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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA MA TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Moggio Udinese - Piazza Uffici 1 33015 Moggio Udinese UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2510095600587763 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2510095600587763, notificato alla Società in data 13 maggio 2025 e richiedente il pagamento del
Canone Unico Patrimoniale (“CUP”), in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante cartelli, per l'anno di imposta 2025, per un ammontare complessivo di euro 977,00. Con tale avviso la Step ha accertato – per conto del Comune di Moggio Udinese – il CUP in relazione a due istallazioni ( pannelli ) ubicate lungo l'autostrada “A/23 Palmanova- Udine-Tarvisio”, presso l'area di servizio “Stazione Servizio1, istallate dalla ricorrente nell'ambito di un ampio progetto di valorizzazione del territorio dello Stato (dal titolo “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi.”). Sui pannelli installati nell'ambito di tale iniziativa vengono fornite informazioni in relazione al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio e dei Comuni ubicati nei pressi delle aree di servizio, attraverso la promozione di itinerari di viaggio alternativi all'autostrada, con l'obiettivo di incentivare il turismo, in special modo a favore delle località meno note senza promuovere la domanda di specifici beni o servizi.
Si è costituita la società STEP s.r.l. depositando atto di controdeduzioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che non è fondata la questione preliminare sollevata dalla STEP di difetto di giurisdizione a favore del giudice civile. L'eccezione si fonderebbe sul fatto che il Canone Unico
Patrimoniale (CUP) ha natura patrimoniale e dunque, al pari della COSAP (Canone di Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche), apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa. Sul punto mette conto considerare che la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie per il CUP su istallazioni pubblicitarie è stata affermata, oltre che da altre Corti, anche dalla Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia con le Sentenze n. 37/3/2024 e 38/3/2024. Con tali pronunce è stato chiarito che “per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali la doverosità della prestazione, la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti, il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale, già menzionata dall'appellante. Ebbene, tutti i requisiti appena enunciati sussistono nel caso di specie e quindi non vi è dubbio alcuno sulla natura tributaria del canone in questione, ovvero su installazioni pubblicitarie, le cui relative controversie non possono che competere alla giurisdizione del giudice tributario”. Questo giudice intende uniformarsi alle citate decisioni condividendone il principio espresso.
2. Nel merito si osserva che il ricorso è fondato per carenza del presupposto oggettivo di imposta, ex art. 1, commi da 816 a 847, della L. 160/2019. La nuova normativa contenuta nella L. 160/2019 (c.d. Legge di
Bilancio 2020) che ha sostituito la precedente ICP con la CUP, identifica, quale presupposto impositivo ai fini CUP: “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (cfr. art. 1, comma 819).
L'art. 5 comma 2 del D.Lg. 507/1993, oggi abrogato, stabiliva che, ai fini della ICP, erano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Questa Corte ha già affermato, con precedenti decisioni assunte su questioni analoghe che una cartellonistica descrittiva delle risorse del patrimonio naturale, artistico, paesaggistico e gastronomico del territorio ("Ricorrente_1 per l'Italia sei in un Paese meraviglioso"), rivolta alla sua valorizzazione e promozione, non ha finalità commerciali, ma soltanto informative. Ne deriva il difetto del presupposto impositivo di cui all'art. 5 comma
2 del D.Lg. 507/1993, che dà rilievo ai soli messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Trova peraltro applicazione anche l'esonero prevista dall'articolo 2 del D.M. 23/05/2012, considerando che i messaggi oggetto dell'accertamento hanno evidentemente natura e una finalità di promozione e valorizzazione del territorio, come evincibile analizzando le fotografie dei cartelli.
Nonostante che ai fini della imposizione sia rilevante non solo il messaggio pubblicitario diretto -quello relativo al soggetto reclamizzato - ma anche quello indiretto derivante dalla promozione dell'immagine del soggetto, non può trarsi, dall'apposizione del marchio e del logo di “Ricorrente_1 per l'Italia”, la finalità di migliorare l'immagine del soggetto ASPI verso il pubblico.
I due cartelli consistono, uno, in una bandiera con l'insegna “Ricorrente_1 s.p.a.” e, l'altro, in due pannelli di grandi dimensioni con, su di uno, raffigurata la mappa di un'ampia area del territorio, attraversata dall'autostrada con le località e la scritta “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi.”, sull'altro, la riproduzione di cinque schede con immagini e didascalie descrittive delle località e il tutto sormontato dal logo di “Ricorrente_1 s.p.a.”.
Pertanto, già sotto un profilo quantitativo, il logo “Ricorrente_1 s.p.a.” copre una superficie fortemente minoritaria, ma quel che più conta è che l'attenzione non viene di certo attratta dal logo, ma da tutto il resto.
Deve poi osservarsi che il cartello non promuove nessun servizio specificamente riconducibile ad Ricorrente_1. Anche la promozione dell'immagine di Ricorrente_1 appare del tutto secondaria ed indiretta, dal che non si ritiene, in ogni caso, soddisfatto il presupposto d'imposta.
L'accoglimento del motivo di merito consente di ritenere assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso.
Stanti gli orientamenti contrastanti in punto di giurisdizione, si ravvisano le ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA MA TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Moggio Udinese - Piazza Uffici 1 33015 Moggio Udinese UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2510095600587763 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2510095600587763, notificato alla Società in data 13 maggio 2025 e richiedente il pagamento del
Canone Unico Patrimoniale (“CUP”), in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante cartelli, per l'anno di imposta 2025, per un ammontare complessivo di euro 977,00. Con tale avviso la Step ha accertato – per conto del Comune di Moggio Udinese – il CUP in relazione a due istallazioni ( pannelli ) ubicate lungo l'autostrada “A/23 Palmanova- Udine-Tarvisio”, presso l'area di servizio “Stazione Servizio1, istallate dalla ricorrente nell'ambito di un ampio progetto di valorizzazione del territorio dello Stato (dal titolo “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi.”). Sui pannelli installati nell'ambito di tale iniziativa vengono fornite informazioni in relazione al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio e dei Comuni ubicati nei pressi delle aree di servizio, attraverso la promozione di itinerari di viaggio alternativi all'autostrada, con l'obiettivo di incentivare il turismo, in special modo a favore delle località meno note senza promuovere la domanda di specifici beni o servizi.
Si è costituita la società STEP s.r.l. depositando atto di controdeduzioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che non è fondata la questione preliminare sollevata dalla STEP di difetto di giurisdizione a favore del giudice civile. L'eccezione si fonderebbe sul fatto che il Canone Unico
Patrimoniale (CUP) ha natura patrimoniale e dunque, al pari della COSAP (Canone di Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche), apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa. Sul punto mette conto considerare che la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie per il CUP su istallazioni pubblicitarie è stata affermata, oltre che da altre Corti, anche dalla Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia con le Sentenze n. 37/3/2024 e 38/3/2024. Con tali pronunce è stato chiarito che “per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali la doverosità della prestazione, la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti, il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale, già menzionata dall'appellante. Ebbene, tutti i requisiti appena enunciati sussistono nel caso di specie e quindi non vi è dubbio alcuno sulla natura tributaria del canone in questione, ovvero su installazioni pubblicitarie, le cui relative controversie non possono che competere alla giurisdizione del giudice tributario”. Questo giudice intende uniformarsi alle citate decisioni condividendone il principio espresso.
2. Nel merito si osserva che il ricorso è fondato per carenza del presupposto oggettivo di imposta, ex art. 1, commi da 816 a 847, della L. 160/2019. La nuova normativa contenuta nella L. 160/2019 (c.d. Legge di
Bilancio 2020) che ha sostituito la precedente ICP con la CUP, identifica, quale presupposto impositivo ai fini CUP: “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (cfr. art. 1, comma 819).
L'art. 5 comma 2 del D.Lg. 507/1993, oggi abrogato, stabiliva che, ai fini della ICP, erano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Questa Corte ha già affermato, con precedenti decisioni assunte su questioni analoghe che una cartellonistica descrittiva delle risorse del patrimonio naturale, artistico, paesaggistico e gastronomico del territorio ("Ricorrente_1 per l'Italia sei in un Paese meraviglioso"), rivolta alla sua valorizzazione e promozione, non ha finalità commerciali, ma soltanto informative. Ne deriva il difetto del presupposto impositivo di cui all'art. 5 comma
2 del D.Lg. 507/1993, che dà rilievo ai soli messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Trova peraltro applicazione anche l'esonero prevista dall'articolo 2 del D.M. 23/05/2012, considerando che i messaggi oggetto dell'accertamento hanno evidentemente natura e una finalità di promozione e valorizzazione del territorio, come evincibile analizzando le fotografie dei cartelli.
Nonostante che ai fini della imposizione sia rilevante non solo il messaggio pubblicitario diretto -quello relativo al soggetto reclamizzato - ma anche quello indiretto derivante dalla promozione dell'immagine del soggetto, non può trarsi, dall'apposizione del marchio e del logo di “Ricorrente_1 per l'Italia”, la finalità di migliorare l'immagine del soggetto ASPI verso il pubblico.
I due cartelli consistono, uno, in una bandiera con l'insegna “Ricorrente_1 s.p.a.” e, l'altro, in due pannelli di grandi dimensioni con, su di uno, raffigurata la mappa di un'ampia area del territorio, attraversata dall'autostrada con le località e la scritta “Sei in un Paese Meraviglioso. Scoprilo con noi.”, sull'altro, la riproduzione di cinque schede con immagini e didascalie descrittive delle località e il tutto sormontato dal logo di “Ricorrente_1 s.p.a.”.
Pertanto, già sotto un profilo quantitativo, il logo “Ricorrente_1 s.p.a.” copre una superficie fortemente minoritaria, ma quel che più conta è che l'attenzione non viene di certo attratta dal logo, ma da tutto il resto.
Deve poi osservarsi che il cartello non promuove nessun servizio specificamente riconducibile ad Ricorrente_1. Anche la promozione dell'immagine di Ricorrente_1 appare del tutto secondaria ed indiretta, dal che non si ritiene, in ogni caso, soddisfatto il presupposto d'imposta.
L'accoglimento del motivo di merito consente di ritenere assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso.
Stanti gli orientamenti contrastanti in punto di giurisdizione, si ravvisano le ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.