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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1451/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n.581/2022 pubblicata il 3.2.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Cerchia Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.6.22 ha proposto Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di NA in funzione di giudice del lavoro n.581/2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile riconosciuti in precedente giudizio ex art.445 bic c.p.c. con compensazione delle spese processuali.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento della prestazione in corso di causa e compensato le spese di lite. La compensazione delle spese è stata giustificata in considerazione del fatto che
“l' ha provveduto al pagamento del dovuto entro 120 giorni CP_1 dalla trasmissione, all'ufficio preposto alla liquidazione, della documentazione necessaria ai fini della liquidazione”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite;
evidenzia in particolare che il pagamento della prestazione è intervenuto solo il 1° novembre 2021 mentre il decreto di omologa era stato notificato il 16.4.21 alla sede di NA CP_1 unitamente al modello AP70 trasmesso a mezzo pec il 19.4.21, per cui il pagamento da parte dell' era avvenuto successivamente CP_1 al deposito del ricorso (20.8.21) ed alla sua notifica (11.10.21), donde l'erroneità della sentenza laddove aveva rilevato che l'ATP era stato inoltrato alla sede LI solo il 22.7.21, avendo, invece, egli inoltrato a quella di NA (in base alla sua residenza) sia il decreto di omologa sia il modello AP70 già ad aprile 2021 e che la sede di NA aveva poi inviato i documenti a quella di LI nel luglio 2021.
L'appellante, sulla scorta di tale ricostruzione, chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite con condanna dell' al pagamento delle stesse con distrazione. CP_1
L' non si è costituito. CP_1
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, la causa era fissata in trattazione scritta alla udienza del 27.3.25
(previo rinvio d'ufficio dal 20.3.25); all'esito della udienza del
27.3.25 il Collegio pronunciava ordinanza con la quale “rilevato che non risulta provata la notifica dell'appello atteso che tutti
i files eml prodotti dall'appellante in allegato alle note di udienza non contengono alcun documento (le pec sono “vuote”) per
pag. 2/7 cui non è verificabile l'avvenuta notifica nei confronti dell' ” onerava l'appellante di depositare la prova della CP_1 regolare notificazione dell'appello rinviando alla udienza del
12.5.25 ex art.127 ter cpc.
Con le note di udienza depositate il 7.5.25 la difesa dell'appellante riferiva “preso atto che per errore del sistema telematico non risultano essere stati caricati gli allegati indicati nella pec di notifica depositata alla precedente udienza, atteso il tentativo di notificazione non andato a buon fine per mero errore telematico nella allegazione dei files” chiedendo di essere autorizzato alla rinotifica.
********
L'appello è improcedibile dovendosi qualificare come inesistente la notificazione dell'appello eseguita dall'appellante in data
22.5.23.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.4902/24 ha affermato che
“Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata)” richiamando altro precedente
(ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) in cui si afferma che “In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario
e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione”.
pag. 3/7 Nella motivazione di tale ultima ordinanza gli CP_2 precisano:
-che la qualificazione del vizio della notificazione come inesistenza è decisiva per la dichiarazione della improcedibilità dell'appello, con conseguente esclusione sia dell'ipotesi della sanatoria della nullità per effetto della costituzione dell'appellato, sia della possibilità di concedere all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa rimessione in termini (possibilità sussistente solo nel caso di notificazione nulla, non anche nel caso di notificazione omessa o inesistente (v. Cass. S.U. n. 20604/2008 e molte altre successive conformi),
-che le Sezioni Unite hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non atto ed è
«configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto» (Cass. S.U. n. 14916/2016 ed altre conformi),
-che, anche laddove il procedimento di trasmissione degli atti risulti perfettamente conforme al diritto (il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio) viene in rilievo l'ipotesi della «totale mancanza materiale dell'atto», allorquando gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti, come desumibile dall'indicazione delle dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici,
pag. 4/7 -che con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, la Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di «informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente»
(Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn. 21560/2019; 4624/2020).
