Art. 17.
Per il pagamento dell'indennita' prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84, e' stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984.
Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984.
Per la corresponsione di aiuti al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.
Per il pagamento dell'indennita' prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84, e' stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984.
Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984.
Per la corresponsione di aiuti al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.