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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA- R.G. n.6055 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ANA Parte_1
2 Parte_2 Parte_3
3 Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Parte_5
7 NETO CP_3 Controparte_4
8 IO Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Controparte_9
13 Controparte_10
14 Controparte_11
15 Controparte_12
16 Controparte_13
17 Controparte_14
18 Controparte_15
19 Controparte_16
20 Controparte_17
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_18
Verbale di causa Udienza 08.01.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in
Dott. Giovanni Calasso 1
modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 18,05
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 6055/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6055 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_19 Parte_1
2 Parte_4
3 Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Parte_5
7 Controparte_20
8 Controparte_21
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Controparte_9
13 Controparte_10
14 Controparte_11
15 Controparte_12
16 Controparte_13
17 Controparte_14
18 Controparte_15
19 Controparte_16
20 Controparte_17
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Dott. Giovanni Calasso 3
Controparte_18
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.03.2024
1. , CPF , nata il [...], residente Controparte_19 C.F._1
Rua Dr. Salvador Mercadante, 1550 - Centro - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
2. , CPF , nato il [...], Controparte_22 C.F._2 residente Avenida Flamengo, 95 - Jardim Alvorada - Dois Córregos - (SP-BRA)
3. CPF , nato il Parte_4 C.F._3
03/06/1976, residente Rua Portugal, 225 - Jardim Europa - Macatuba - (SP-BRA)
4. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_1 C.F._4
Dr. Salvador Mercadante, 1560 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
5. CPF , nata il [...], Controparte_2 C.F._5
Rua Bento Leme Filho, 223 - Macatuba - (SP-BRA)
6. CPF , nata il [...], Rua Maria Parte_5 C.F._6
Mônaco, 162 - Residencial Santa Clara - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
7. , CPF , nato il [...], Controparte_20 C.F._7 residente in [...], 225 - Jardim Europa - Macatuba - (SP-BRA)
8. IO , CPF , nato il [...], Controparte_5 C.F._8 residente Rua Salvador Mercadante, 1560 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
9. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_6 C.F._9
Prefeito Joaquim Ferreira Henriques, 70 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
10. CPF , nato il [...], residente Rua Controparte_7 C.F._10
Jordao Emilio Lizieiro, 81 - Centro - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
11. CPF , nato il [...], residente Rua Controparte_8 C.F._11 Dr. Salvador Mercadante, 1550 - Centro - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
12. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_9 C.F._12
Emilio Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê - (SP-BRA),
Dott. Giovanni Calasso 4
13. , CPF , nata il [...], residente Controparte_10 C.F._13
R. Sebastião Bego, 13 - Conj. Hab. - (SP-BRA) Controparte_23
14. , CPF , nato il [...], residente R. Controparte_11 C.F._14
Sebastião Bego, 13 - Conj. Hab. - - (SP-BRA), CP_23 CP_23 in forza di procura autenticata dal Tabeliao de Notas di (doc. n. 3) CP_23
15. CPF , nato il [...], residente Controparte_12 C.F._15 Rua Joaquim Marcelino Leite, 575, Cond.
5 - Ap 328 - Jardim São Sebastiao - Hortolândia -
(SP-BRA)
16. DOMINGUES, CPF: , nato il [...], residente in CP_13 C.F._16 Rua Patativa, 210 - C12 - Residencial Ilhas Gregas - Vila Nova Teixeira - Campinas (Stato di
San Paolo – Brasile, di seguito anche solo “SP-BRA”)
17. , CPF , nato il [...], Controparte_14 C.F._17 residente Rua Emilio Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
18. CPF , nata il [...], residente Rua Emilio Controparte_15 C.F._18
Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
19. CPF , nata il [...], Controparte_16 C.F._19 residente Rua da Pedra, 347 - Condomínio Pátio Das Flores - Pedra Branca - Palhoça (SP- BRA)
20. CPF , nata il [...], Controparte_17 C.F._20 residente in [...], 210 - C12 - Residencial Ilhas Gregas - Vila Nova Teixeira -
Campinas (Stato di San Paolo – Brasile, di seguito anche solo “SP-BRA”)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_18 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che i ricorrenti - Controparte_19 [...]
- - Controparte_22 Parte_4 [...]
- - Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
- -
[...] CP_3 Controparte_20 Controparte_21
- - - CP_6 Pt_5 Controparte_7 CP_8
- - -
[...] Controparte_9 Controparte_10
- - - Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Parte_6
– per i motivi tutti sopra
[...] Controparte_17 esposti in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto della valida trasmissione della cittadinanza da parte dell'avo AN AN, nato a [...] e per l'effetto riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadino italiano, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinarsi al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, o provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari;
Dott. Giovanni Calasso 5
- spese di causa ed onorari completamente rifusi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. NO CC, nato in data 5.08.1861 a Stanghella (PD) da genitori italiani, e , il quale, dopo essersi CP_24 Persona_1 sposato con nel 1885, emigrava in Brasile, dove nasceva il figlio Controparte_25
, riconosciuto alla nascita dal padre che poi si sposava poi con Persona_2 [...]
