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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 101/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FM), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Peluso
Vincenzo e dall'avv. stabilito Peluso Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi ai Controparte_1 CP_2
sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il locale ambito territoriale
RESISTENTI avente ad oggetto Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 28 febbraio 2025 esponeva: Parte_1
- di esser docente non di ruolo di religione, attualmente in servizio all'istituto comprensivo di
Ripatransone, conferitaria di contratti a termine di durata annuale su posto vacante di diritto dall'a.s. 2005/2006 dal I settembre al 31 agosto di ciascun anno;
- che, alla stregua della disciplina dei Patti Lateranensi, dei relativi accordi di modificazione del 1985, del d. lgs n. 297/1994 e della l. n. 186/2003 sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione, della normativa sovranazionale in materia di contratti a termine e delle pronunce della Consulta, dovevano esser considerati illegittimi quelli stipulati a fronte di esigenze non momentanee ma permanenti e durevoli, temporaneità effettivamente sussistenti nel caso in esame;
- che era stato superato il limite del 30% fissato dalla l. n. 186/2003 e dal 2004 non erano stati più banditi concorsi con cadenza triennale.
Chiedeva, in ragione dell'abusiva reiterazione dei contratti, il risarcimento del danno, pari ad un'indennità tra quattro e ventiquattro mensilità della retribuzione percepita, con esonero dalla prova del danno nell'ottica di effettività della tutela.
Il e l' si Controparte_1 Controparte_3
costituivano con memoria depositata il 4 aprile 2025, deducendo:
- che la attualmente conferitaria di supplenza per l'insegnamento di religione con Parte_1
orario completo, nel pregresso aveva espletato diversi incarichi dall'a.s. 2005/2006 non sempre su organico di diritto;
- che gli insegnanti di religione cattolica venivano assunti, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs 297/1994, mediante contratto di incarico annuale che si intendeva confermato qualora permanessero le condizioni e i requisiti di legge;
- che solo con riguardo all'organico di diritto era prospettabile un'abusiva reiterazione dei contratti a termine e le supplenze conferite alla ricorrente erano dirette a fronteggiare esigenze momentanee;
- che la ricorrente non aveva provato il danno e la reiterazione continuativa dei rapporti lo escludeva;
- che, quale misura compensativa, il d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 79/2022 prevedeva una procedura straordinaria di assunzione riservata agli insegnanti di religione cattolica;
- che la ricorrente era risultata idonea al recente concorso per la stabilizzazione, sicché il danno era stato eliminato;
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 15 aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
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2) RICOSRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
Va osservato che, dallo stato matricolare, emerge che la docente precaria di Parte_1
religione cattolica nella scuola primaria, ha prestato servizio dal I settembre al 31 agosto nei seguenti aa.ss.: nell'a.s. 2005/2006 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per dodici ore settimanali;
nell'a.s. 2006/2007 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali e presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per undici ore settimanali;
nell'a.s. 2007/2008 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2008/2009 presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2009/2010 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2010/2011 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2011/2012 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2012/2013 presso la scuola primaria di Cupra Marittima Capoluogo per undici ore settimanali e presso la scuola primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2013/2014 presso la scuola primaria di Cupra Marittima Capoluogo per undici ore settimanali e presso la Scuola Primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2014/2015 presso la scuola primaria di Cupra Marittima Capoluogo per undici ore settimanali e presso la scuola primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali;
nell'a.s. 2015/2016 presso la scuola primaria di Cupra Marittima Capoluogo per undici ore settimanali, presso la scuola primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali e presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per undici ore settimanali;
nell'a.s. 2016/2017 presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per ventidue ore settimanali;
nell'a.s. 2017/2018 presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per venti ore;
nell'a.s. 2018/2019 presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per venti ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per tre ore settimanali;
nell'a.s. 2019/2020 presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per venti ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per tre ore settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 presso la scuola primaria di Ripatransone Capoluogo per venti ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per tre ore settimanali;
nell'a.s. 2021/2022 presso la scuola primaria di Ripatransone I. Malavolta per diciotto ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per sei ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 presso la scuola primaria di Ripatransone I. Malavolta per quindici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per quattro ore settimanali, nonché presso la scuola primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di Monterubbiano per un'ora settimanale;
Persona_1 nell'a.s. 2023/2024 presso la scuola primaria di Ripatransone I. Malavolta per quindici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per quattro ore settimanali, nonché presso la scuola primaria di Monterubbiano Capoluogo per due ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di Monterubbiano per un'ora settimanale. Persona_1
La stessa risulta in servizio, nel corrente a.s. 2024/2025, presso la scuola primaria di Ripatransone I.
