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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2961/2024 R.G. promossa da erede di (Napoli- 30/06/1935, Parte_1 Persona_1 entata e dife in atti dall'Avv. Vincenzo Loreto, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n°169;
Contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.2.2024, l' istante chiedeva “ Accertarsi e dichiararsi il proprio stato di invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU ai sensi delle Leggi nn. 18/80 e 508/88; accertarsi e dichiararsi che fosse portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992; condannare l' convenuta al pagamento delle spese e CP_2 competenze del giudizio, con attribuzione.” Esponeva che in data 6.9.2022 il defunto OR aveva Persona_1 presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alle L. 104/92 art.
3.co.3, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
che nelle more del presente giudizio in data 29.3.2025 il OR era deceduto, rendendosi pertanto necessaria Per_1 la propria costituzione nel presente giudizio. L' si costituiva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda. La domanda deve essere accolta Gli stati patologici del defunto OR , ,richiedente la prestazione, sono Per_1 quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi determinano il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alle L. 104/92 art.
3.co.3 a far data dal 1.05.2024. Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto condannato all'erogazione dei ratei maturati e non corrisposti CP_2 dell'indennit ccompagnamento in favore della ORa , N.Q Parte_1 di erede legittima del defunto OR , a far data dal 1.05.2024 e Persona_1 fino al decesso del proprio dante cau data 29/3/2025. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_2
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , all'erogazione dei ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento spettanti al d ausa , a decorrere dal 1.05.2024 e fino al decesso del OR , avvenuto in data Persona_1
29/3/2025;;
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre al CP_2 pagamento d nteressi legali ai sensi di cui in motivazione a far data dal 1.05.2024 e fino al decesso del OR , avvenuto in data Persona_1
29/3/2025;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2697,000, oltre CP_2
IVA, CPA e s generali, con attribuzione.
Così deciso in data 11 /4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2961/2024 R.G. promossa da erede di (Napoli- 30/06/1935, Parte_1 Persona_1 entata e dife in atti dall'Avv. Vincenzo Loreto, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n°169;
Contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.2.2024, l' istante chiedeva “ Accertarsi e dichiararsi il proprio stato di invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU ai sensi delle Leggi nn. 18/80 e 508/88; accertarsi e dichiararsi che fosse portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992; condannare l' convenuta al pagamento delle spese e CP_2 competenze del giudizio, con attribuzione.” Esponeva che in data 6.9.2022 il defunto OR aveva Persona_1 presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alle L. 104/92 art.
3.co.3, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
che nelle more del presente giudizio in data 29.3.2025 il OR era deceduto, rendendosi pertanto necessaria Per_1 la propria costituzione nel presente giudizio. L' si costituiva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda. La domanda deve essere accolta Gli stati patologici del defunto OR , ,richiedente la prestazione, sono Per_1 quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi determinano il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alle L. 104/92 art.
3.co.3 a far data dal 1.05.2024. Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto condannato all'erogazione dei ratei maturati e non corrisposti CP_2 dell'indennit ccompagnamento in favore della ORa , N.Q Parte_1 di erede legittima del defunto OR , a far data dal 1.05.2024 e Persona_1 fino al decesso del proprio dante cau data 29/3/2025. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_2
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , all'erogazione dei ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento spettanti al d ausa , a decorrere dal 1.05.2024 e fino al decesso del OR , avvenuto in data Persona_1
29/3/2025;;
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre al CP_2 pagamento d nteressi legali ai sensi di cui in motivazione a far data dal 1.05.2024 e fino al decesso del OR , avvenuto in data Persona_1
29/3/2025;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2697,000, oltre CP_2
IVA, CPA e s generali, con attribuzione.
Così deciso in data 11 /4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio