TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto in data 18.11.2025 al n.r.g. 5407/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. , con l'Avv. FRANCESCA SALVIATO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BRUNO MARIO CATERI- Controparte_1 C.F._2
NA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“Si modifichi il capo 2) come segue: “la figlia minore CE verrà affidata alla madre in via esclusiva e presso la stessa collocata”.
Si modifichino i capi n. 4) e n. 5) come segue: “CE vedrà il padre accordandosi direttamen- te con lui, aderendo liberamente alle eventuali proposte ricevute. Dato atto che padre e figlia non hanno sostanziali contatti da 3 anni, il l'auspicato riavvicinamento fra i due dovrà essere graduale e adeguato all'età della ragazza, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. La madre si impe- gna a non impedire l'eventuale percorso di riavvicinamento fra padre e figlia.”.
1 Si espungano i capi da n. 5 bis) (numerazione erronea) a n. 7).
Si modifichi il capo n. 9) come segue: “Quanto alle spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato. La sig.ra si impegna a sostenere in capo a sé il 100% delle spese che richiedono il preventivo accor- Pt_1 do fra i genitori. Questo, ad eccezione delle seguenti spese che, nonostante richiedano l'accordo fra i genitori, verranno suddivise in ragione del 50%: a) spese per il conseguimento della patente di guida, b) spese per la terapia ortodontica, c) spese per interventi medico/sanitari non erogati dal
SSN ovvero erogati con lista d'attesa eccessiva e, quindi, effettuati necessariamente in regime pri- vatistico in ragione dell'urgenza della necessità di cure. Il sig. si impegna, in ogni caso, a CP_1 rifondere la spesa sostenuta per il conseguimento della certificazione di lingua inglese di , Per_1 sostenuta e anticipata dalla sig.ra prima del raggiungimento del presente accordo al 50%. Pt_1
Il sig. si impegna altresì a corrispondere il 50% della spesa sostenuta per il rilascio del CP_1 passaporto delle figlie, esprimendo altresì il consenso al rilascio.
Le spese che, invece, non richiedono il preventivo accordo fra i genitori verranno sostenute in ra- gione della divisione pro quota del 50% da entrambi i genitori. Le spese sostenute verranno comu- nicate dal genitore che le ha anticipate all'altro entro 5 giorni, tramite mail o whatsapp con tra- smissione fotografica della ricevuta/scontrino/fattura. Il rimborso avverrà entro la data di paga- mento del mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo. Eventuali opposizioni o contestazioni alla spesa dovranno pervenire per iscritto via mail o whatsapp, debitamente motivate, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di spesa e verranno valutate esclusivamente alla lu- ce del protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano così come richiamato”.
Si modifichi il capo n. 11) come segue: “La sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico. Il Pt_1 sig. , entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, rimuoverà la pro- CP_1 pria domanda INPS relativa al 50% del beneficio onde consentire alla sig.ra di formularne Pt_1 una autonoma per la percezione dell'intero”.
Si aggiunga il capo n. 14) come segue: “Il sig. presterà il proprio consenso e la propria CP_1 collaborazione per la partecipazione delle figlie a bandi di agevolazione previsti per figli meritevoli dei pubblici dipendenti (es. viaggi all'estero, esperienze formative...). La ricerca dei bandi e le spe- se rimarranno a carico della sig.ra (salvo rientrino nelle categorie di spesa da suddividere Pt_1 al 50%) ma il sig. in ragione della sua posizione di pubblico impiegato, presenterà le CP_1 eventuali domande nei termini del bando onde permettere alle figlie di conseguire vantaggi e/o ri- duzioni di spese a loro esclusivo favore”.