CP_26
-dalla loro unione nasceva la sig.ra che si sposava con Persona_3 Persona_4
e dalla loro unione nascevano:
[...]
• che si sposava con e dalla loro Parte_7 Persona_5 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
➢ il quale si sposava con Parte_8 Parte_9
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ l'odierna ricorrente Parte_10
[...] il quale si sposava con
[...] Persona_6
• che si sposava con e Controparte_27 Controparte_28 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
la quale si sposava con Parte_11 Persona_7
e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente
[...]
✓ Parte_12
[...]
la quale si sposava con il
[...] Parte_4 sig. e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente Persona_8
✓ Parte_13
[...]
[...]
• che si sposava con e Parte_14 Persona_9 dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
➢ Parte_5
➢ Controparte_6
• che si sposava con e Parte_15 Controparte_22 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
Parte_16
[...]
[...]
• l'odierno ricorrente il quale si Controparte_14 sposava con e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti Persona_10 entrambe dichiarate alla nascita dal padre:
➢ Controparte_15
➢ Controparte_9
Dott. Giovanni Calasso 6
• l'odierno ricorrente che si sposava con Controparte_19 CP_29 e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente:
[...]
➢ dichiarato alla nascita dalla madre;
Controparte_8
• l'odierno ricorrente il quale si sposava Parte_17 con e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: Controparte_30
➢ Controparte_1
avevano inviato le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente per territorio al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che NO
CC, nato in data 5.08.1861 a Stanghella (PD) da genitori italiani, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto con Regio Decreto 3300 del 04.11.1866 e non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_18
Dott. Giovanni Calasso 7
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano NO CC, nato in data [...] a [...] genitori italiani,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Rileva, altresì, questo Tribunale che
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008);
Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda. Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata.
Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
Dott. Giovanni Calasso 8
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_31
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura). Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_18 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_18 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_18 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_18 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_18 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_18 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente
Dott. Giovanni Calasso 9
non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_18 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Pt_18 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Pt_18
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_18 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti trattandosi di azione di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come sopra precisato dal in Controparte_18 analoghi giudizi in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
18,05
Lecce-Venezia, 08.01.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 10
Dott. Giovanni Calasso 11
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INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA- R.G. n.6055 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ANA Parte_1
2 Parte_2 Parte_3
3 Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Parte_5
7 NETO CP_3 Controparte_4
8 IO Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Controparte_9
13 Controparte_10
14 Controparte_11
15 Controparte_12
16 Controparte_13
17 Controparte_14
18 Controparte_15
19 Controparte_16
20 Controparte_17
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_18
Verbale di causa Udienza 08.01.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in
Dott. Giovanni Calasso 1
modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 18,05
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 6055/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6055 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_19 Parte_1
2 Parte_4
3 Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Parte_5
7 Controparte_20
8 Controparte_21
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Controparte_9
13 Controparte_10
14 Controparte_11
15 Controparte_12
16 Controparte_13
17 Controparte_14
18 Controparte_15
19 Controparte_16
20 Controparte_17
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Dott. Giovanni Calasso 3
Controparte_18
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.03.2024
1. , CPF , nata il [...], residente Controparte_19 C.F._1
Rua Dr. Salvador Mercadante, 1550 - Centro - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
2. , CPF , nato il [...], Controparte_22 C.F._2 residente Avenida Flamengo, 95 - Jardim Alvorada - Dois Córregos - (SP-BRA)
3. CPF , nato il Parte_4 C.F._3
03/06/1976, residente Rua Portugal, 225 - Jardim Europa - Macatuba - (SP-BRA)
4. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_1 C.F._4
Dr. Salvador Mercadante, 1560 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
5. CPF , nata il [...], Controparte_2 C.F._5
Rua Bento Leme Filho, 223 - Macatuba - (SP-BRA)
6. CPF , nata il [...], Rua Maria Parte_5 C.F._6
Mônaco, 162 - Residencial Santa Clara - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
7. , CPF , nato il [...], Controparte_20 C.F._7 residente in [...], 225 - Jardim Europa - Macatuba - (SP-BRA)
8. IO , CPF , nato il [...], Controparte_5 C.F._8 residente Rua Salvador Mercadante, 1560 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
9. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_6 C.F._9
Prefeito Joaquim Ferreira Henriques, 70 - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
10. CPF , nato il [...], residente Rua Controparte_7 C.F._10
Jordao Emilio Lizieiro, 81 - Centro - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
11. CPF , nato il [...], residente Rua Controparte_8 C.F._11 Dr. Salvador Mercadante, 1550 - Centro - Mineiros do Tietê - (SP-BRA)
12. CPF , nata il [...], residente Rua Controparte_9 C.F._12
Emilio Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê - (SP-BRA),
Dott. Giovanni Calasso 4
13. , CPF , nata il [...], residente Controparte_10 C.F._13
R. Sebastião Bego, 13 - Conj. Hab. - (SP-BRA) Controparte_23
14. , CPF , nato il [...], residente R. Controparte_11 C.F._14
Sebastião Bego, 13 - Conj. Hab. - - (SP-BRA), CP_23 CP_23 in forza di procura autenticata dal Tabeliao de Notas di (doc. n. 3) CP_23
