Articolo 4 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 settembre 1897
Art. 4.

Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonche' i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

Qualora tali essenze o sommacchi fossero presentati da privati e le analisi li dimostrasse non genuini, gli Istituti predetti dovranno sollecitamente farne denunzia alla competente autorita'.

Le modalita' concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e dei sommacchi destinati alle analisi saranno fissate dal Regolamento.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897