Malavolta per quindici ore settimanali e presso la scuola dell'infanzia di tale plesso per quattro ore e e mezza settimanali.
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3) ANALISI DELLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE
In ordine all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, va premesso che la ricorrente ha indicato integralmente gli anni in cui ha prestato servizio, documentati anche dall'estratto matricolare.
Va rilevato che la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce una disciplina speciale autonoma e completa, nel rispetto del principio immanente lex posterior generalis non derogat priori speciali.
La legge 124/1999, mantenendo il doppio canale dell'accesso ai ruoli – concorso per titoli ed esami e graduatorie permanenti per soli titoli -, integrando gli art. 399 e 400 del d.lgs. n. 297/1994, ha fissato la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, su base regionale, subordinatamente al verificarsi, in tale ambito e nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.
Tale corpus normativo all'art. 4 definisce le supplenze annuali su organico di diritto, ovvero quelle relative a posti disponibili, effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e scoperti per l'intero anno eventualmente anche quali sedi disagiate, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
La scopertura di questi posti si manifesta solo a seguito dell'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo e la relativa copertura avviene, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze.
Diversamente le supplenze temporanee su organico di fatto hanno scadenza al 30 giugno ovvero fino al termine dell'attività didattica e si riferiscono a posti non tecnicamente vacanti, ma di fatto disponibili per svariate ragioni, quali l'aumento imprevisto del numero di studenti nel singolo istituto a fronte della pianta organica immutata, l'incremento del numero di classi per motivi contingenti.
Le supplenze temporanee vengono invece conferite per ogni altra necessità, tra cui la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il
31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
Se l'attribuzione del tipo di supplenza - annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti - è influenzata dalla definizione delle dotazioni organiche e dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche e definiti con atto di macro- organizzazione di portata generale dall'amministrazione scolastica, è imposta l'utilizzazione delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche.
L'assetto non è sostanzialmente mutato con la trasformazione delle graduatorie su titoli da permanenti in graduatorie ad esaurimento e, successivamente, la l. n. 107/2015, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'a.s. 2015/2016 suddiviso in tre fasi, ha dichiarato la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite, fissato la cadenza triennale dei concorsi da indire su base regionale sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa e l'efficacia parimenti triennale delle graduatorie concorsuali ed imposto un limite alla reiterazione delle supplenze, per la copertura di posti vacanti e disponibili, di trentasei mesi, anche non continuativi.
Va verificata la compatibilità e congruenza con i principi dettati in materia dalla direttiva CE 70/1999
e, in particolare, con la clausola 5 sulle misure di prevenzione degli abusi: che richiede l'introduzione, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, tenuto conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, di una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
del numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
La Corte Costituzionale ha rimesso alla CGUE la questione interpretativa dell'art. 4 della l. n. 124/99 alla direttiva nei seguenti termini:
- se la clausola 5, punto 1.. debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti <
Con sentenza resa il 26.11.2014 la C.G.U.E. ( + altri vs e Comune di Napoli), dopo Per_2 CP_4 aver precisato che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici compreso il settore scolastico ed aver esaminato la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze poc'anzi richiamate, ha stabilito che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
Con riferimento alle altre supplenze la CGUE ha invece rilevato che “…occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro”.