15. CPF , nato il [...], residente Controparte_12 C.F._15 Rua Joaquim Marcelino Leite, 575, Cond.
5 - Ap 328 - Jardim São Sebastiao - Hortolândia -
(SP-BRA)
16. DOMINGUES, CPF: , nato il [...], residente in CP_13 C.F._16 Rua Patativa, 210 - C12 - Residencial Ilhas Gregas - Vila Nova Teixeira - Campinas (Stato di
San Paolo – Brasile, di seguito anche solo “SP-BRA”)
17. , CPF , nato il [...], Controparte_14 C.F._17 residente Rua Emilio Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
18. CPF , nata il [...], residente Rua Emilio Controparte_15 C.F._18
Ferro, 315 - Jardim Europa - Mineiros do Tietê (SP-BRA)
19. CPF , nata il [...], Controparte_16 C.F._19 residente Rua da Pedra, 347 - Condomínio Pátio Das Flores - Pedra Branca - Palhoça (SP- BRA)
20. CPF , nata il [...], Controparte_17 C.F._20 residente in [...], 210 - C12 - Residencial Ilhas Gregas - Vila Nova Teixeira -
Campinas (Stato di San Paolo – Brasile, di seguito anche solo “SP-BRA”)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_18 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che i ricorrenti - Controparte_19 [...]
- - Controparte_22 Parte_4 [...]
- - Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
- -
[...] CP_3 Controparte_20 Controparte_21
- - - CP_6 Pt_5 Controparte_7 CP_8
- - -
[...] Controparte_9 Controparte_10
- - - Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Parte_6
– per i motivi tutti sopra
[...] Controparte_17 esposti in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto della valida trasmissione della cittadinanza da parte dell'avo AN AN, nato a [...] e per l'effetto riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadino italiano, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinarsi al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, o provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari;
Dott. Giovanni Calasso 5
- spese di causa ed onorari completamente rifusi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. NO CC, nato in data 5.08.1861 a Stanghella (PD) da genitori italiani, e , il quale, dopo essersi CP_24 Persona_1 sposato con nel 1885, emigrava in Brasile, dove nasceva il figlio Controparte_25
, riconosciuto alla nascita dal padre che poi si sposava poi con Persona_2 [...]
CP_26
-dalla loro unione nasceva la sig.ra che si sposava con Persona_3 Persona_4
e dalla loro unione nascevano:
[...]
• che si sposava con e dalla loro Parte_7 Persona_5 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
➢ il quale si sposava con Parte_8 Parte_9
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ l'odierna ricorrente Parte_10
[...] il quale si sposava con
[...] Persona_6
• che si sposava con e Controparte_27 Controparte_28 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
la quale si sposava con Parte_11 Persona_7
e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente
[...]
✓ Parte_12
[...]
la quale si sposava con il
[...] Parte_4 sig. e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente Persona_8
✓ Parte_13
[...]
[...]
• che si sposava con e Parte_14 Persona_9 dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
➢ Parte_5
➢ Controparte_6
• che si sposava con e Parte_15 Controparte_22 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
Parte_16
[...]
[...]
• l'odierno ricorrente il quale si Controparte_14 sposava con e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti Persona_10 entrambe dichiarate alla nascita dal padre:
➢ Controparte_15
➢ Controparte_9
Dott. Giovanni Calasso 6
• l'odierno ricorrente che si sposava con Controparte_19 CP_29 e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente:
[...]
➢ dichiarato alla nascita dalla madre;
Controparte_8
• l'odierno ricorrente il quale si sposava Parte_17 con e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: Controparte_30
➢ Controparte_1
avevano inviato le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente per territorio al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che NO
CC, nato in data 5.08.1861 a Stanghella (PD) da genitori italiani, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto con Regio Decreto 3300 del 04.11.1866 e non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_18
Dott. Giovanni Calasso 7
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano NO CC, nato in data [...] a [...] genitori italiani,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Rileva, altresì, questo Tribunale che
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008);
Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda. Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata.
Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
Dott. Giovanni Calasso 8
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_31
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura). Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_18 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_18 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_18 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_18 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_18 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_18 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente
Dott. Giovanni Calasso 9
non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_18 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Pt_18 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Pt_18
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_18 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti trattandosi di azione di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come sopra precisato dal in Controparte_18 analoghi giudizi in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
18,05
Lecce-Venezia, 08.01.2025
IL GOP
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