Art. 2.
I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.
Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.
Nei porti di 3ª categoria, sara' provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.
I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.
Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.
Nei porti di 3ª categoria, sara' provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.