Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTINI PAOLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n.24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Via dell'Antenna 80, 55041, Camaiore (LU).
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori e solo limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare anche disgiuntamente la responsabilità nel periodo in cui ciascuno li avrà con sé. Le decisioni di maggiore interesse, a titolo esemplificativo all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza, nell'esclusivo interesse dei figli.
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3. Il padre potrà tenere e vedere liberamente i figli, previo accordo con la sig.ra comunque, Pt_1 compatibilmente con i rispettivi impegni e turni lavorativi e nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori, attesa l'età di 9 e di 7 anni.
Ad ogni modo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi a settimana, sino alla mattina seguente in cui li riaccompagnerà a scuola. Week end alternati.
4. I figli minori manterranno la residenza anagrafica presso la madre e, quindi, nell'abitazione sita in Via dell'Antenna 80, 55041, Camaiore (LU) dove continueranno a vivere insieme alla stessa.
Resta, comunque, salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con i figli minori, rispettando i desideri e le esigenze di questi ultimi.
5. Riguardo le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere ogni anno con i figli in via autonoma, un periodo di 15 giorni anche continuativi oltre ad una settimana distribuita in un diverso periodo dell'anno, compatibilmente in coincidenza delle vacanze scolastiche dei ragazzi e dei genitori. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e, comunque, sempre rispettando i desideri e le esigenze dei minori.
6. Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua e di Natale, queste seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso e libero accordo tra i genitori e i desideri e le esigenze dei minori.
7. Contributo per mantenimento ordinario: il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(eurotrecento//00) (€150,00 per ogni figlio) entro il 10 di ogni mese tramite pagamento per mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...]. Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
8. Assegno unico: Le parti concordano che gli assegni familiari e/o l'assegno unico per l'odierna somma di circa € 467,00 saranno percepiti direttamente e per intero dalla madre nell'interesse dei figli.
9. Le spese straordinarie da sostenersi per i figli minori preventivamente concordate e fiscalmente documentate saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 07.10.2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di
Lucca il 07.10.2020, qui riprodotto in estratto:
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
2 Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal
SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
10. Le parti dichiarano che per il rilascio e il rinnovo del passaporto dei minori e per recarsi all'estero con gli stessi, occorrerà l'autorizzazione scritta dell'altro genitore.
11. Rapporto economici tra le parti: le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra di loro e di essere indipendenti economicamente.
3 12. Spese legali: Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 5/2/2016 e il 14/3/2018) - hanno
[...] Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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