Nella causa lavoristica esaminata dalla S.C. in tale ultima ordinanza la notificazione dell'appello eseguita via pec è stata ritenuta nulla e non inesistente in quanto, alla luce dei principi richiamati e testè riportati, il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto dell'appellante , sia i nomi degli appellati, sia Parte_2
l'oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello di Palermo («n. 467/2017 R.G.L.»), per cui la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
Nel caso della notificazione eseguita dal deve, al contrario, Pt_1 ritenersi, alla luce dei medesimi principi, sussistente una ipotesi di inesistenza e non di nullità con conseguente impossibilità di concedere il termine per la rinnovazione.
Ed infatti, premesso che già lo stesso difensore nelle note di udienza ha ammesso la mancata allegazione alla pec di notifica dei files (invocando un generico errore telematico), la ricevuta di accettazione depositata dall'appellante si limita a provare che il giorno 22.5.23 alle ore 18:56:11 il messaggio di notificazione ai pag. 5/7 sensi della legge n.53 del 1994 proveniente dall'indirizzo pec dell'avvocato Claudio Cerchia ed indirizzato agli indirizzi di posta certificata della direzione coordinamento metropolitano dell' di NA, dell'ufficio segreteria del direttore CP_1 generale e della filiale metropolitana dell' di NA è CP_1 CP_1 stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Nelle tre ricevute di consegna (una per ciascuno dei predetti destinatari) si legge: Il giorno 22/05/2023 alle ore 18:56:13
(+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994" proveniente da " " Email_1 ed indirizzato a (in ciascuna segue uno dei tre indirizzi sopra riportati) è stato consegnato nella casella di destinazione.
In nessuno dei messaggi di notifica pec sono (pacificamente, per stessa ammissione della difesa) allegati gli atti processuali
(ricorso in appello, decreto fissazione) e non vi è alcuna indicazione in ordine all'oggetto della notifica, né il numero di iscrizione a ruolo del processo presso questa Corte d'Appello, né
l'indicazione degli estremi della sentenza appellata e neppure il nome dell'appellante (ma solo dell'avv.to Cerchia), Parte_1 per cui i messaggi pervenuti ai tre destinatari non consentono in alcun modo di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione.
La notificazione deve, quindi, qualificarsi come inesistente con esclusione della possibilità di concedere il termine per la rinnovazione.
L'appello è, pertanto, improcedibile.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo pag. 6/7 all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
NA 12.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1451/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n.581/2022 pubblicata il 3.2.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Cerchia Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.6.22 ha proposto Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di NA in funzione di giudice del lavoro n.581/2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile riconosciuti in precedente giudizio ex art.445 bic c.p.c. con compensazione delle spese processuali.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento della prestazione in corso di causa e compensato le spese di lite. La compensazione delle spese è stata giustificata in considerazione del fatto che
“l' ha provveduto al pagamento del dovuto entro 120 giorni CP_1 dalla trasmissione, all'ufficio preposto alla liquidazione, della documentazione necessaria ai fini della liquidazione”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite;
evidenzia in particolare che il pagamento della prestazione è intervenuto solo il 1° novembre 2021 mentre il decreto di omologa era stato notificato il 16.4.21 alla sede di NA CP_1 unitamente al modello AP70 trasmesso a mezzo pec il 19.4.21, per cui il pagamento da parte dell' era avvenuto successivamente CP_1 al deposito del ricorso (20.8.21) ed alla sua notifica (11.10.21), donde l'erroneità della sentenza laddove aveva rilevato che l'ATP era stato inoltrato alla sede LI solo il 22.7.21, avendo, invece, egli inoltrato a quella di NA (in base alla sua residenza) sia il decreto di omologa sia il modello AP70 già ad aprile 2021 e che la sede di NA aveva poi inviato i documenti a quella di LI nel luglio 2021.
L'appellante, sulla scorta di tale ricostruzione, chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite con condanna dell' al pagamento delle stesse con distrazione. CP_1
L' non si è costituito. CP_1
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, la causa era fissata in trattazione scritta alla udienza del 27.3.25
(previo rinvio d'ufficio dal 20.3.25); all'esito della udienza del
27.3.25 il Collegio pronunciava ordinanza con la quale “rilevato che non risulta provata la notifica dell'appello atteso che tutti
i files eml prodotti dall'appellante in allegato alle note di udienza non contengono alcun documento (le pec sono “vuote”) per
pag. 2/7 cui non è verificabile l'avvenuta notifica nei confronti dell' ” onerava l'appellante di depositare la prova della CP_1 regolare notificazione dell'appello rinviando alla udienza del
12.5.25 ex art.127 ter cpc.