Ha inoltre aggiunto che “inoltre, va rilevato che, come risulta, in particolare, dall'ordinanza di rinvio nella causa C 418/13, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari.
Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia.”
Ha inoltre precisato che “ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che
l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.
Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato”.
La circostanza che, di fatto, non si sia fatto più ricorso a procedure selettive come invece prescritto dalla norma giustifica la valutazione negativa fatta dalla Corte di giustizia in ordine alla reiterazione dei contratti a termine sul cd. organico di diritto perché effettivamente disposti in successione temporale senza che l'Amministrazione abbia mai provveduto a predisporre un sistema certo, quantomeno con riguardo agli effetti temporali, per la copertura definitiva dei posti vacanti e quindi, indirettamente, per la cessazione della reiterazione dell'assunzione a termine per la copertura del relativo posto.
In assenza di concorso, infatti, la copertura è stata effettuata esclusivamente tramite l'accesso parziale dalla graduatoria dei docenti continuativamente aggiornata, in ragione dei punteggi via via maturati anche per effetto degli incarichi temporanei assunti.
Tale procedura, però, non offre alcuna certezza sulla durata delle scoperture assoggettando il lavoratore a possibili reiterazioni continue volte a soddisfare esigenze certamente non più provvisorie, ma croniche, in palese violazione della ontologica temporaneità che deve contraddistinguere il rapporto a tempo determinato anche nel settore della scuola.
Ne deriva che la legittima reiterazione degli incarichi annuali deve trovare un limite temporale nello stesso sistema interno proprio con riferimento alla cadenza triennale prevista per la copertura dei posti vacanti mediante concorso, solo in attesa del quale l'assunzione a termine è consentita.
Laddove venga superato tale limite temporale, il ripetuto ricorso ad incarichi annuali resta completamente scollegato alla temporaneità dell'esigenza cui è connaturato e va pertanto dichiarato illegittimo.
Quanto alle altre supplenze temporanee, brevi per sostituzioni temporanee di personale assente e non su organico di diritto la Corte di Giustizia ha ritenuto che quelle esigenze hanno effettivamente carattere di temporaneità perché correlate ad esigenze contingenti, variabili e neppure prevedibili.
Naturalmente la temporaneità deve trovare allegazione e dimostrazione concreta.
Quindi, alla stregua della sentenza della CGUE, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue alla circostanza che tale normativa da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Con la sentenza n. 187/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124/1999, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al . CP_1
Con specifico riguardo ai docenti di religione, la l. 824/1930, ora abrogata, negli istituti statali prevedeva incarichi annuali da conferire all'inizio dell'anno scolastico per non più di diciotto ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed il riconoscimento degli stessi diritti e doveri degli altri docenti.
La l. n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ha previsto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, mediante attribuzione degli incarichi a docenti riconosciuti idonei dall'autorità e nominati d'intesa con quest'ultima.
Nella vigente disciplina l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta nelle scuole superiori dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo nelle scuole materne ed elementari, a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
L'idoneità ha effetto permanente, salvo revoca e gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Invero l'art. 309 del d.lgs n. 297/1994, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, indica che l'insegnamento di religione è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano e sottolinea l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
La l. n. 186/2003, nell'introdurre la distinzione fra docenti di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, ha delineato i ruoli regionali per ambiti di diocesi e fissato la dotazione organica nella misura del 70% dei posti funzionanti per ciascuna diocesi.
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, e, al conferimento dei posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio nel limite del 30 % proprio degli addetti assunti a termine.
Ha confermato che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal d. lgs. n. 297/1994 e ss.mm..
Si ricava uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, con parità di diritti e di doveri.
Si delinea un'esigenza particolare di flessibilità idonea a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Dev'essere verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che non siano celate esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, del numero di detti contratti successivi stipulati con lo stesso insegnante o per lo svolgimento di uno stesso lavoro.
