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sui bacini idrografici di riferimento nella data indicata, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità dei corsi d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Camporeale, Calatafimi e Castellammare del Golfo per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Freddo - Castellammare del Golfo, Alcamo, Camporeale,
e Calatafimi per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume San LO), e Per_4 calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica attraverso la formula di hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi CP_4 probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che le piogge che hanno dato luogo all'esondazione sono da considerarsi intense ma non rivestono carattere eccezionale, avendo tempo di ritorno di poco più di 10 anni. (pag.
42) D'altra parte, non assume rilevanza alcuna il fatto che la Protezione Civile abbia definito eccezionali gli eventi meteorici verificatisi in quel periodo e in quei luoghi poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non sono state rilevate né risultano effrazioni
o attività, da parte dei ricorrenti, o elementi di omissione tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati né è stata verificata alcuna effrazione circa il rispetto della fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523-1904. Sui tutti gli appezzamenti che confinano con il fiume non sono state infatti riscontrate opere o interventi idonei, anche potenzialmente, ad arrecare pregiudizio al corretto deflusso delle acque, sia in condizione di deflusso ordinario che in condizioni di piena, né presenza di piantagioni a distanza dal piede degli argini in contrasto con il comma f dell'art. 96 del
R.D. 523/1904. In ultimo non si ha notizia di giudizi o accertamenti che abbiano in passato riguardato
i fondi oggetto del presente accertamento” (cfr. pag. 43).
Passando alla quantificazione dei danni, i danni materiali subiti subìti dalle colture praticate e dalle infrastrutture di corredo a causa dell'invasione delle acque del fiume Freddo e del fiume San
LO ammontano a complessivi € 33.753,00 di cui € 26.905,00 sono di pertinenza della ricorrente ed € 6.848,00 sono invece di pertinenza del ricorrente . Parte_2 Parte_1
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 37 e ss. della relazione peritale - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi - nonché alle note di risposta alle osservazioni dell'autorità convenuta. Trattandosi di debito di valore, sui rispettive importi di euro € 26.905,00 e di € 6.848,00, devalutati alla data del 10 novembre 2021 e rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Gli importi, quindi, definitivamente dovuti sono pari ad euro 29.711,89 in favore di Parte_2 ed euro 7.562,42 in favore di , oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione Parte_1 al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio,
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l' presso la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli di cui in parte
[...] motiva, in favore di l'importo complessivo di euro 29.711,89 ed in favore di Parte_2
l'importo complessivo di euro 6.848,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' della presso la Presidenza Controparte_1 CP_1 [...]
alla rifusione, nei confronti di e delle spese del Controparte_2 Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4996,00 per compensi ed euro 237,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria
ZI AN, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
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