Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1390
CASS
Sentenza 17 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini del diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio richiamando un'imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l'interessato aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio). (v. Corte cost., sent. n. 144 del 1992).

Commentario1

  • 1Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021

    L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1390
Data del deposito : 17 aprile 1998

Testo completo