Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al n. 4696/'24 del ruolo generale
T R A
in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Romano
C O N T R O
- in persona del suo Presidente Controparte_1
p.t. – rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. A di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55
E
, in persona del leg rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alberta Scaglione, con la quale elett.te domicilia in Locri via D. Candida n. 6
Ragioni di fatto e di diritto
1
(premi Anni 2014/2018) ed agli avvisi di addebito nn. CP_3
37120220011955380000 e 37120220017092725000 (aventi ad oggetto contributi relativi alle annualità 2019 e 2021/22). Lamentava l'omessa CP_4 notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva
. Eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_2 con riferimento alle cartelle n. 07120180002065020000 e n.
07120190142752163000, già oggetto di pronunce giudiziali. Invocava la disciplina della sospensione dei termini emergenza COVID. Si costituiva l' CP_4 che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e deduceva di aver provveduto alla rituale notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va osservato che parte ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica all' nel termine assegnato con ordinanza del CP_3
25.92024, ritualmente comunicata alla parte dalla cancelleria in data 25/09/2024 alle ore 13:07:00 (cfr risultanze fascicolo telematico). Nelle note scritte ex art 127 ter c.p.c. risulta poi proposta rinuncia alla domanda nei confronti dell' . Oggetto del presente accertamento risultano dunque le sole poste di CP_3 cui agli avvisi di addebito nn. 37120220011955380000 e 37120220017092725000 (aventi ad oggetto contributi relativi alle CP_4 annualità 2019 e 2021/22).
Nella specie, le doglianze relative all'omessa notifica di titoli e degli atti prodromici integrano opposizione agli atti esecutivi. Dalla documentazione agli atti risulta la rituale notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito nn. 37120220011955380000 e 37120220017092725000 (cfr documentazione di cui alla produzione dell' ). CP_4
Venendo al merito della pretesa, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti in data successiva a quella di notifica dei titoli sottesi all'intimazione in oggetto. L'eccezione è infondata. Invero, posto che gli avvisi di addebito 37120220011955380000 e
37120220017092725000 risultano essere stati notificati a mezzo pec in data 20.8.2022 e 17.12.2022, alla data di inoltro della comunicazione preventiva di
2 fermo (13.2.2024) non risultava decorso il termine quinquennale dalla notifica dei titoli. Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 450,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Napoli, il 10.3.2025 Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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