Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
Ai fini del diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio richiamando un'imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l'interessato aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio). (v. Corte cost., sent. n. 144 del 1992).
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 17/04/1998
1.Dott. Francesco TRIFONE Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N.1390
3. " Arturo CORTESE " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI " N.32918/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR OL, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza in data 28.5.1997 del G.i.p. del Tribunale di Venezia.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Venezia, in data 28.5.1997, rigettava il ricorso proposto da TT OL
avverso il decreto 7.2.1997 del locale G.i.p., che aveva rigettato la domanda presentata dallo stesso TT per l'ammissione al gratuito patrocinio.
A seguito di una dettagliata disamina dell'attività delittuosa dell'istante, il Tribunale affermava che sussistevano tutti gli elementi per ritenere che il medesimo disponesse di redditi in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio.
2. Il TT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che appare arbitaria l'affermazione che egli sarebbe vissuto per anni dei protenti di delitti, tenuto conto: che egli è detenuto da due anni;
che la Corte di assise di Venezia l'ha già ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 25.7.1996. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che ai fini del beneficio invocato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli Ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Corte cost., n. 144/1992).
4. Il ricorso deve essere rigettato.
Con richiamo ad una imponente serie di reati e alla loro cospicua valenza economica, il Tribunale ha comprovato che il TT ha fruito di disponibilità reddituali in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio. È dunque del tutto infondata la censura del ricorrente, secondo il quale la conclusione dei giudici sarebbe arbitraria: e ciò anche in applicazione del principio di diritto ricordato dal P.G. requirente.
Per altro verso, nessun rilievo può assumere il fatto che la Corte di assise di Venezia avrebbe sulla medesima questione diversamente deciso. Ciò che deve considerarsi è se il provvedimento impugnato presenti i vizi contestati dal ricorrente.
Ma detto provvedimento e la sua motivazione risultano ben lungi dall'essere scalfito dalle palesemente infondate doglianze del TT.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1998