Con le note di udienza depositate il 7.5.25 la difesa dell'appellante riferiva “preso atto che per errore del sistema telematico non risultano essere stati caricati gli allegati indicati nella pec di notifica depositata alla precedente udienza, atteso il tentativo di notificazione non andato a buon fine per mero errore telematico nella allegazione dei files” chiedendo di essere autorizzato alla rinotifica.
********
L'appello è improcedibile dovendosi qualificare come inesistente la notificazione dell'appello eseguita dall'appellante in data
22.5.23.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.4902/24 ha affermato che
“Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata)” richiamando altro precedente
(ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) in cui si afferma che “In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario
e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione”.
pag. 3/7 Nella motivazione di tale ultima ordinanza gli CP_2 precisano:
-che la qualificazione del vizio della notificazione come inesistenza è decisiva per la dichiarazione della improcedibilità dell'appello, con conseguente esclusione sia dell'ipotesi della sanatoria della nullità per effetto della costituzione dell'appellato, sia della possibilità di concedere all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa rimessione in termini (possibilità sussistente solo nel caso di notificazione nulla, non anche nel caso di notificazione omessa o inesistente (v. Cass. S.U. n. 20604/2008 e molte altre successive conformi),
-che le Sezioni Unite hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non atto ed è
«configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto» (Cass. S.U. n. 14916/2016 ed altre conformi),
-che, anche laddove il procedimento di trasmissione degli atti risulti perfettamente conforme al diritto (il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio) viene in rilievo l'ipotesi della «totale mancanza materiale dell'atto», allorquando gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti, come desumibile dall'indicazione delle dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici,
pag. 4/7 -che con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, la Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di «informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente»
(Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn. 21560/2019; 4624/2020).
Nella causa lavoristica esaminata dalla S.C. in tale ultima ordinanza la notificazione dell'appello eseguita via pec è stata ritenuta nulla e non inesistente in quanto, alla luce dei principi richiamati e testè riportati, il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto dell'appellante , sia i nomi degli appellati, sia Parte_2
l'oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello di Palermo («n. 467/2017 R.G.L.»), per cui la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
Nel caso della notificazione eseguita dal deve, al contrario, Pt_1 ritenersi, alla luce dei medesimi principi, sussistente una ipotesi di inesistenza e non di nullità con conseguente impossibilità di concedere il termine per la rinnovazione.
Ed infatti, premesso che già lo stesso difensore nelle note di udienza ha ammesso la mancata allegazione alla pec di notifica dei files (invocando un generico errore telematico), la ricevuta di accettazione depositata dall'appellante si limita a provare che il giorno 22.5.23 alle ore 18:56:11 il messaggio di notificazione ai pag. 5/7 sensi della legge n.53 del 1994 proveniente dall'indirizzo pec dell'avvocato Claudio Cerchia ed indirizzato agli indirizzi di posta certificata della direzione coordinamento metropolitano dell' di NA, dell'ufficio segreteria del direttore CP_1 generale e della filiale metropolitana dell' di NA è CP_1 CP_1 stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Nelle tre ricevute di consegna (una per ciascuno dei predetti destinatari) si legge: Il giorno 22/05/2023 alle ore 18:56:13
(+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994" proveniente da " " Email_1 ed indirizzato a (in ciascuna segue uno dei tre indirizzi sopra riportati) è stato consegnato nella casella di destinazione.
In nessuno dei messaggi di notifica pec sono (pacificamente, per stessa ammissione della difesa) allegati gli atti processuali
(ricorso in appello, decreto fissazione) e non vi è alcuna indicazione in ordine all'oggetto della notifica, né il numero di iscrizione a ruolo del processo presso questa Corte d'Appello, né
l'indicazione degli estremi della sentenza appellata e neppure il nome dell'appellante (ma solo dell'avv.to Cerchia), Parte_1 per cui i messaggi pervenuti ai tre destinatari non consentono in alcun modo di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione.
La notificazione deve, quindi, qualificarsi come inesistente con esclusione della possibilità di concedere il termine per la rinnovazione.
L'appello è, pertanto, improcedibile.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo pag. 6/7 all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
NA 12.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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