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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1213/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
nata a [...] il [...], residente a [...]
Colle della Morte n. 10, C.F. ; C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Via San
[...]
Martino n. 80, C.F. ; tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti C.F._2
TE MI FA NC IC IE e IO RI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n.
4/A.
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2 [...]
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_2
CL HE che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 CP_2
PEC CP_2 Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente adusufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2022/23, 2023/24 per ( ), Parte_1
2023/24 per ), Parte_2
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, per ( ), € 500,00, per ( Parte_1 Parte_2
), quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
[...]
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Cont della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta”.
Pag. 2 di 13 Parte resistente: “ 1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso dalle parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
OGGETTO: Altre ipotesi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., ritualmente iscritto a ruolo, e Parte_1 [...]
in qualità di docenti che avevano stipulato, con Parte_2
l'Amministrazione convenuta, contratti individuali di lavoro a tempo determinato, premesso di aver svolto negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 in riferimento a e 2023/2024 in relazione a attività di Parte_1 Parte_2 supplenza in qualità di insegnanti, giusta contratto individuale di lavoro con decorrenza sino al termine delle attività didattiche, rispettivamente presso e l' CP_4 [...]
hanno evocato in giudizio il Parte_3 Controparte_1
, al fine di ottenere il beneficio della Carta docenti, con valore di € 500,00 annui
[...]
CP_ e sentir condannare l' convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica per le singole annualità di riferimento.
2. A fondamento del proprio ricorso dedotto, richiamando la normativa nazionale di riferimento, come la stessa fosse iniqua e contraria ai principi, nazionali ed euro unitari, di parità di trattamento, ponendosi in violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione e come – pertanto – il Giudice ordinario fosse tenuto alla disapplicazione della stessa.
3. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dall'Amministrazione, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari – eccependo come il mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità di servizio, dell'investimento formativo, derivante dalla natura precaria del rapporto di lavoro, giustificasse l'incompatibilità tra detta provvidenza e la suddetta tipologia contrattuale;
ha poi sottolineato che, in ogni
Pag. 3 di 13 caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
4. Ha chiesto, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'azione articolata, la compensazione delle spese di lite, evidenziando come la Pubblica Amministrazione non potesse fare altro che conformarsi alla normativa vigente a livello nazionale, essendo onere del Giudicante, nel caso di riscontro della discrasia tra normativa primaria o secondaria e principi costituzionali ed euro unitari, disapplicare la stessa.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda merita accoglimento in relazione alla posizione di entrambe le ricorrenti.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (…)”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
Pag. 4 di 13 universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
Pag. 5 di 13 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va dunque inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
A tale proposito, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare
«una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in
Pag. 6 di 13 quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince chiaramente come la formazione sia un diritto ed un dovere dell'Amministrazione scolastica che non possa dare luogo a discriminazioni a seconda della modalità dell'impiego del singolo insegnante.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai
Pag. 7 di 13 «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Appare irragionevole e discriminatoria, ex art. 3 Cost., la scelta di limitare la fruizione della stessa ai soli docenti di ruolo, stante l'identità della finalità di formazione dell'intero personale docenti.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
La questione, largamente dibattuta in giurisprudenza, sia a livello nazionale che euro unitario, è stata primariamente affrontata, di recente, dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato come tale disparità di trattamento dia luogo ad irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo
Pag. 8 di 13 economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti ”.
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di
Taranto.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
Pag. 9 di 13 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto, infine, al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal
1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
Pag. 10 di 13 - per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, applicando i suddetti argomenti al caso di specie, dallo stato matricolare di emerge come quest'ultima abbia svolto negli anni scolastici 2022/2023, Parte_1
2023/2024 attività di supplenza annuale sino al termine dell'attività didattica in qualità di insegnante di sostegno, prestando attualmente servizio presso la scuola elementare De
Andrè con decorrenza dal 1/09/2025 sino al termine delle attività didattiche 30.6.2026.