La regola, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico potenzialmente costante non escluda però che persistano elementi di precarietà, desumibili dal fatto che solo i docenti di ruolo possono accedere alla mobilità e dalla minor tutela avverso la malattia.
Se una misura idonea a sopperire a tale precarietà è costituita dall'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, il mancato rispetto di tale frequenza ha protratto i menzionati tratti di precarizzazione.
Quindi l'abuso si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale.
Ulteriore forma di abuso si realizza anche a fronte di plurime assunzioni a termine discontinue per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
Integra dunque abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (ora art. 28, II comma del d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
Spetta al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.
Nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche, come nel caso dell'Accordo
Quadro, e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro.
La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
In ordine alle conseguenze, va osservato che il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e l'eccezionale facoltà di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, fissata dall'art. 97 IV comma Cost.,
è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale nei limiti della non manifesta irragionevolezza.
Peraltro il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico è stato ritenuto, dalla Corte di Giustizia conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70/CE.
Peraltro se con la l. n. 107/2015 o con successivi concorsi - la ricorrente secondo quanto allegato dalla resistente avrebbe partecipato nel 2024, con esito positivo, alla procedura volta all'assegnazione di incarichi di docenza di religione a tempo indeterminato - è stato cancellato l'illecito comunitario per il futuro, in ragione di misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola, non è però stato eliminato il pregresso illecito da reiterazione di contratti a termine per supplenze su organico di diritto eccedente il quadro temporale minimo.
Se la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 o in virtù di successivi concorsi rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine e dunque idonea a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, restando pur impregiudicata la risarcibilità di danni ulteriori da allegare e provare da parte del lavoratore, la mera astratta chance di stabilizzazione non costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
Anche qualora l'interessato non sia mai potuto accedere alla stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro citato e sino all'eliminazione dell'illecito.
Con la ricorrente sono stati sottoscritti, dall'a.s. 2005/2006, continuativi contratti di durata annuale che, di fatto per la loro continuità presso il medesimo istituto e la loro reiterazione negli anni, mascherano vere e proprie esigenze permanenti e non meramente temporanee di organico.
Basti pensare alla reiterazione continuativa dei contratti dall'a.s. 2005/2006 al 2011/2012 presso l'istituto di Massignano Capoluogo, dall'a.s. 2013/2013 all'a.s. 2015/2016 presso l'istituto di Cupra
Marittima ed in seguito sino allo stato attuale presso l'istituto di Ripatransone.
Tenuto conto dei limiti di reiterazione triennale e della continuità dell'insegnamento prestato, risulta abusivo il contratto stipulato dalla ricorrente nell'a.s. 2009/2010 dal 01/09/2009 al 31/08/2010 presso la scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali di lezione.
In ordine al risarcimento, avuto riguardo al numero di contratti stipulati con continuità sino al corrente anno scolastico e del fatto che la ricorrente è risultata idonea al concorso straordinario per la stabilizzazione, con conseguente eliminazione dell'illecito per l'avvenire, si reputa dissuasivo ed equo un risarcimento, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183/2010 ed ora del d.l. n. 131/2024, pari a sette
CP mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del .., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla notifica del ricorso, avente valenza di primo atto interruttivo della prescrizione, al saldo effettivo.
Non risultano documentati altri pregiudizi da potersi ristorare.
Tenuto conto della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del alla rifusione a favore della Controparte_1
operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. V. Peluso ed all'avv. Parte_1
stabilito F. Peluso dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra il Scolastico Parte_2
e nell'a.s. 2009/2010 dal 01/09/2009 al Parte_3 Parte_1
31/08/2010 per l'insegnamento di religione nella scuola primaria di Massignano Capoluogo per undici ore settimanali e condanna il a versare alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla notifica del ricorso al saldo effettivo;
2) condanna il alla rifusione, a favore della parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.118,50, di cui € 118,50 per spese di Parte_4
contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. V. Peluso ed all'avv. stabilito F. Peluso dichiaratisi antistatari.
Fermo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan