Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Il decreto di fissazione dell'udienza, successivo alla richiesta di giudizio abbreviato incondizionato proposta dall'imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, equivale all'ordinanza di disposizione del giudizio abbreviato e, pertanto, segna l'inizio della fase di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2009, n. 12818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12818 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 00299
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 043730/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) CO AR RE N. IL 29/04/1962;
avverso ORDINANZA del 04/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo;
uditi i difensori avv. Borghese Vincenzo del foro di Palmi e Piolezzi Ugo del foro di Roma.
OSSERVA
Con ordinanza del 4.12.2008, il Tribunale del riesame di Genova dichiarava cessata per scadenza dei termini di fase, la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal gip del Tribunale di La Spezia l'11.10.2007 all'esito di giudizio di convalida, nei confronti di NC AR AL, tratto in arresto per i reati di tentata rapina aggravata, resistenza e porto abusivo di coltello. Il Tribunale si pronunciava sull'appello dell'interessato avverso l'ordinanza dello stesso GIP del 10.10.2008, che aveva rigettato l'istanza del NC diretta alla revoca della misura. L'imputato aveva ritualmente richiesto il giudizio abbreviato dopo avere ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato, e il gip aveva provveduto ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 2 con decreto dell'1.4.2008, respingendo poi con l'ordinanza del 10.10.2008, sul rilievo che il decreto ex art. 458 c.p.p., comma 2, non sarebbe equiparabile all'ordinanza prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 4, l'istanza di revoca della misura successivamente proposta dall'imputato con riferimento alla dedotta scadenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis. I giudici del riesame opinavano diversamente, ritenendo di conseguenza che con il decreto dell'1.4.2008, si fosse aperta, in relazione al reato di tentata rapina aggravata, per il quale era ancora operativa l'impugnata misura cautelare, la nuova fase di riferimento per il calcolo della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis, nr. 2, termini ormai scaduti a decorrere dal decreto, alla stregua del dimezzamento stabilito dalla norma citata, rispetto alla fase precedente.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di la Spezia, sostenendo l'erroneità dell'equiparazione del decreto ex art. 458 c.p.p., comma 2 all'ordinanza che dispone il giudizio immediato, ai fini dell'apertura della fase processuale successiva, e della applicabilità dei corrispondenti termini di custodia cautelare. Ciò, sia sulla base di elementi testuali, per l'esplicito ed esclusivo riferimento all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato contenuto nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis, che per la dedotta necessità di rinviare all'udienza camerale fissata ex art. 358 c.p.p., comma 2, ogni questione sulla stessa ammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, a pena, altrimenti, della violazione del diritto del requirente al contraddittorio.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che nella specie il NC aveva proposto istanza di giudizio abbreviato senza alcuna condizione, alla stregua di una scelta processuale che fonda senz'altro, ormai, il diritto dell'imputato ad accedere al rito premiale, secondo il disposto degli artt. 438 c.p.p. e ss., come modificati dalla L. 16 dicembre 1999, n.479, e pacificamente applicabili anche nella situazione in cui l'istanza di rito abbreviato segua al decreto che dispone il giudizio immediato.
Ebbene, nel caso di richiesta "secca" di rito abbreviato, successiva al decreto di giudizio immediato, il provvedimento con cui il gip fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 2, non ha alcun carattere interlocutorio, ed è emesso nel rispetto del principio del contraddittorio.
Ed invero, quanto al diritto di interlocuzione del Pm, esso è assicurato dall'adempimento imposto all'imputato, ai sensi dell'art.458 c.p.p., comma 1, di notificargli l'istanza di rito abbreviato;
si tratta peraltro, come bene ha notato la difesa nel corso della discussione orale, di un diritto di interlocuzione persino esorbitante rispetto ai suoi attuali limiti oggettivi, non avendo più il PM il potere di esprimere il proprio dissenso rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato.
Quanto all'altro aspetto, può osservarsi che prima di fissare l'udienza camerale, il gip deve accertare l'ammissibilità della richiesta, secondo una verifica "anticipata" che non consente di attribuire al decreto una mera funzione introduttiva del procedimento camerale e che nel caso di istanza di giudizio abbreviato non condizionata, esaurisce in sostanza il potere-dovere di controllo del GIP.
Nè potrebbe rilevarsi che le disposizioni relative al giudizio abbreviato si osservano nell'ipotesi prevista dall'art. 458 c.p.p., solo "in quanto applicabili", dal momento che nell'attuale situazione normativa, quando sia in questione un'istanza di rito abbreviato successiva a decreto di giudizio immediato non subordinata ad integrazioni istruttorie, solo il rispetto del termine prescritto dall'art. 458 c.p.p., comma 1 e l'adempimento della notifica dell'istanza al PM, , definiscono gli unici limiti di compatibilità tra le due normative a confronto, la relativa verifica esaurendosi, peraltro, a monte dell'emissione del decreto ex art. 458 c.p.p., comma 2. La più recente giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di affermare significativi aspetti di assimilabilità dei provvedimenti emessi dal gip nella situazione prevista dall'art. 458 c.p.p., a quelli che regolano l'accesso al rito abbreviato nella disciplina fondamentale dettata dagli artt. 438 c.p.p. e ss. (cfr. Corte di Cassazione, 06/06/2008, Ghouini, secondo cui in tema di procedimenti speciali, è assimilabile all'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di accesso al predetto rito, ritualmente e tempestivamente presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato). Un passo avanti ben più incisivo, nell'equiparazione delle due forme di accesso al rito abbreviato, era stato segnato in precedenza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, che dichiarò l'illegittimità dell'art. 458 c.p.p., comma 2 e art. 464 c.p.p., comma 1 nella parte in cui, in caso di rigetto dell'istanza da parte del G.i.p., non consentivano la rinnovazione della istanza davanti al giudice del dibattimento prima della chiusura delle formalità di apertura.
Solo quando l'istanza di giudizio abbreviato proposta ex art. 458 c.p.p. sia subordinata ad integrazioni probatorie, il decreto di fissazione dell'udienza camerale non può essere considerato atto che introduce il giudizio abbreviato, per la diversità delle condizioni legittimanti, in questo caso, l'accesso al rito premiale, sia sotto il profilo della compatibilità delle richieste di integrazione istruttoria con le esigenze di celerità del rito, che per la necessità di assicurare, stavolta, più ampi margini di interlocuzione al PM, anche con riferimento al suo potere di proporre prova contraria (cfr. Corte di Cassazione 20/12/2006 SEZ. 6, Bernardini, secondo cui la fissazione dell'udienza per deliberare in merito alla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, che segua l'originario decreto di giudizio immediato, non può essere considerata atto che introduce il giudizio abbreviato, così che il giudice può, in esito all'udienza, ritenere non sussistenti i requisiti per la sua ammissione e rigettare l'istanza; la Corte in motivazione evidenzia che tale indirizzo interpretativo non contrasta con la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, cit.). Ma sembra trasparente, nella sentenza da ultimo citata, l'argomento a contrario che milita a favore della piena equiparazione del decreto ex art. 458 c.p.p., comma 2 all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, nel caso di istanza non condizionata. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009