Anche con riferimento alla posizione di è emerso come la Parte_2 stessa abbia svolto attività di supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'annualità 2023/2024 ed è dato evincersi l'attuale permanenza della stessa ricorrente nel sistema dell'insegnamento, sia al momento della proposizione del ricorso
(circostanza passibile di rilievo sulla scorta dello stato matricolare) che attualmente, come è dato riscontrare dal deposito della documentazione versata in atti in sede di udienza di discussione, nella quale emerge come la stessa sia attualmente collocata nelle graduatorie per l'espletamento dell'attività di supplente.
Ebbene, si ritiene che le ricorrenti abbiano maturato, per le annualità dedotte in ricorso, il diritto al credito contenuto nelle Carte bonus. Appare, infatti, evidente che il servizio svolto per tali anni scolastici rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta
Docente.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Pag. 11 di 13 Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato. Permane integro, oltretutto, l'interesse dei ricorrenti all'esercizio della domanda concretamente articolata, dal momento che, come ha precisato la Suprema
Corte, non vi è ragione per escludere tale presupposto dell'azione – ad oggi – pur a fronte dell'esercizio dell'azione volto ad ottenere la provvidenza per annualità antecedenti, ed infatti: “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.”
Non può operare la complessiva compensazione integrale delle spese di lite, dal momento che – quanto dedotto dal in ordine alla impossibilità di disapplicare, CP_1 da parte della PA, in via diretta il contenuto dei decreti che ponevano una differenziazione di trattamento tra gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed i supplenti con contratti precari – non coglie nel segno.
Infatti, come abbondantemente argomentato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma euro unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma euro unitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di
Pag. 12 di 13 quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Fiammiferi, punto 49).
Considerata la serialità della controversia ed il progressivo indirizzo costante della maggioranza delle corti di merito, tuttavia, le spese di lite vanno compensante per la metà e poste per il resto a carico del convenuto come indicato in dispositivo, CP_1 facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1213/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di e Parte_1
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_2 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 in relazione alla prima e 2023/2024 con riferimento alla seconda e condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1 rifondere le restanti spese del giudizio, che liquida in ed € 1.313,00 per compensi (già al netto della compensazione) ed euro 49,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali I.V.A.
e C.A.P., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1213/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
nata a [...] il [...], residente a [...]
Colle della Morte n. 10, C.F. ; C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Via San
[...]
Martino n. 80, C.F. ; tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti C.F._2
TE MI FA NC IC IE e IO RI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n.
4/A.
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2 [...]
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_2
CL HE che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 CP_2
PEC CP_2 Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente adusufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2022/23, 2023/24 per ( ), Parte_1
2023/24 per ), Parte_2
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, per ( ), € 500,00, per ( Parte_1 Parte_2
), quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
[...]
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Cont della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta”.
Pag. 2 di 13 Parte resistente: “ 1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso dalle parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
OGGETTO: Altre ipotesi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., ritualmente iscritto a ruolo, e Parte_1 [...]
in qualità di docenti che avevano stipulato, con Parte_2
l'Amministrazione convenuta, contratti individuali di lavoro a tempo determinato, premesso di aver svolto negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 in riferimento a e 2023/2024 in relazione a attività di Parte_1 Parte_2 supplenza in qualità di insegnanti, giusta contratto individuale di lavoro con decorrenza sino al termine delle attività didattiche, rispettivamente presso e l' CP_4 [...]
hanno evocato in giudizio il Parte_3 Controparte_1
, al fine di ottenere il beneficio della Carta docenti, con valore di € 500,00 annui
[...]
CP_ e sentir condannare l' convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica per le singole annualità di riferimento.
2. A fondamento del proprio ricorso dedotto, richiamando la normativa nazionale di riferimento, come la stessa fosse iniqua e contraria ai principi, nazionali ed euro unitari, di parità di trattamento, ponendosi in violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione e come – pertanto – il Giudice ordinario fosse tenuto alla disapplicazione della stessa.
3. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dall'Amministrazione, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari – eccependo come il mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità di servizio, dell'investimento formativo, derivante dalla natura precaria del rapporto di lavoro, giustificasse l'incompatibilità tra detta provvidenza e la suddetta tipologia contrattuale;
ha poi sottolineato che, in ogni
Pag. 3 di 13 caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
4. Ha chiesto, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'azione articolata, la compensazione delle spese di lite, evidenziando come la Pubblica Amministrazione non potesse fare altro che conformarsi alla normativa vigente a livello nazionale, essendo onere del Giudicante, nel caso di riscontro della discrasia tra normativa primaria o secondaria e principi costituzionali ed euro unitari, disapplicare la stessa.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda merita accoglimento in relazione alla posizione di entrambe le ricorrenti.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (…)”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
Pag. 4 di 13 universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
Pag. 5 di 13 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va dunque inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
A tale proposito, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare
«una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in
Pag. 6 di 13 quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince chiaramente come la formazione sia un diritto ed un dovere dell'Amministrazione scolastica che non possa dare luogo a discriminazioni a seconda della modalità dell'impiego del singolo insegnante.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai
Pag. 7 di 13 «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Appare irragionevole e discriminatoria, ex art. 3 Cost., la scelta di limitare la fruizione della stessa ai soli docenti di ruolo, stante l'identità della finalità di formazione dell'intero personale docenti.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
La questione, largamente dibattuta in giurisprudenza, sia a livello nazionale che euro unitario, è stata primariamente affrontata, di recente, dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato come tale disparità di trattamento dia luogo ad irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo
Pag. 8 di 13 economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti ”.
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di
Taranto.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
Pag. 9 di 13 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto, infine, al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal
1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
Pag. 10 di 13 - per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, applicando i suddetti argomenti al caso di specie, dallo stato matricolare di emerge come quest'ultima abbia svolto negli anni scolastici 2022/2023, Parte_1
2023/2024 attività di supplenza annuale sino al termine dell'attività didattica in qualità di insegnante di sostegno, prestando attualmente servizio presso la scuola elementare De
Andrè con decorrenza dal 1/09/2025 sino al termine delle attività didattiche 30.6.2026.
Anche con riferimento alla posizione di è emerso come la Parte_2 stessa abbia svolto attività di supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'annualità 2023/2024 ed è dato evincersi l'attuale permanenza della stessa ricorrente nel sistema dell'insegnamento, sia al momento della proposizione del ricorso
(circostanza passibile di rilievo sulla scorta dello stato matricolare) che attualmente, come è dato riscontrare dal deposito della documentazione versata in atti in sede di udienza di discussione, nella quale emerge come la stessa sia attualmente collocata nelle graduatorie per l'espletamento dell'attività di supplente.
Ebbene, si ritiene che le ricorrenti abbiano maturato, per le annualità dedotte in ricorso, il diritto al credito contenuto nelle Carte bonus. Appare, infatti, evidente che il servizio svolto per tali anni scolastici rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta
Docente.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Pag. 11 di 13 Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato. Permane integro, oltretutto, l'interesse dei ricorrenti all'esercizio della domanda concretamente articolata, dal momento che, come ha precisato la Suprema
Corte, non vi è ragione per escludere tale presupposto dell'azione – ad oggi – pur a fronte dell'esercizio dell'azione volto ad ottenere la provvidenza per annualità antecedenti, ed infatti: “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.”
Non può operare la complessiva compensazione integrale delle spese di lite, dal momento che – quanto dedotto dal in ordine alla impossibilità di disapplicare, CP_1 da parte della PA, in via diretta il contenuto dei decreti che ponevano una differenziazione di trattamento tra gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed i supplenti con contratti precari – non coglie nel segno.
Infatti, come abbondantemente argomentato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma euro unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma euro unitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di
Pag. 12 di 13 quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Fiammiferi, punto 49).
Considerata la serialità della controversia ed il progressivo indirizzo costante della maggioranza delle corti di merito, tuttavia, le spese di lite vanno compensante per la metà e poste per il resto a carico del convenuto come indicato in dispositivo, CP_1 facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1213/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di e Parte_1
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_2 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 in relazione alla prima e 2023/2024 con riferimento alla seconda e condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1 rifondere le restanti spese del giudizio, che liquida in ed € 1.313,00 per compensi (già al netto della compensazione) ed euro 49,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali I.V.A.
e C.A.P., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
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