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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3693 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COMASCHI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Voghera, Via Emilia n. 98,
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CORONA JACOPO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella,Via V. Amendola n.12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Chignolo Pò, in data 20/07/2017, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chignolo Po' alla Parte I, n. 5, dell'anno 2017; separati consensualmente con verbale in data 08 luglio 2022 e relativo decreto di omologa del 22 luglio 2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) i figli , e vengono affiati Persona_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni fine settimana e, nello specifico, dalle ore 20,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica, impegnandosi lo stesso a recarsi personalmente presso la residenza della Sig.ra Parte_2 per prendere e, poi, riportare i figli. Il Sig. potrà, poi, vedere e tenere con sé i figli in qualsiasi momento Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi con preavviso di ameno ventiquattro ore.
I periodi di permanenza dei minori con il padre durante le Festività natalizie e pasquali e le vacanze estive verranno concordati all'occorrenza tra i genitori;
b) Il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento dei figli Parte_1
, e e entro il giorno quindici Persona_1 Persona_2 Persona_3 di ogni mese, la somma di Euro 650,00, comprensiva della contribuzione a 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con pagamento del Sig. Parte_1 sul c/c intestato alla Sig.ra secondo le coordinate bancarie IBAN
[...] Parte_2
[...].”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 22.06.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza del 8 luglio 2022 tenutasi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Chignolo Pò il giorno 20/07/2017 (atto n. 5, parte I, anno 2017); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3693 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COMASCHI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Voghera, Via Emilia n. 98,
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CORONA JACOPO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella,Via V. Amendola n.12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Chignolo Pò, in data 20/07/2017, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chignolo Po' alla Parte I, n. 5, dell'anno 2017; separati consensualmente con verbale in data 08 luglio 2022 e relativo decreto di omologa del 22 luglio 2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) i figli , e vengono affiati Persona_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni fine settimana e, nello specifico, dalle ore 20,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica, impegnandosi lo stesso a recarsi personalmente presso la residenza della Sig.ra Parte_2 per prendere e, poi, riportare i figli. Il Sig. potrà, poi, vedere e tenere con sé i figli in qualsiasi momento Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi con preavviso di ameno ventiquattro ore.
I periodi di permanenza dei minori con il padre durante le Festività natalizie e pasquali e le vacanze estive verranno concordati all'occorrenza tra i genitori;
b) Il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento dei figli Parte_1
, e e entro il giorno quindici Persona_1 Persona_2 Persona_3 di ogni mese, la somma di Euro 650,00, comprensiva della contribuzione a 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con pagamento del Sig. Parte_1 sul c/c intestato alla Sig.ra secondo le coordinate bancarie IBAN
[...] Parte_2
[...].”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 22.06.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza del 8 luglio 2022 tenutasi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Chignolo Pò il giorno 20/07/2017 (atto n. 5, parte I, anno 2017); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3