Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1988, n. 4523
CASS
Sentenza 8 luglio 1988

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Il collegamento fra due società per azioni, anche in ipotesi di appartenenza delle azioni ai medesimi soggetti e di identità dei rispettivi consigli di amministrazione, non esclude l'autonoma personalità giuridica delle società stesse, ne' dà luogo ad un centro d'imputazione di rapporti distinto da esse, sicché, in tema di licenziamento, la sussistenza del numero dei dipendenti, ai fini dell'applicabilità della tutela di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, deve essere verificata con riguardo alla singola società datrice di lavoro, invece che con riguardo al personale complessivamente occupato da entrambe, salvo l'accertamento della simulata Costituzione di una delle due società al fine di frodare la norma predetta. ( V 4142/88, mass n 459224; ( V 7053/87, mass n 455220; ( V 2708/85, mass n 440491; ( V 7005/82, mass n 424567; ( V 6560/82, mass n 424181; ( V 650/81, mass n 411138).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1988, n. 4523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4523
    Data del deposito : 8 luglio 1988

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