Si aggiunga il capo n. 15) come segue: “Come per legge, le variazioni dello stato occupazionale
2 delle figlie maggiorenni che potrebbero giustificare la diminuzione o il venir meno dell'obbligo al mantenimento paterno (per entità della retribuzione e per soddisfazione delle aspirazioni personali delle stesse, in conformità con il ciclo di studi prescelto) verranno tempestivamente comunicate al sig. ””. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con sentenza n. 1802/2021, pubblicata in data 17.12.2021, questo Tribunale dichiarava la cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, dalla cui unione nascevano le figlie il 23.04.2007 (maggiorenne economicamente non autosufficiente), e CE, il Per_1
29.01.2012, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati rispettando reciprocamente la loro autonomia anche affettiva;
2) Le figlie minori e CE vengono affidate congiuntamente ai genitori e collocate Per_1 presso la madre;
3) i genitori si impegnano reciprocamente a garantire che il tempo che le figlie trascorrono con il papà sia effettivo (ovvero che le visite padre/figlie non coincidano con impegni scolastici o extra- scolastici di e CE); Per_1
4) nel caso in cui le giornate che le figlie trascorreranno con il papà coincidano con i loro impegni scolastici o extrascolastici il sig. rinuncia, limitatamente a quelle giornate, al Controparte_1 proprio diritto di visita;
5) i genitori concordano il seguente regime di visita valido salvo diverso accordo.
A. durante il primo anno successivo alla sentenza di separazione giudiziale:
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie
- a fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 13,00, sino alla domenica, ore 20.00, riaccom- pagnandole presso la madre;
- due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30 alternati nel se- guente modo: lunedì e mercoledì quando il fine settimana è di spettanza del padre, martedì e giove- dì quando il fine settimana è di spettanza della madre. Qualora il padre a tenere con sé le figlie do- vrà informare la madre con congruo anticipo.
- durante le vacanze natalizie, se i genitori dimorano presso le proprie rispettive abitazioni dispor- re che ad anni alterni le figlie e CE trascorrano la vigilia di Natale con un genitore Per_1 ed il giorno di Natale con l'altro, nell'anno in cui il padre trascorrerà il giorno di Natale con le fi- glie potrà tenerle con se dal 25 dicembre ore 12.00 al 31 dicembre e riaccompagnarle il 1 gennaio
3 all'ora di pranzo, mentre nell'anno in cui il padre trascorrerà la vigilia di Natale con le figlie potrà tenerle con se dal 1 gennaio ore 13.00 al 5 gennaio ore 21.00. In tal modo, nell'interesse di tutti, in particolare delle figlie, verranno alternati sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/1 gennaio. Qua- lora uno o entrambi i genitori intendano trascorrere insieme alle figlie le vacanze natalizie lontani dalle proprie dimore verrà osservata la seguente alternanza:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 10.30 del 23 dicembre alle ore 21 del 28 dicembre, gli anni pari, e dalle ore 10.30 del 29 dicembre alle ore 16.00 del 6 gennaio, gli anni dispari. Per- tanto il genitore che intende trascorrere le vacanze natalizie lontano dalla propria dimora avrà cu- ra di informare l'altro genitore entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
- Durante le festività pasquali, attuando lo stesso criterio adottato per le festività natalizie, per la metà dei giorni di vacanza consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; qualora uno dei due genitori intenda trascorrere le vacanze Pasquali insieme alle fi- glie lontano dalla propria dimora informerà l'altro genitore entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze Pasquali. Va da sé che il successivo anno l'altro genitore avrà la priorità nel caso in cui intenda trascorrere le vacanze pasquali con le figlie lontano dalla propria dimora.
- Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il crite- rio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore.
- Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verranno possi- bilmente trascorsi assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presen- za delle figlie con i genitori tra mattina /primo pomeriggio e tardo pomeriggio/sera.
- Durante le vacanze estive per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Qualora entrambi i coniugi intendano trascorrere le vacanze estive con le figlie nel mese di agosto dovranno alternativamente scegliere i seguenti pe- riodi:
- Dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto.
- A tali periodi potranno essere agganciati i restanti 5 giorni:
- Dal 27 luglio al 15 agosto oppure dal 16 agosto al 5 settembre.
- Nel caso in cui i genitori intendano trascorrere con le figlie le vacanze in paesi extra UE dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria alle minori con l'attivazione di idonea polizza sanitaria a ca- rico del genitore viaggiante che ne darà evidenza all'altro genitore.
B. Trascorso un anno dalla sentenza di separazione giudiziale:
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie
4 - A fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 13:00 fino alla domenica alle ore 20:00 riaccompagnandole presso la madre;
- Un pomeriggio la settimana dal termine dell'orario scolastico fino alle 20:30, o nella giornata del martedì o del giovedì
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del 23 Dicembre alle ore 21:00 del
30 Dicembre, gli anni dispari dalle ore 14:00 del 30 Dicembre alle ore 21:00 del 6 Gennaio gli an- ni pari
- Per quanto riguarda Pasqua ad anni alterni dalle ore 14:00 del giovedì Santo, alle ore 21:00 del
Lunedi di Pasqua;
- nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo di 15 giorni nei mesi di luglio o agosto da concordarsi tra i coniugi a seconda del periodo di ferie riconosciuto al padre dall'Amministrazione penitenziaria e, in mancanza di accordo, nel mese di agosto;
3) i genitori si impegnano ad introdurre con gradualità eventuali nuove relazioni affettive, tenuto conto delle esigenze protettive della prole;
4) Indipendentemente dalla permanenza presso l'uno o l'altro genitore alle figlie dovrà essere ga- rantita la normale frequenza delle attività sportive o extrascolastiche così come sino ad ora svolte o che dovranno svolgersi;
5) le decisioni di ordinaria importanza concernenti le figlie potranno essere adottate separatamente dai genitori durante il periodo di permanenza presso ciascuno di essi. Le decisioni improcrastina- bili inerenti la salute (a titolo esemplificativo interventi urgenti) potranno essere assunte dal geni- tore con il quale le figlie saranno al momento del verificarsi dell'urgenza. In questo caso il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare immediatamente l'altro per informarlo;
6) i coniugi si impegnano a non mettere in contatto le figlie con eventuali nuovi partners sino a quando la relazione affettiva non avrà assunto connotati di stabilità. L'inserimento di nuove figure nella vita dei minori dovrà essere improntato al principio di gradualità.
7) qualora uno dei genitori fosse impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di propria competenza dovrà preventivamente informare della circostanza l'altro che, a preferenza rispetto a persone terze e/o parenti, li terrà presso di sé. Qualora per comprovati motivi di salute il genitore affidatario non possa accompagnare e prendere le figlie a scuola, verrà informato tempestivamente l'altro genitore che dovrà accompagnare e prendere le minori a scuola. Nel caso anch'esso fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro o di salute, il coniuge affidatario si rivolgerà ad una baby sitter il cui costo sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
8) sino all'indipendenza economica delle figlie il signor corrisponderà - a titolo di contri-CP_1
5 buto ordinario nel loro mantenimento - l'importo mensile di € 500,00 = (in ragione di € 250,00 = per ciascuna figlia) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT a far data dal mese di luglio 2021;
9) le spese straordinarie afferenti le figlie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano, saranno carico di ciascun genitore nella misura del 50% e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trat- tamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Naziona- le;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specia- lista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze
6 senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche via WhatsApp, sms, e-mail purché con modalità tracciabili) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le figlie spettino a ciascuno in ragione del
50%;
12) Le detrazioni per il mutuo necessario alla sig.ra per l'acquisto della quota di Parte_1 comproprietà del sig. della ex casa coniugale sita in Caronno Pertusella (VA) Controparte_1
Via Largo W.A. Mozart n. 98 spettano in via esclusiva alla signora dalla data del Parte_1 trasferimento dell'immobile già avvenuta con atto notarile;
13) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica non espressamente discipli- nata nel presente accordo e di essere economicamente autosufficienti”, che successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condi- zioni regolanti l'assetto familiare, in particolare la progressiva diradazione della frequentazione pa- dre/figlie sino alla (attuale) interruzione della stessa, tale da non rendere ulteriormente attuali le condizioni di divorzio come sopra integralmente richiamate, dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume né all'interesse dei figli;
visto il parere del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omo- logato;
compensa
7 le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto in data 18.11.2025 al n.r.g. 5407/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. , con l'Avv. FRANCESCA SALVIATO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BRUNO MARIO CATERI- Controparte_1 C.F._2
NA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“Si modifichi il capo 2) come segue: “la figlia minore CE verrà affidata alla madre in via esclusiva e presso la stessa collocata”.
Si modifichino i capi n. 4) e n. 5) come segue: “CE vedrà il padre accordandosi direttamen- te con lui, aderendo liberamente alle eventuali proposte ricevute. Dato atto che padre e figlia non hanno sostanziali contatti da 3 anni, il l'auspicato riavvicinamento fra i due dovrà essere graduale e adeguato all'età della ragazza, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. La madre si impe- gna a non impedire l'eventuale percorso di riavvicinamento fra padre e figlia.”.
1 Si espungano i capi da n. 5 bis) (numerazione erronea) a n. 7).
Si modifichi il capo n. 9) come segue: “Quanto alle spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato. La sig.ra si impegna a sostenere in capo a sé il 100% delle spese che richiedono il preventivo accor- Pt_1 do fra i genitori. Questo, ad eccezione delle seguenti spese che, nonostante richiedano l'accordo fra i genitori, verranno suddivise in ragione del 50%: a) spese per il conseguimento della patente di guida, b) spese per la terapia ortodontica, c) spese per interventi medico/sanitari non erogati dal
SSN ovvero erogati con lista d'attesa eccessiva e, quindi, effettuati necessariamente in regime pri- vatistico in ragione dell'urgenza della necessità di cure. Il sig. si impegna, in ogni caso, a CP_1 rifondere la spesa sostenuta per il conseguimento della certificazione di lingua inglese di , Per_1 sostenuta e anticipata dalla sig.ra prima del raggiungimento del presente accordo al 50%. Pt_1
Il sig. si impegna altresì a corrispondere il 50% della spesa sostenuta per il rilascio del CP_1 passaporto delle figlie, esprimendo altresì il consenso al rilascio.
Le spese che, invece, non richiedono il preventivo accordo fra i genitori verranno sostenute in ra- gione della divisione pro quota del 50% da entrambi i genitori. Le spese sostenute verranno comu- nicate dal genitore che le ha anticipate all'altro entro 5 giorni, tramite mail o whatsapp con tra- smissione fotografica della ricevuta/scontrino/fattura. Il rimborso avverrà entro la data di paga- mento del mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo. Eventuali opposizioni o contestazioni alla spesa dovranno pervenire per iscritto via mail o whatsapp, debitamente motivate, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di spesa e verranno valutate esclusivamente alla lu- ce del protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano così come richiamato”.
Si modifichi il capo n. 11) come segue: “La sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico. Il Pt_1 sig. , entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, rimuoverà la pro- CP_1 pria domanda INPS relativa al 50% del beneficio onde consentire alla sig.ra di formularne Pt_1 una autonoma per la percezione dell'intero”.
Si aggiunga il capo n. 14) come segue: “Il sig. presterà il proprio consenso e la propria CP_1 collaborazione per la partecipazione delle figlie a bandi di agevolazione previsti per figli meritevoli dei pubblici dipendenti (es. viaggi all'estero, esperienze formative...). La ricerca dei bandi e le spe- se rimarranno a carico della sig.ra (salvo rientrino nelle categorie di spesa da suddividere Pt_1 al 50%) ma il sig. in ragione della sua posizione di pubblico impiegato, presenterà le CP_1 eventuali domande nei termini del bando onde permettere alle figlie di conseguire vantaggi e/o ri- duzioni di spese a loro esclusivo favore”.
Si aggiunga il capo n. 15) come segue: “Come per legge, le variazioni dello stato occupazionale
2 delle figlie maggiorenni che potrebbero giustificare la diminuzione o il venir meno dell'obbligo al mantenimento paterno (per entità della retribuzione e per soddisfazione delle aspirazioni personali delle stesse, in conformità con il ciclo di studi prescelto) verranno tempestivamente comunicate al sig. ””. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con sentenza n. 1802/2021, pubblicata in data 17.12.2021, questo Tribunale dichiarava la cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, dalla cui unione nascevano le figlie il 23.04.2007 (maggiorenne economicamente non autosufficiente), e CE, il Per_1
29.01.2012, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati rispettando reciprocamente la loro autonomia anche affettiva;
2) Le figlie minori e CE vengono affidate congiuntamente ai genitori e collocate Per_1 presso la madre;
3) i genitori si impegnano reciprocamente a garantire che il tempo che le figlie trascorrono con il papà sia effettivo (ovvero che le visite padre/figlie non coincidano con impegni scolastici o extra- scolastici di e CE); Per_1
4) nel caso in cui le giornate che le figlie trascorreranno con il papà coincidano con i loro impegni scolastici o extrascolastici il sig. rinuncia, limitatamente a quelle giornate, al Controparte_1 proprio diritto di visita;
5) i genitori concordano il seguente regime di visita valido salvo diverso accordo.
A. durante il primo anno successivo alla sentenza di separazione giudiziale:
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie
- a fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 13,00, sino alla domenica, ore 20.00, riaccom- pagnandole presso la madre;
- due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30 alternati nel se- guente modo: lunedì e mercoledì quando il fine settimana è di spettanza del padre, martedì e giove- dì quando il fine settimana è di spettanza della madre. Qualora il padre a tenere con sé le figlie do- vrà informare la madre con congruo anticipo.
- durante le vacanze natalizie, se i genitori dimorano presso le proprie rispettive abitazioni dispor- re che ad anni alterni le figlie e CE trascorrano la vigilia di Natale con un genitore Per_1 ed il giorno di Natale con l'altro, nell'anno in cui il padre trascorrerà il giorno di Natale con le fi- glie potrà tenerle con se dal 25 dicembre ore 12.00 al 31 dicembre e riaccompagnarle il 1 gennaio
3 all'ora di pranzo, mentre nell'anno in cui il padre trascorrerà la vigilia di Natale con le figlie potrà tenerle con se dal 1 gennaio ore 13.00 al 5 gennaio ore 21.00. In tal modo, nell'interesse di tutti, in particolare delle figlie, verranno alternati sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/1 gennaio. Qua- lora uno o entrambi i genitori intendano trascorrere insieme alle figlie le vacanze natalizie lontani dalle proprie dimore verrà osservata la seguente alternanza:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 10.30 del 23 dicembre alle ore 21 del 28 dicembre, gli anni pari, e dalle ore 10.30 del 29 dicembre alle ore 16.00 del 6 gennaio, gli anni dispari. Per- tanto il genitore che intende trascorrere le vacanze natalizie lontano dalla propria dimora avrà cu- ra di informare l'altro genitore entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
- Durante le festività pasquali, attuando lo stesso criterio adottato per le festività natalizie, per la metà dei giorni di vacanza consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; qualora uno dei due genitori intenda trascorrere le vacanze Pasquali insieme alle fi- glie lontano dalla propria dimora informerà l'altro genitore entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze Pasquali. Va da sé che il successivo anno l'altro genitore avrà la priorità nel caso in cui intenda trascorrere le vacanze pasquali con le figlie lontano dalla propria dimora.
- Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il crite- rio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore.
- Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verranno possi- bilmente trascorsi assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presen- za delle figlie con i genitori tra mattina /primo pomeriggio e tardo pomeriggio/sera.
- Durante le vacanze estive per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Qualora entrambi i coniugi intendano trascorrere le vacanze estive con le figlie nel mese di agosto dovranno alternativamente scegliere i seguenti pe- riodi:
- Dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto.
- A tali periodi potranno essere agganciati i restanti 5 giorni:
- Dal 27 luglio al 15 agosto oppure dal 16 agosto al 5 settembre.
- Nel caso in cui i genitori intendano trascorrere con le figlie le vacanze in paesi extra UE dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria alle minori con l'attivazione di idonea polizza sanitaria a ca- rico del genitore viaggiante che ne darà evidenza all'altro genitore.
B. Trascorso un anno dalla sentenza di separazione giudiziale:
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie
4 - A fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 13:00 fino alla domenica alle ore 20:00 riaccompagnandole presso la madre;
- Un pomeriggio la settimana dal termine dell'orario scolastico fino alle 20:30, o nella giornata del martedì o del giovedì
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del 23 Dicembre alle ore 21:00 del
30 Dicembre, gli anni dispari dalle ore 14:00 del 30 Dicembre alle ore 21:00 del 6 Gennaio gli an- ni pari
- Per quanto riguarda Pasqua ad anni alterni dalle ore 14:00 del giovedì Santo, alle ore 21:00 del
Lunedi di Pasqua;
- nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo di 15 giorni nei mesi di luglio o agosto da concordarsi tra i coniugi a seconda del periodo di ferie riconosciuto al padre dall'Amministrazione penitenziaria e, in mancanza di accordo, nel mese di agosto;
3) i genitori si impegnano ad introdurre con gradualità eventuali nuove relazioni affettive, tenuto conto delle esigenze protettive della prole;
4) Indipendentemente dalla permanenza presso l'uno o l'altro genitore alle figlie dovrà essere ga- rantita la normale frequenza delle attività sportive o extrascolastiche così come sino ad ora svolte o che dovranno svolgersi;
5) le decisioni di ordinaria importanza concernenti le figlie potranno essere adottate separatamente dai genitori durante il periodo di permanenza presso ciascuno di essi. Le decisioni improcrastina- bili inerenti la salute (a titolo esemplificativo interventi urgenti) potranno essere assunte dal geni- tore con il quale le figlie saranno al momento del verificarsi dell'urgenza. In questo caso il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare immediatamente l'altro per informarlo;
6) i coniugi si impegnano a non mettere in contatto le figlie con eventuali nuovi partners sino a quando la relazione affettiva non avrà assunto connotati di stabilità. L'inserimento di nuove figure nella vita dei minori dovrà essere improntato al principio di gradualità.
7) qualora uno dei genitori fosse impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di propria competenza dovrà preventivamente informare della circostanza l'altro che, a preferenza rispetto a persone terze e/o parenti, li terrà presso di sé. Qualora per comprovati motivi di salute il genitore affidatario non possa accompagnare e prendere le figlie a scuola, verrà informato tempestivamente l'altro genitore che dovrà accompagnare e prendere le minori a scuola. Nel caso anch'esso fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro o di salute, il coniuge affidatario si rivolgerà ad una baby sitter il cui costo sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
8) sino all'indipendenza economica delle figlie il signor corrisponderà - a titolo di contri-CP_1
5 buto ordinario nel loro mantenimento - l'importo mensile di € 500,00 = (in ragione di € 250,00 = per ciascuna figlia) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT a far data dal mese di luglio 2021;
9) le spese straordinarie afferenti le figlie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano, saranno carico di ciascun genitore nella misura del 50% e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trat- tamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Naziona- le;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specia- lista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze
6 senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche via WhatsApp, sms, e-mail purché con modalità tracciabili) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le figlie spettino a ciascuno in ragione del
50%;
12) Le detrazioni per il mutuo necessario alla sig.ra per l'acquisto della quota di Parte_1 comproprietà del sig. della ex casa coniugale sita in Caronno Pertusella (VA) Controparte_1
Via Largo W.A. Mozart n. 98 spettano in via esclusiva alla signora dalla data del Parte_1 trasferimento dell'immobile già avvenuta con atto notarile;
13) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica non espressamente discipli- nata nel presente accordo e di essere economicamente autosufficienti”, che successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condi- zioni regolanti l'assetto familiare, in particolare la progressiva diradazione della frequentazione pa- dre/figlie sino alla (attuale) interruzione della stessa, tale da non rendere ulteriormente attuali le condizioni di divorzio come sopra integralmente richiamate, dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume né all'interesse dei figli;
visto il parere del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omo- logato;
compensa
7 le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
8